Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27453 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27453 Anno 2017
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 5297-2012 proposto da:
MENICHINI GIULIO C.F. MNCGLT61L037112I,PATERNI DANIELA
C.F. PTRDNL57A71L117R, PETTOROSSI ROBERTO C.F.
PTTRRT52M12L117S, MAISTO MARIA C.E. MSTMRA64S55G902V,
MAZZOCANTI ANGELICA C. E. MZZNLC5855I192F, EABBRETTI
DANILO C.F. EBBDNL56L27L117P, DE NARDO SAVERIO C.F.
DRSSVR59B16A043T, GRANATI DONATELLA C. 17.
GRNDTL55C69L117D, LATINI LORELLA C.F.
2017
2957

LTNLLL58L60L117A, NERI MARIA C.F. NREMRA55A48Z404V,
VITTORI SANDRO C.F. VITSDR62P18L117Y, RIZZI ISABELLA
C.F. RZZSLL56S53L117G, BARZETTA ROBERTO C.F.
BRZRRT52P13L117J, DUSKOVA NORA C.F. DSKNR053D68Z105S,
FIORINI MARIA ANTONIETTA C.F. FRNMNT59A57L11 7 T, ONOFRI

Data pubblicazione: 20/11/2017

BENEDETTO

PAOLO

C.F.

NRFBDT54C23L117Q,

SABATINI

MASSIMO C.F. SBTMSM57P09L117G, MARGARITELLI GIORGIO
C.F. MRGGRG60L10L117Q, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentati e difesi

– ricorrenti contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE/4 TERNI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 42, presso lo
studio dell’avvocato ANNA MARIA PITZOLU, rappresentata
e difesa dall’avvocato PATRIZIA BECECCO giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/2010 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 31/01/2011 R.G.N. 4/2009.

dall’avvocato CARLO CALVIERI, giusta delega in atti;

n.. 5297/2012 R.G.

RILEVATO
e con sentenza depositata il 31.1.2011 la Corte di appello di Perugia, in riforma
della pronuncia del Tribunale di Terni, ha respinto la domanda di numerosi
litisconsorti, tutti medici addetti al servizio di emergenza territoriale della A.S.L., Area
operativa, nei confronti della Azienda U.L.S. n. 4 di Terni per l’accertamento del
diritto di continuare a percepire – anche sotto la vigenza dell’accordo nazionale

dall’Azienda per eventuali assenze dei medici di turno nonché del diritto al
versamento, presso l’E.N.P.A.M., dei contributi inclusivi dei suddetti emolumenti
ritenendo che, escluso un principio di ultrattività dell’efficacia degli accordi collettivi, il
rinnovo (del 2005) del precedente accordo (del 9.3.2000) concernente i medici di
medicina generale aveva omesso di menzionare l’emolumento richiesto dai medici
manifestando la palese volontà delle parti sociali di abrogare il suddetto istituto, senza
che potesse ravvisarsi un trattamento inadeguato ed insufficiente (dovendo avere
riguardo al trattamento economico complessivo percepito dai lavoratori e dovendosi
escludere, dal concetto di insufficienza della retribuzione, gli istituti retributivi legati
all’autonomia contrattuale);
che

avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti

prospettando due motivi di ricorso, illustrati da memoria;
che l’Azienda ospedaliera resiste con controricorso;

CONSIDERATO
che i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 67 e 68
dell’accordo collettivo nazionale di medicina generale 9.3.2000 e degli artt. 95, 97 e
98, comma 4, dell’accordo collettivo nazionale 23.3.2005 (in relazione all’art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che
l’accordo del 2005 prevede il pagamento di tutte le ore di servizio eccedenti le 38 ore
settimanali e demanda la quantificazione dell’emolumento alla contrattazione
regionale, che – a sua volta – rinvia alla contrattazione aziendale, ma limitatamente
alla quantificazione degli emolumenti concernenti

i turni di reperibilità eccedenti i

primi quattro turni d.lgs. n. 368 del 2001, tralasciando, pertanto, di indicare la
remunerazione spettante per i primi quattro turni, lacuna che comporta la violazione

collettivo 23.3.2005 – il compenso per i primi turni di reperibilità organizzati

n. 5297/2012 R.G.
del rincipio costituzionale della giusta retribuzione nonché dei criteri comunitari
sulL ario di lavoro (direttiva 2003/88/CE);
che ritiene il Collegio si debbano rigettare i motivi di ricorso, perché la sentenza
impugnata ha correttamente applicato il canone interpretativo dettato dall’art. 12
preleggi (da applicarsi nei confronti di atti di normativa secondaria che recepiscono, in
applicazione degli artt. 48 legge n. 833 del 1978 e 8, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 502

rilevando, da una parte, che l’art. 97, comma 10 dell’ACN 2005 ha lo stesso tenore
dell’art. 68, comma 8 dell’ACN 2000 ma, dall’altra, che la previsione del pagamento
dei primi quattro turni di reperibilità (previsto dall’art. 68, comma 5, dell’ACN 2000)
non compare più nell’accordo del 2005;
che il pagamento dei primi quattro turni di reperibilità non può desumersi dalla
disciplina dettata, in materia di trattamento economico dei medici incaricati
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, dall’art. 98 dell’ACN 2005 che prevede, al
comma 1, i compensi orari per ogni ora di attività ordinaria (cfr. sulla differenza, ai fini
retributivi, tra attività ordinaria e turni di reperibilità, Cass. nn. 6765/2015,
17364/2016), al comma 2 i compensi per i compiti ulteriori delineati dalla
contrattazione regionale sulla scorta delle indicazioni dell’art. 95 del medesimo ACN,
e, in particolare, al comma 4 il pagamento delle ore eccedenti le 38 settimanali di
attività ordinaria (a cui fa esplicito riferimento l’art. 93 del medesimo ACN);
che questa Corte ha più volte ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina
collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria,
qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro (come delineata dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n.66 del 2003 che ha recepito la direttiva comunitaria n.
104/1993, successivamente novellata nel 2000 e poi codificata nella direttiva
88/2003/CE), consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere
prontamente rintracciato in vista di un’eventuale prestazione lavorativa (cfr. Cass. nn.
11727/2013, 14301/2011) e che la violazione del principio, di rango costituzionale,
della sufficienza della retribuzione va riferito alla retribuzione nel suo complesso e non
a singole componenti (cfr. Cass. nn. 668/2004, 3470/2002, 3749/2000):
che il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il
criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

del 1992, gli accordi nazionali del personale sanitario a rapporto convenzionale)

n. 5297/2012 R.G.

P.Q.M.
orte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità liquidate, in euro 200,00 per esborsi e in euro 8.500,00
per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017
Il Pre idente

.”

CELLIERE

Mari

Giacola

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Der, s51213 ìn Cancolletla

20 NOI 2011

Dott. L igi Macioce

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