Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27453 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

BRANCHINI e MANCINELLI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 421/1/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 23.9.08, depositata il 5.11.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRTLLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza del 5 novembre 2008, la CTR-LAZIO rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Branchini &

Mancinelli S.p.A. e, in fattispecie di condono rateale L. n. 289 dl 2002, ex art. 9 bis conferma l’annullamento della cartella di pagamento notificata il 17 maggio 2006. Afferma che, avendo la contribuente documentato la pratica di sanatoria con pagamenti tramite modelli F24, l’amministrazione non può sostenere l’inefficacia del condono.

Il 19 dicembre 2009 propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; la contribuente non è costituita.

Con due motivi, autosufficienti e corredati da quesito e sintesi, la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art.9- bis cit., per avere i giudici d’appello praticamente esteso al condono specificamente previsto da tale disposizione la diversa disciplina dettata per il condono ordinario, ed ex cit. n. 5 vizi motivazionali, per essere stata l’attività di esame della CTR omissiva avendo trascurato circostanze di fatto e fonti documentali che, ove valutate, avrebbero comportato una diversa decisione favorevole all’Ufficio.

Entrambi i rilievi colgono nel segno e consentono la delibazione della questione sul c.d. “condono demenziale”, in relazione al secondo motivo per violazione di legge, dando continuità ai principi enunciati da questa Sezione nelle pronunzie del 6 ottobre 2010, n. 20745 (Giust. cip. Mass. 2010, 10) e dell’11 ottobre 2010, n. 20966 (Il civilista 2010, 12, 20). Con la prima pronuncia si è affermato:

Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive. Con la seconda pronunzia si è ribadito:

In ragione del carattere eccezionale del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, ed in assenza di clausole esplicitamente riferibili a tale istituto, non può sussistere un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore diretto a riconoscere effetti al pagamento tardivo; tale forma di condono, infatti, e perfezionabile solo mediante il pagamento dell’intera imposta dovuta entro le scadente stabilite dalla norma.

Si tratta di principi di diritto che trovano fondamento nella strutturale distinzione tra condono premiale e condono demenziale, come già delineata da questa Sezione nella decisione del 31 agosto 2007, n. 18353, secondo cui la sanatoria ex art. 9-bis costituisce un condono tributario del secondo tipo, che – basandosi sul presupposto di un illecito fiscale – elimina o riduce le sanzioni, ma a condizione di rispettare la stessa procedura. La sentenza d’appello pare non aver considerato tali principi, e ciò rileva anche riguardo ai vizi motivazionali di cui al primo motivo. L’Ufficio ricorrente indica e trascrive nell’odierno ricorso i passi salienti delle dettagliate deduzioni effettuate nel giudizio di merito e dei riscontri documentali ivi offerti circa l’effettuazione, da parte della contribuente, di pagamenti rateali solo parziali (196.530,03 Euro a fronte dei dovuti 1.190.269,00 Euro). Di tale ricostruzione contabile, compiuta dall’Ufficio appellante, manca finanche graficamente qualsivoglia esame nella motivazione della sentenza d’appello, che si limita apoditticamente ad affermare che…sono allegate le copie … dei pagamenti eseguiti tramite i modelli F24 “, senza neppure precisarne il numero, la data e l’ammontare. Tutto ciò comporta il rinvio alla CTR per nuovo esame.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita (che ha tempestivamente documentato la rituale costituzione del contraddittorio sul ricorso);

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello in relazione alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio (sez. Latina), in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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