Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27453 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27453 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 6654-2011 proposto da:
NARDUCCI MICHELEANTONIO NRDMHL52C16D643T)
(

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso
lo studio dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO ANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO AMERIGO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

923

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza n. 105/44/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 10/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

Ric. 2011 n. 06654 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SE

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 6654/11

Ricorrente: Micheleantonio Narducci
Intimata: agenzia entrate
Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

Svolgimento del processo

1. Micheleantonio Narducci propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 105/44/10, depositata il 10 agosto 2010, con la quale essa rigettava l’appello del medesimo
contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione
inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Irpef, Irap ed
Iva per il 2002, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto impositivo si basava sugli studi
di settore, che costituivano prova presuntiva, senza che Narducci,
che si era discostato parecchio da essi, avesse fornito elemen
di prova sul suo assunto, se non in modo generico. L’a en
entrate si è solo costituita.
Motivi della decisione

2. Preliminarmente si osserva che le parti

nno p

ato

istanza di declaratoria relativa alla estinzione del giudizio per
condono, giusta anche l’attestazione di regolarità di esso da parte dell’agenzia delle entrate prot. 2012/92993 del 27.7.2012, come
in atti.
Dunque sulla scorta di quanto sopra va dichiarato in conformità.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’estinzione del giudizio per condono.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

Ordinanza

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