Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27452 del 20/11/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 27452 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso 22748-2012 proposto da:
FERIOZZI SARA C.F. FRZSRA78A47H769V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso
lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
MONALDI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
Data pubblicazione: 20/11/2017
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 757/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 19/10/2011 R.G.N. 387/2010.
r.g. n. 22748/2012
CONSIDERATO
Che la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli
Piceno che aveva, a sua volta, respinto la domanda di Sara Feriozzi tesa ad ottenere
la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane
s.p.a. per il periodo dal 4 ottobre 2003 al 15 gennaio 2004 per esigenze sostitutive di
personale addetto al recapito e smistamento presso il Polo corrispondenza MarcheUmbria, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La Corte territoriale
ha accertato che nel periodo in osservazione presso il Centro postale operativo in
esame vi erano state assenze per 971 giornate coperte, per 909 giornate da personale
assunto a termine (15 unità di cui 6 a part time) e che erano documentalmente
provati i titoli delle assenze e la relativa allegazione non era stata oggetto di specifica
contestazione. Pertanto ha ritenuto, oltre che provata sufficientemente specifica la
causale, non necessaria l’indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire.
Che per la cassazione della sentenza ricorre Sara Feriozzi che articola due motivi cui
resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a. che deposita anche memoria illustrativa.
RITENUTO
Che il primo motivo di ricorso è infondato poiché il giudice di appello si è attenuto ai
principi più volte affermati da questa Corte che con riguardo ha fattispecie analoghe
ha chiarito che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1
del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, non
impone al datore di lavoro l’onere di procedere alla formalizzazione delle predette
ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell’ esigenza posta a
giustificazione dell’assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e
puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono
conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la
prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra
la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a
realizzare, nonché la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito
della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa” (cfr. tra le
tante Cass. 12/01/2015 n. 208 e 26/01/2010 n. 1576).
Che il secondo motivo di ricorso, che investe la valutazione della documentazione
(Registro giornaliero presenze assenze con indicazione della causa ) ritenuta non
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r.g. n. 22748/2012
contestata è inammissibile poiché pretende dalla Corte una diversa e più favorevole
valutazione del materiale probatorio che non è consentita in sede di legittimità.
Che conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo,
devono essere poste a carico della parte soccombente.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si
liquidano in C 4000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per
spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 giugno 2017
P.Q.M.