Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27452 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.Z. (OMISSIS) in qualità di erede di S.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VTA ZARA 16, presso lo

studio dell’avvocato DE CILLA MICHELE, rappresentata e difesa dagli

avvocati SCALIA FRANCESCO, CICCOCIOPPO ADOLFO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/40/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di LATINA del 4.7.08, depositata

il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato PERINO CARLO (per delega

degli Avvocati Francesco Scalia e Adolfo Ciccociopo) che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, a sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La domanda traeva origine dall’istanza avanzata dal defunto dott. S.G., già esercente la professione di medico generico convenzionato con il SSN, e diretta a ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP, per l’anno 1998. Il contribuente adiva la CTP di Frosinone opponendosi al silenzio/rifiuto dell’amministrazione e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente versate.

I primi giudici accoglievano il ricorso e, su gravame dell’Agenzia delle entrate, la CTR-LAZIO (sez. Latina), con sentenza del 6 novembre 2008 resa nei confronti della erede del contribuente, confermava la decisione di primo grado.

I giudici d’appello negavano che l’attività del professionista eccedesse i parametri organizzativi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 156 del 2001, affermando che il contribuente ha documentato di esercitare l’attività professionale di medico, senza dipendenti o collaboratori ed utilizando per l’esercizio della sua attività pochi beni strumentali.

Propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’Agenzia delle entrate; B.Z., erede dello S., resiste con controricorso.

Si osserva:

La controricorrente eccepisce la inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52″ e denuncia che l’appello spiegato dall’Ufficio non sarebbe stato munito della prescritta autorizzazione ad impugnare, necessaria trattandosi d’iniziativa processuale avanzata da articolazione periferica dell’amministrazione finanziaria. Il rilievo è manifestamente infondato.

La disposizione dell’art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati dalla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non e più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.LGS. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie fiscali di appellare le sentente ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali (S.U. n. 604 del 2005;cfr. Cass. nn. 7152 e 12042 del 2009).

Il ricorso avanzato dall’Agenzia delle entrate contiene un unico motivo con il quale chiede la cassazione della sentenza d’appello per difetto di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), segnalando che la CTR aveva sostanzialmente eluso il thema decidendum, attese le voci di spesa sostenuta dal contribuente nell’esercizio dell’attività professionale, lamenta in particolare che i giudici d’appello non hanno tenuto conto di ricavi annuali di oltre L. 171 milioni a fronte di spese per lo svolgimento dell’attività per oltre L. 41 milioni, ivi compresi oltre L. 15 milioni per prestazioni di lavoro dipendente, e dell’utilizzo di beni strumentali per un valore complessivo di quasi L. 28 milioni. La ratio decidendi della sentenza d’appello, che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa, si discosta dal consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; e il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009; v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007; v. anche S.U. u. 12109 del 2009, in generale, e Cass. n. 14693 del 2009, sull’ausilio di un dipendente part-time, all’attività d’avvocato, nonchè da ultimo Cass. n. 17598 del 2011 sull’utilizzo di una inserviente da parte di un medico di base). Tali considerazioni, ben si attagliano anche alla risoluzione del caso di specie, atteso che il contribuente si avvaleva in modo non occasionale del lavoro di una c.d. addetta alle pulizie dell’ambulatorio (v. controricorso pag. 2, penult cpv.). Inoltre, i giudici d’appello trascurano completamente i principi regolativi dettati dalla giurisprudenza in materia (v. Cass n. 3678 del 2007), che afferma: Esemplificativamente il giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l’auto dichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell’anagrafe tributaria in possesso dell’A.F., soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF) che specifica la composizione dei costi (rigo da 6 a 18) riportando – tra gli altri – le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavatile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni ed i compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi. Si tratta di regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato sulle produzioni documentali e sugli eventuali poteri acquisitori riservati in via integrativa al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1). Fermo restando che graverà sul contribuente che proponga domanda eh ripetizione di indebito (contro il silenzio-rifiuto od il diniego espresso di rimborso) dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la mancanza della causa (autonoma organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale”.

Di tali principi regolativi, ampiamente condivisi e più volte riaffermati (cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011), i giudici d’appello non hanno fatto buon governo atteso che l’apparato argomentativo della sentenza impugnata e legato all’apodittica affermazione: “il contribuente ha documentato di esercitare l’attività professionale di medico, senza dipendenti o collaboratori ed utilizzando per l’esercizio della sua attività pochi beni strumentali”. Orbene, si coglie l’assoluta omissione dell’esame quantitativo e qualitativo di tutti quegli indicatori (es.

costi di lavoro dipendente, compensi a terzi, beni strumentali, quote d’ammortamento e canoni, e te.) comunque ricavabili dalle dichiarazioni fiscali e dalle produzioni diparte (cfr. ricorso, pag.

3), così come si coglie l’assenza di una rigorosa verifica degli oneri probatori a carico del contribuente. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello in relazione alla censura accolta con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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