Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27452 del 09/12/2013
Civile Ord. Sez. L Num. 27452 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAROTTA CATERINA
Ordinanza interlocutoria
sul ricorso proposto da:
Poste Italiane S.p.A., elettivamente domiciliata in Rom
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presso lo studio Trifirò & Partners, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore
Trifirò, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente-
contro
Maiocchi Erika;
– intimata avverso la sentenza n. 788/07 della Corte di appello di Roma, pubblicata in data 24
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agosto 2007, nella procedura iscritta al n. G113$67 -2-05R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 7 novembre 2013 dal Consigliere
Dott. Caterina Marotta;
Data pubblicazione: 09/12/2013
udito l’Avvocato Lorenzo Giva (per delega Trifirò);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paola
Mastroberardino che ha concluso per l’accoglimento dei primo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO che:
– con la sentenza qui impugnata la Corte di appello di Milano rigettava, nella
contumacia di Erika Maiocchi, il gravame interposto contro la decisione con cui il
Tribunale della stessa sede, dichiarata l’illegittimità del termine finale apposto
al contratto stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e la Maiocchi dall’8 giugno al 31
agosto 2002, aveva ritenuto la sussistenza d’un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato fra le parti, condannando la società a riassumere la lavoratrice ed a
corrisponderle le retribuzioni maturate dal 20 gennaio 2004;
– per la cassazione della pronuncia di appello ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi
a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.;
– il ricorso per cassazione è stato notificato a Erika Maiocchi una prima volta
presso il suo difensore nel giudizio di primo grado, avv. Oronzo de Donno, e una
seconda volta alla stessa personalmente all’indirizzo di Cornegliano Laudense (LO),
via Ada Negri, n. 13 a mezzo del servizio postale, plico non recapitato per
irreperibilità del destinatario;
RITENUTO che:
– la prima notifica deve considerarsi nulla e non inesistente, atteso che l’atto non
è da considerarsi del tutto estraneo e non riconducibile ai modelli legali della
notificazione e, per altro verso, in quanto esiste comunque un qualche collegamento
•
o riferimento fra il suddetto difensore e la parte tale da rendere possibile che l’atto
pervenga a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. 4 aprile 2006, n. 7818);
– quanto alla seconda notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
presso il luogo stabilito dal codice di rito, il perfezionamento della stessa richiede il
compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia
dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o
dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario
mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso
d’omissione di alcuno di essi (come nella specie, ove nessuna di quelle formalità
risulta eseguita), la notificazione è nulla (ancorché non inesistente) – cfr. Cass. 2
agosto 2005, n. 16141 -;
– la nullità riscontrata per entrambe le notificazione non è stata sanata, in
quanto la Maiocchi non ha svolto attività difensiva in questa sede;
– va, dunque, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso;
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla
parte intimata da eseguirsi entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della
presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2013
Il Funzionario Giudiziario
dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione