Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27451 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21591/2014 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA PELOSI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta

delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4315/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/05/2014, depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del resistente che si

rimette alla Corte anche per le spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da F.C. confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dello stesso all’assegno di invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 13 a decorrere dal 1.6.2009 invece che, come chiesto, dal 1.3.2009 (in relazione alla domanda amministrativa del 12.2.2009) avendo accertato che nel periodo marzo-maggio 2009 era stato superato il limite reddituale da calcolarsi avendo riferimento alla L. n. 14 del 2009, art. 35, punto 8 e non, come preteso dal ricorrente, con riguardo al punto 9 del medesimo articolo.

Per la cassazione della sentenza ricorre F.C. che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 14 del 2009, art. 35, nn. 8 e 9.

L’Inps ha depositato procura.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali condizionanti il riconoscimento del beneficio (nella specie, l’assegno mensile di assistenza di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13) debbono coesistere con l’erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non come invece previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, commi 8 e 9, convertito nella L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali “il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”, e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, “è quello dell’anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva” (Cass. n. 16844 del 9.8.2016, n. 8633 del 11.4.2014, Cass. n. 17624 del 28.7.2010, Cass. n. 1664 del 25.1.2007).

Ne consegue che erroneamente si è proceduto ad una valutazione presuntiva del reddito nell’anno solare in cui è stata presentata la domanda avendo riguardo al reddito dichiarato nell’anno precedente.

In conclusione il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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