Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27451 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15937/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, già (OMISSIS) S.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Nizza n. 53, presso lo studio dell’avvocato D’angelo

Donato, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione;

– intimato –

contro

Equitalia Centro S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro

Fontane n. 161, presso lo studio dell’avvocato Ricci Sante,

rappresentata e difesa dagli avvocati Cimetti Maurizio e Parente

Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 920/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del

13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del tribunale della stessa città che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di Equitalia Centro s.p.a.;

la società propone adesso ricorso per cassazione in sei motivi;

la creditrice ha replicato con controricorso;

la curatela del fallimento è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – coi primi tre motivi la società censura la statuizione della corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto rituale la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento;

nello specifico lamenta: (i) l’omesso esame del fatto decisivo integrato dalla documentazione fotografica e dalla copia della corrispondenza, dalle quali si sarebbe dovuto dedurre che la fallita aveva mutato la propria denominazione da (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, così da far comprendere perchè l’ufficiale giudiziario, incaricato della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione, non avesse trovato il nominativo della società sui citofoni e sulla cassetta della posta; (ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l’omesso esame delle prove, per avere la sentenza omesso di valutare – appunto – la documentazione in atti, che avrebbe condotto a ritenere inesistente o nulla la notifica detta; (iii) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 15, artt. 159 e 160 c.p.c., in quanto – ancora si dice – la notifica del ricorso e del pedissequo decreto avrebbe dovuto considerarsi in ogni caso nulla;

II. – i motivi, suscettibili di unitario esame perchè connessi, sono inammissibili;

l’impugnata sentenza ha ritenuto valida la notificazione in quanto eseguita mediante deposito alla casa comunale dopo che non era andato a buon fine il tentativo di notifica mediante posta elettronica certificata (Pec) e presso la (nuova) sede legale di (OMISSIS);

ha dunque fatto congruente applicazione della L. Fall., art. 15, secondo il quale (a) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via Pec non risulta possibile o non ha esito positivo, la stessa, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. n. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, “presso la sede risultante dal registro delle imprese”; e (b) quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue “con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;

le circostanze attinenti al rispetto della citata sequenza risultano dagli atti di causa, ai quali la Corte ha accesso visto che è stata dedotta una violazione processuale; e non risulta neppure contestato che la seconda notificazione sia stata eseguita, con esito negativo, presso la sede legale;

la relata negativa dell’ufficiale giudiziario, con riguardo a tale seconda notifica, evidenzia altresì l’avvenuta (altrettanto negativa) assunzione di informazioni sul posto;

in questa complessiva situazione le obiezioni della ricorrente niente tolgono all’essersi la notificazione perfezionata ai sensi del L. Fall., art. 15;

ai fini di cui alla L. Fall., art. 15 non possiede invero specifica rilevanza la questione in sè della modifica della denominazione della società come asseritamente comprovata dalla corrispondenza o da eventuali riferimenti fotografici, le volte in cui appunto si tratti di un semplice mutamento di denominazione, senza incidenza sulla possibilità di individuazione del destinatario della notifica;

tanto è stato accertato dal giudice del merito, e questa Corte ha già messo in evidenza che la valutazione di mancanza di incertezza in ordine all’individuazione del soggetto interessato dalla notificazione è istituzionalmente rimessa al quel giudice (v. Cass. n. 12655-09 e Cass. n. 24441-15), cosicchè ogni censura a tal riguardo integra un sindacato di fatto;

III. – col quarto motivo la società denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine all’eccepita nullità del ricorso per dichiarazione di fallimento dovuta all’errore sulle generalità del resistente, visto che il ricorso era stato proposto contro la (OMISSIS) s.r.l. anzichè contro la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

il motivo è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale reso la pronuncia sullo specifico profilo di gravame mercè le considerazioni appena esposte, a riguardo della non incidenza del mutamento di denominazione sull’individuazione del soggetto nei cui confronti l’istanza di fallimento era stata presentata; invero esplicitamente l’impugnata sentenza ha sottolineato che non poteva – “pertanto” essere invocato “neppure (..) l’art. 162 c.p.c., comma 2, n. 2”;

IV. – infine col quinto e col sesto motivo, rispettivamente, sono dedotti (sub specie di omesso esame): (a) l’insufficiente motivazione della sentenza circa la contestata legittimazione attiva di Equitalia Centro s.p.a. e (b) l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza;

entrambi i motivi sono inammissibili poichè finalizzati a ottenere la revisione del merito della valutazione;

premesso che ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non è denunciabile in cassazione la mera insufficiente motivazione della sentenza (Cass. Sez. U n. 8053-14), deve essere chiarito che Equitalia Centro è stata ritenuta legittimata al ricorso per dichiarazione di fallimento in considerazioni degli “ingentissimi crediti tributari portati dagli estratti di ruolo”;

l’impugnata sentenza ha altresì aggiunto che per i detti crediti la stessa Equitalia era stata poi finanche ammessa al passivo fallimentare;

la valutazione presuppone un accertamento di fatto insindacabile in cassazione;

L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass. Sez. U n. 1521-13, nonchè di recente, ex aliis, Cass. n. 30827-18);

quanto all’insolvenza, è decisivo che la corte d’appello abbia tratto la relativa valutazione dalla situazione patrimoniale della società, caratterizzata da un attivo formato da contanti per circa 84.000,00 Euro e da crediti ritenuti “di dubbia riscossione”, a fronte di un passivo di oltre 6.000.000,00 Euro;

la (sesta) censura della ricorrente si incentra su un’eccezione di difetto di contraddittorio, che però è manifestamente infondata a cagione di quanto già osservato rispetto agli antecedenti motivi dal primo al terzo; si incentra inoltre sull’esistenza di crediti di importo equivalente al debito asseritamente attestati dai dati contabili;

l’esposizione di tali crediti in contabilità, tuttavia, la corte d’appello non ha negato;

la corte d’appello si è limitata a diversamente valutarne la rilevanza, escludendola ai fini specifici dell’insolvenza in base al rilievo che i crediti erano da considerare “di dubbia riscossione”; si tratta di una valutazione in fatto, istituzionalmente riservata al giudice del merito e non sindacabile in cassazione; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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