Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27451 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27451 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 6143-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587,

in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO,
SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

2852
PACCOSI FABRIZIO;

– intimata avverso la sentenza n.

277/2011

della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 20/11/2017

di FIRENZE, depositata il 01/03/2011 R.G.N. 914/2009.

R.g.n. 6143/2012
Inps/Paccosi

RILEVATO
Che la Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 277/2011 ha
respinto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza
del Tribunale di Pistoia che aveva accolto la domanda di Fabrizio
Paccosi, tesa ad ottenere la condanna dell’Istituto all’erogazione
in proprio favore della pensione supplementare con decorrenza

utile ai fini della pensione di vecchiaia, secondo le scadenze della
legge 247/2007;
che

la Corte territoriale ha ritenuto che la pensione

supplementare di cui all’art. 5 della I. n. 1338/1962 non possa
considerarsi come prestazione accessoria rispetto ad altra
principale e, come tale, non si possa ritenere attratta all’interno
della previsione dell’art. 1 comma 5 della legge n. 247/2007;
che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS
affidato ad unico motivo con il quale viene dedotta la violazione e
o falsa applicazione dell’art. 1 commi 5° e 6° della legge n.
247/2007 e dell’art. 5 della legge n. 1338/1962 in relazione alla
diversa interpretazione che doveva darsi della legge n. 247/2007
che aveva introdotto criteri nuovi e generali sui requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici;
che Fabrizio Paccosi è rimasto intimato;
CONSIDERATO

Che il ricorso è inammissibile in quanto non risulta essere stato
notificato a Fabrizio Paccosi, come si evince dall’avviso n. 1150
del 28 febbraio 2012 di mancata consegna del plico diretto a
Paccosi Fabrizio presso l’avv.to Massimo Nistri – via Masaccio
159 Firenze, ove risulta che ” Il destinatario domiciliatario (avv.
Nistri) rifiuta l’atto dichiarando che il signor Paccosi non è suo
assistito. Sconosciuto al civico 32″ ;

I

dalla data della domanda e non dalla data della prima finestra

R.g.n. 6143/2012
Inps/Paccosi

che, peraltro, dall’epigrafe della sentenza della Corte d’appello di
Firenze impugnata si evince che Fabrizio Paccosi era difeso da
tale avvocato Grieco, senza altra indicazione;
che, dunque, quanto sopra descritto integra la fattispecie di
notifica inesistente perché non portata a compimento, alla
luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte di

solitamente definita come una sequenza di atti, un
procedimento, articolato in fasi e finalizzato allo scopo di
giungere ad un pronuncia di merito in ordine al diritto fatto
valere, per cui gli elementi costitutivi imprescindibili di tale
procedimento vanno individuati, quanto al ricorso per
cassazione: a) nell’attività di trasmissione, che deve essere
svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della
possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da
poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b)
nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento
di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti
dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba
comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l’atto ( come è avvenuto nel caso di
specie) venga restituito puramente e semplicemente al mittente,
sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non
compiuta, cioè, in definitiva, omessa;
che, dunque, deve escludersi la possibilità di rinnovare la
notificazione in applicazione del disposto dell’art. 291 cod. proc.
civ. ed essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 327
cod. proc. civ. va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che nulla va disposto in ordine alle spese attesa la mancanza di
instaurazione del contraddittorio;

2

cassazione n. 14916/2016, secondo cui la notificazione è

R.g.n. 6143/2012
Inps/Paccosi

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese del
presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 giugno 2017.

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