Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27451 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27451 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 21392-2012 proposto da:
SOCIETA’ G.B. SHOP S.R.L. P.I. 01126360112, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO N 92, presso lo studio
dell’avvocato GUALTIERI MARIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrenti –

3111

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DOLA SPEZIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso l’ordinanza n. 9663/2012 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/06/2012 r.g.n.
15880/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato IOPPOLI FRANCESCO per delega DE
FILIPPI CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

RG 21392-12

IN FATTO E DIRITTO

La Corte considerato che;

la società G.B Shop propone ricorso per revocazione della sentenza di

società avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che,
pronunciandosi sull’appello della medesima società nei confronti della
decisione del Tribunale di La Spezia, in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha annullato l’ordinanza ingiunzione della
Direzione Provinciale del Lavoro di La Spezia, con riferimento alla
posizione di un lavoratore, confermandola per il resto;

a fondamento della revocazione si deduce

errore materiale in cui

sarebbe incorsa la cassazione per aver ritenuto rispettivamente:l.
inammissibile il primo motivo denunciandosi con lo stesso non una
violazione di legge, ma di una circolare ministeriale, senza tener
conto che la denunciata circolare è stata adottata a seguito del DLgs
n. 124 del 2004; 2. inammissibile il secondo motivo relativo alla
nullità del verbale di accertamento per violazione dell’art. 14 della
legge n.689 del 1981 sul presupposto che la Corte di appello avrebbe
fornito una specifica motivazione non considerata da essa ricorrente,
senza procedere ad una corretta applicazione della normativa denunciata
. essendo erroneo il computo del termine; 3.inammissibile il terzo motivo
del ricorso concernente la violazione delle norme relative al
processo verbale e del diritto di difesa per non essersi tenuto conto

1

questa Corte con la quale è stato rigett4i1 ricorso proposto da detta

della specifica risposta della Corte del merito, non valutando la
inesattezza

della

risposta

data

dalla

Corte

distrettuale;

• 4.inammissibile il quarto motivo afferente la violazione di norme
relative al contratto di lavoro subordinato per genericità dello
stesso, senza considerare che essa società intendeva evidenziare un

rapporto di lavoro;

parte intimata non svolge attività difensiva;

costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
quello secondo il quale in tema di revocazione delle sentenze della
Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi
in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo,
risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto
il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla
supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente
acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece
esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione
della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata
valutazione di fatti esattamente rappresentati ( per tutte Cass. 12
dicembre 2012 n. 22868 e Cass. S. U. 30 ottobre 2008 n. 26022);

in particolare questa Corte ha ritenuto che: non risulta viziata da
.errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione, rispetto alla
quale il ricorrente deduca l’omesso esame di motivi di censura o di
documenti ovvero di circostanze dedotte nel giudizio, ossia di tipici

evidente errore interpretativo della Corte del merito in merito al

errores in iudicando sotto

il profilo della asserita erroneità del

giudizio di fatto (in cui si estrinseca il vizio di motivazione di cui
all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), con conseguente inammissibilità del
ricorso per revocazione ( Cass. 11 febbraio 2009 n. 3365); una sentenza
della Corte di Cassazione non può essere impugnata per revocazione in

vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un
errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma primo, numero 4, cpa (
Cass.15 giugno 2012 n. 9835)/; l’errore di fatto previsto dall’art.
395, n. 4, cpc, idoneo a costituire motivo di revocazione della i
sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis cpc,
consiste in una svista su dati di fatto, produttiva dell’affermazione o
negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, sicché è
inammissibile il ricorso per revocazione che suggerisca l’adozione di
una soluzione giuridica diversa da quella adottata ( Cass.12 febbraio
2013 n. 3494);

alla luce dei predetti principi il presente ricorso per revocazione è
manifestante inammissibile in quanto, deducendosi non errori di fatto
ma errori in iudicando

la identificazione della

quali l’apprezzamento dei motivi del ricorso e
ratio decidendi della sentenza impugnata –

si tende sostanzialmente ad ottenere un nuovo giudizio di legittimità
sulla base di una rilettura delle censure già valutate da questa Corte;

‘ nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio non
avendo parte intimata svolto attività difensiva.

3

base all’assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un

(

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2013

Il Presidente

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