Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27451 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18491-2018 proposto da:

L.R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE SANTA

TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO PALESANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 1104/2017 aveva rigettato l’appello proposto da L.R.F. avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva a sua volta rigettato il ricorso dallo stesso proposto diretto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dal Comune di Palermo.

La corte territoriale aveva ritenuto che la decisione assunta dal tribunale era fondata non soltanto su quanto accertato con le prove testimoniali assunte, ma anche su altri elementi di prova quali il contenuto delle intercettazioni telefoniche, attestative della condotta tenuta dal L.R. in contrasto con i doveri del pubblico dipendente, quindi lesiva del vincolo fiduciario.

Avverso tale decisione il ricorrente L.R. proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso il Comune di Palermo.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riguardo alla parte in cui il giudice d’appello ha interpretato erratamente e contraddittoriamente le dichiarazioni dei testi Genova e Ginestra.

Il motivo è inammissibile poichè, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5 il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure sia con riguardo alla antigiuridicità e gravità dei comportamenti addebitati che al giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto agli stessi ed alla consistente frattura del vincolo fiduciario.

L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente.

Il motivo si appalesa quindi inammissibile.

2) Con il secondo motivo è denunciata la insufficienza e contraddittorietà della motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la Corte di appello ha in un primo momento disposto il rinvio della causa per acquisire la sentenza penale relativa ai fatti di causa e poi ha successivamente deciso in assenza di quella.

Anche per questa censura valgono le argomentazioni sopra svolte con riguardo alla presenza di una “doppia conforme” rispetto alla quale nessuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata formulata dal ricorrente.

Anche in tal caso la censura è inammissibile così come lo è con riguardo al difetto di sufficienza e contraddittorietà della motivazione, trattandosi di vizi estranei all’ambito di quell’anomalia motivazionale che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 considera ai fini del possibile sindacato di legittimità sulla motivazione (SU Cass. n. 8053/2014Cass. 22598/2018).

3) Con il terzo motivo è dedotto l’errato riferimento alla sentenza penale di primo grado in quanto riformata dalla successiva sentenza di appello di assoluzione per intervenuta prescrizione del reato previa riqualificazione del fatto da concussione in corruzione.

Il motivo articolato è inammissibile in primo luogo perchè articolato in maniera poco comprensibile e quindi privo di specificazione e comunque inammissibile anche per la autonomia tra i giudizio penale e civile (Cass. n. 7134/2017).

4) Con il quarto motivo è dedotta la nullità della sentenza per mancato esame di un punto decisivo quale il mancato esame della richiesta di confronto; è altresì denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 254 c.p.c..

Questa Corte ha chiarito che “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. n. 23194/2017). Gli oneri indicati dal principio richiamato a cui si intende dare seguito, non sono stati assolti nel caso in esame. Il motivo è inammissibile.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA