Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27450 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.29/12/2016), n. 27450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19785/2014 proposto da:
R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO CAPANO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 4/02/2014, depositata l’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da R.R. avverso la sentenza del Tribunale di Paola che aveva rigettato la sua domanda tesa al riconoscimento della pensione di inabilità avendo verificato che la ricorrente, negli anni 2007 e 2008, non era in possesso del necessario requisito reddituale da calcolarsi tenendo conto anche del reddito percepito dal coniuge.
Per la cassazione della sentenza ricorre R.R. che denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, della L. n. 153 del 1969, art. 26, D.L. n. 76 del 2013, convertito in L. n. 99 del 2013.
Resiste con controricorso l’Inps mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria contenente documentazione attestante le sue condizioni reddituali.
Tanto premesso va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della documentazione depositata con la memoria atteso che a norma dell’art. 372 c.p.c., in sede di legittimità è ammessa la produzione di documenti che attengano all’ ammissibilità, proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso oltre che quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso (cfr. tra le più recenti Cass. n. 3934 del 2016). Poichè i documenti depositati, peraltro solo con la memoria, non investono tali questioni gli stessi non sono ammissibili.
Venendo all’esame delle censure formulate con il ricorso va poi rammentato che questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata (cfr. Cass. 1.3.2011 n. 5003, successivamente n. 10658 del 2012 e da ultimo tra le tante n. 16852 del 2016 in motivazione).
Solo per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto del 2013, n. 99, assume rilievo il solo reddito personale dell’invalido e non più quello degli altri componenti il nucleo familiare. Tale nuovo regime reddituale trova applicazione, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione e con esclusione del pagamento di importi arretrati, sicchè, in tali casi, l’erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare per il periodo antecedente (cfr. Cass. 2.2.2016 n. 1997).
Ne consegue che nel caso in esame, nel ricorso degli altri requisiti di legge (sanitario ed età), da tale data il reddito da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento della prestazione era solo quello dell’invalida.
In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso manifestamente fondato deve essere accolto con ordinanza ai sensi dell’art. art. 375 c.p.c., n. 5 e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016