Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27450 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato BOCCI

ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIO

PTERPAOLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/32/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 7.10.08, depositata il 20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 20 ottobre 2008 la CTR-Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di R.P. e, in riforma della sentenza della CTP-Lecco del 3 ottobre fronda ha confermato il diniego del rimborso IRPEF richiesto dal contribuente per gli anni dal 1994 al 1997.

Avverso tale decisione, con atto notificato all’Avvocatura generale dello Stato il 4 dicembre 2009, il R. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del “Ministero dell’economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore”, che si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.

Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., essa è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili:

a.-In tema di contenzioso tributario, qualora il giudizio di appello si sia svolto unicamente nel contraddittorio dell’Agenzia delle Entrate, la notifica del ricorso in cassazione effettuata, invece, al solo Ministero dell’Economia e delle Finanze rende il ricorso stesso inammissibile (Sez. 5, Sentenze n. 26321 del 29/12/2010 e n. 1123 del 19/01/2009); nella specie, inoltre, non si è neppure sanato il difetto di contraddittorio, mancando la costituzione dell’Agenzia delle entrate, quale unica parte legittimata (Sez. 5, Sentenze n. 27452 del 19/11/2008 e n. 8177 dell’11/04/2011).

b.-Infine, il ricorso è irrimediabilmente viziato anche dall’assoluta inosservanza dell’abrogato art. 366-bis c.p.c., nella parte in cui prevedeva che, nei casi previsti dall’art. 360, n. 3 “l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

Nel caso in esame, per entrambi i mezzi, non solo manca del tutto la prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino graficamente qualsivoglia riferimento ad un quesito di diritto vero e proprio. E’ infatti, inammissibile per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., il ricorso nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007). Nè il quesito di diritto può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed auto sufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 800,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA