Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27450 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27450 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 18807-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3109

contro

COLUCCI AULO C.F. CLCCLAU32R141553J, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo
studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, che lo

Data pubblicazione: 09/12/2013

’rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 10122/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2011 R.G.N.
2624/2007;

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 18807-11

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,per quello che interessa in questa sede, riformando la

monitorio emesso, su istanza di Colucci Aulo, nei confronti della
società Poste Italiane in relazione ad una somma di danaro
corrispondente alle retribuzioni relative al periodo dal l ° aprile
2001 al 31 dicembre 2003 ) che il Colucci assume essergli dovute in
forza di sentenza n. 2697 del 2002 della Corte di Appello di Roma
pronunciata a seguito di rinvio della Cassazione.

A base del

decisum la Corte territoriale pone il rilevo fondante

secondo il quale la sentenza passata in giudicato, e su cui si fonda
l’istanza monitoria, riconosce al Colucci, a titolo di danno, per
l’illegittimo licenziamento, intimato in ragione del raggiungimento
dell’età pensionabile,oltre alle retribuzioni relative al periodo
dalla data (16 agosto 1994)del suo collocamento a riposo sino alla
data del 31 marzo 2001, anche quelle che sarebbero maturate medio
tempore sino al ripristino fattuale del rapporto di lavoro, queste
ultime, appunto, richieste con il decreto monitorio.

Avverso questa sentenza la società Poste Italiane ricorre in
cassazione sulla base di sei censure, illustrate da memoria.

1

sentenza di primo grado, rigetta l’opposizione avverso il decreto

Resiste con controricorso la parte intimata che deposita memoria
illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione

merito non si è pronunciata sull’eccezione d’inammissibilità delle
domande azionate in sede monitoria ) stante l’efficacia preclusiva del
giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n.
2967 del 2002 che, decidendo sul risarcimento del danno conseguente
al ritenuto illegittimo licenziamento, ha pronunciato sul dedotto e
deducibile limitando il diritto al risarcimento dei danni al

quantum

richiesto in primo grado, sia pure in base al diverso titolo
d’indennità supplementare, e per il solo periodo dal 16 agosto 1994
al 31 marzo 2001.

Con la seconda censura la società Poste Italiane, denunciando
violazione dell’art. 2909 cc e vizio di motivazione, assume che la
Corte di Appello – ritenendo che la sentenza passata in giudicato
conteneva anche la statuizione del diritto del Colucci ad ottenere,
a titolo di risarcimento dei danni, anche le retribuzioni che
sarebbero maturate medio tempore fino al ripristino della fattualità
del rapporto di lavoro – avrebbe dovuto apprezzare il contenuto
della decisione passata in giudicato nel suo complesso ed
individuare correttamente i limiti oggettivi del giudicato e non già

2

dell’art. 112 cpc e vizio di motivazione, sostiene che la Corte del

limitarsi a valorizzare un inciso motivazionale che,

ictu °culi, non

era necessario per la decisione da adottare.

Con la terza critica la società ricorrente, allegando nullità della
sentenza per violazione degli artt. 324 e 329 cpc nonché vizio di

giudice dell’opposizione avesse ritenuto la non liquidità del
credito azionato, nulla ha statuito in ordine a tale

decisum

violando in tal modo il giudicato interno formatosi sul punto non
oggetto d’impugnazione. Né, aggiunge, parte ricorrente, la Corte del
merito ha valutato la correttezza

degli importi contenuti nel

decreto ingiuntivo o verificato la

sussistenza della prova del

danno.

Con il quarto motivo la società ricorrente, deducendo vizio di
motivazione, afferma che la Corte del merito non tiene conto del
fatto che l’ulteriore manifestazione di volontà risolutoria del
rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile

ritenuta nella fattispecie non sussistente – risulta viceversa in
atti ed era sta espressamente dedotta dalla società ( esercizio
dell’opzione sino al compimento del 67 ° anno di età e comunicazione
del 2 marzo 2002 da parte della società di risoluzione del rapporto
di lavoro).

Con la quinta censura la società Poste

Italiane, denunciando

violazione degli artt. 1217, 1218, 1223, 1225, 1227, 1175, 1375 e
2904 cc nonché vizio di motivazione, sostiene che la Corte del

3

motivazione, prospetta che la Corte di Appello, nonostante il

merito non ha valutato che la missiva del Colucci del 25 febbraio
2002 non era idonea ad integrare una situazione di

mora acciplendi

in quanto il Colucci non era più oggettivamente collocabile in
servizio considerata l’età raggiunta (69 anni).

degli artt. 1372, l ° comma, 1175, 2697, 1427 e 1431 cc, 100 cpc
nonché vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito non
ha tenuto conto che il rapporto, comunque si era risolto per
concludentia

facta

in ragione del lasso di tempo trascorso sino alla

diffida del 25 febbraio 2002.

Ritiene la Corte che il

secondo motivo del ricorso, avente

carattere assorbente, è fondato.

Avuto riguardo, infatti, non solo al dispositivo della sentenza
della Corte di appello n. 2697 del 2002 , ma anche ai motivi che la
sorreggono, reputa questo Collegio che il contenuto del relativo
a titolo di

giudicato vada limitato al solo riconoscimento
risarcimento dei danni del

quantum

indicato nel relativo

dispositivo.

Tanto

deve

assumersi

necessariamente

in

relazione

all’affermazione,contenuta nella sentenza in esame, secondo la quale
“la domanda così proposta va accolta, alla stregua delle statuizioni
che hanno dettato il principio di diritto che precede, nei limiti

4

Con la sesta critica la società ricorrente, assumendo violazione

che non segnano un

novum

totale rispetto al giudizio di primo

grado. In buona sostanza i danni che il dott. Colucci ha subito per
colpa del datore di lavoro vanno identificati nella mancata
percezione delle retribuzioni dalla data del suo collocamento a
riposo (16.8.1994), ritenuto nullo dalla Suprema Corte di

medio tempore qualora la Soc. Poste non ripristinerà la attualità
del rapporto di lavoro, come richiesto dal ricorrente). E’ ovvio
però, che il ristoro dei danni, sia pure alla stregua della nuova
impostazione finita per il giudice di rinvio dal S.C., non può
superare l’importo che per il titolo dei danni era stato

ab ongine

richiesto dal Colucci ( Lit. 277.475.000) sia pure come indennità
supplementare; e tale considerazione di un danno comunque richiesto
in primo grado è in definitiva consentita e anzi imposta dal S.C.
che ha rinviato evidentemente considerando come proposta tale
domanda di ristoro dei danni

ab inizio

per la liquidazione dei

danni, pur sempre alla stregua di una diversa impostazione giuridica
quale quella innanzi citata, escludente il licenziamento ( se non
avesse ritenuto, il S.C., proposto ab inizio

comunque una domanda

diretta ad ottenere la indennità supplementare perché legata al
licenziamento, avrebbe omesso di rinviare con la cassazione per
rilevabile – nella descritta ipotesi di lavoro beninteso – mancanza
di domanda per danni). Ovviamente le richieste per danni ulteriori
rispetto a quelli che erano stati indicati in ricorso non sono
ammissibili”.

5

cassazione, alla data del 31.3.2001 (oltre ai danni che matureranno

Dalla su riportato passaggio motivazionale si deducono univocamente
le seguenti statuizioni:

1.

l’accoglimento della domanda del Colucci nei limiti in cui
questa non costituisce un

rispetto al giudizio di primo

novum

grado;

2.

la consequenziale limitazione dell’importo del ristoro dei danni
a quello che era stato

ab origine

richiesto dal Colucci ( Lit.

277.475.000) sia pure come indennità supplementare, costituendo la
relativa richiesta, alla stregua del

dictum

della Cassazione,

domanda di risarcimento del danno;

3.

l’inammissibilità delle richieste per danni ulteriori rispetto a
quelli che erano stati ab origine indicati in ricorso.
In altri termini la Corte di appello con la sentenza passata in
giudicato afferma sì che “i danni subiti dal Colucci vanno
identificati nella mancata percezione delle retribuzioni dalla data
del suo collocamento a riposo (16.8.1994), ritenuto nullo dalla
Suprema Corte di Cassazione, alla data del 31.3.2001 (oltre ai
danni che matureranno

medio tempore

qualora la Soc. Poste non

ripristinerà l’attualità del rapporto di lavoro, come richiesto dal
ricorrente)”, ma riconosce, tuttavia, tali danni nei soli limiti del
quantum (

pari all’importo dell’indennità supplementare) richiesto

nel giudizio di primo grado ritenendo inammissibile la domanda,
evidentemente proposta in sede di rinvio,relativa al risarcimento di
ulteriori danni.

6

»

L’inciso – riportato tra parentesi nel testo della motivazione in
esame – secondo il quale “oltre ai danni che matureranno
tempore

medio

qualora la Soc. Poste non ripristinerà l’attualità del

rapporto di lavoro, come richiesto dal ricorrente”, non può che
essere letto ed interpretato nel contesto dell’inera argomentazione

la sentenza impugnata la quale estrapolando tale inciso, fonda su di
esso il contenuto del giudicato, non considerando l’esplicita
limitazione dell’accoglimento della domanda di risarcimento dei
danni al

quantum

pari all’importo dell’indennità supplementare

richiesto ab origine.
Il motivo va, quindi, accolto rimanendo le altre censure e le
considerazioni di cui alle memorie illustrative, assorbite.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti, va accolta l’opposizione a decreto
ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese dell’intero processo vanno compensate tenuto conto del
diverso orientamento espresso dai giudici del merito ed involgendo
la controversia una questione interpretativa di atto processuale.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti
gli altri, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza
impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione e per

7

in cui lo stesso è inserito, con la conseguenza che non è corretta

l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2013

Il Presidente

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