Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27450 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18408-2018 proposto da:

L.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO FASCIA;

– ricorrente –

contro

OTTOMAN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO FRANCESCO

LUIGI CONTESSA, MAURIZIO SORRENTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/202(? dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 45/2018, aveva rigettato l’appello proposto da L.S.G. avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva a sua volta rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti della Ottoman spa, diretta, previo riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, al pagamento della somma di E. 64.624,11 a titolo di retribuzione non percepita e TFR ed all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato, perchè privo di motivazione.

La corte d’appello aveva ritenuto, condividendo il giudizio del tribunale, che la circostanza relativa alla attribuzione al ricorrente della possibilità di abitare in un alloggio all’interno della fabbrica di proprietà della convenuta società, non fosse sufficiente ad affermare che si fosse instaurato un rapporto di guardiania e custodia e che le ulteriori allegazioni relative alla pulizia delle scale per due ore a settimana, in giornata di chiusura dell’azienda, se pur non qualificabili come rappresentative di una prestazione spontaneamente offerta dal ricorrente, non potevano neppure costituire indicatore di rapporto subordinato in quanto non sufficienti.

Avverso tale decisione proponeva ricorso L.S.G. affidata a quattro motivi cui resisteva con controricorso la Ottoman spa.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 24 Cost. dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 244 c.p.c. per non aver, il Giudice, esercitato i propri doveri di disporre d’ufficio l’espletamento di ogni mezzo utile ad accertare la verità e non aver anche concesso al ricorrente di eventualmente integrare le indicazioni relative a persone da interrogare o ai fatti su cui focalizzare l’attività istruttoria.

Il motivo è inammissibile per più ragioni. Quanto alla mancata ammissione di mezzi istruttori e prove testimoniali questa Corte ha chiarito che “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. n. 23194/2017).

Il principio enunciato impone quindi al ricorrente che denunci il vizio in questione specifici oneri che, nel caso di specie, non sono stati assolti.

Con riguardo ai poteri del Giudice deve darsi continuità al principio secondo cui “Nel rito del lavoro, l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass.n. 25374/2017).

Nel caso in esame alcuna indicazione è inserita nel motivo circa la sollecitazione rivolta al giudice del merito.

2) Con il secondo motivo è dedotta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Parte ricorrente si duole della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla prova della esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che è in sostanza il vizio denunciato dalla ricorrente), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (SU Cass. n. 8053/2014; Cass. n. 22598/2018). Nell’ambito del perimetro così delineato non rientra la mera e generica censura di carenza motivazionale quale è quella denunciata nel motivo in esame. Questo risulta pertanto inammissibile.

3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione di legge con riguardo all’art. 51 del TUIR. Il ricorrente rileva che l’asserito contratto di comodato a titolo gratuito esistito tra le parti con riguardo all’immobile concesso dalla società, in realtà era una locazione pagata in nero con la prestazione di lavoro.

La censura, peraltro non proposta nella sede di merito, non può trovare spazio di ammissibilità poichè il presupposto su cui fonda, e cioè l’esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, è circostanza rimasta indimostrata.

4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione di legge nonchè la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice ha valutato non sufficienti gli elementi utili ad avvalorare la esistenza del rapporto di lavoro.

Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 8758/017 – Cass. n. 18721/2018).

La censura attinente alla valutazione svolta dal giudice di merito, quale quella in esame, è pertanto estranea alla sede del giudizio di legittimità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Quanto al contributo unificato, l’ammissione al gratuito patrocinio non è di ostacolo alla declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se ed in quanto dovuto, considerato che l’attestazione del giudice dell’impugnazione ha la funzione meramente ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere “processuale” attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass. Sez. U, 20/2/2020, n. 4315; Cass., 20/11/2015, n. 23830; Cass. del 05/04/2019, n. 9660; Cass. 30/10/2019, 27867).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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