Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2745 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7998/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Brescia, via Frat.

Folonari n. 7, presso lo studio dell’avvocato Antonio Fascia, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 347/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 347/2019, emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata il 26 febbraio 2019, che ha confermato la decisione di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.

2. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Cass., 13/3/2006, n. 5400). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586).

2. Nel merito, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, D.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, nonchè l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto di non riconoscere all’istante nè la protezione sussidiaria, nè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sebbene il medesimo avesse dichiarato – sia alla Commissione territoriale che in giudizio di temere di essere ingiustamente arrestato dalla Polizia, e sottoposto a condizioni di detenzione disumane, poichè chiamato in correità dallo zio, in una vicenda di spaccio di stupefacenti.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. La Corte d’appello – sulla base di specifiche ed aggiornate fonti internazionali – ha rilevato che in Senegal la Costituzione vieta la tortura ed i trattamenti disumani o degradanti, che il sistema giudiziario offre adeguate garanzie di giustizia, per la sua articolazione in diversi gradi di giudizio, per la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva, e per il diritto alla difesa legale garantita nel processo penale. Di più, dalle fonti consultate, non sono emerse situazioni di violenza generalizzate, “avendo il movimento delle forze democratiche del Casamance mantenuto il cessate il fuoco unilaterale dichiarato nel 2014”.

2.2.2. A fronte di tali motivate conclusioni della decisione impugnata il motivo di ricorso si limiti ad una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

2.2.3. Tali considerazioni inducono, altresì, ad escludere i presupposti per il riconoscimento anche della protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019) – soprattutto in considerazione del sopra evidenziato quadro socio politico del Senegal, connotato da una politica di rispetto dei diritti fondamentali, e nell’assenza, evidenziata dalla Corte ed incontestata in ricorso, di ulteriori profili di vulnerabilità del richiedente, giovane, in buona salute e che non ha dimostrato un concreto ed effettivo inserimento in Italia. Il motivo di ricorso, sul punto, è peraltro del tutto generico.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

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