Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2745 del 05/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2745 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 17767-2013 proposto da:
VEROLINI FAUSTO (VRLFST62M15A132U) in proprio e n.q.
di erede di VEROLINI QUIRINO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VALERIO FLACCO l, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
DE SANTIS ROSSANA (DSNRSN62S67C413C), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo
studio dell’avvocato SIMONE TRIVELLI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrenti –
Data pubblicazione: 05/02/2018
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avverso la sentenza n. 288/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 288/2013 della Corte di
Appello di Roma con ricorso fondato su tre ordini di motivi e
resistito con controricorso delta parte intimata ;
il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La sentenza oggi impugnata innanzi a questa Corte, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri
appellata, condannava De Santis Rosanna al solo
risarcimento danni per la realizzazione di una costruzione in
violazione delle distanze legali e non più anche
all’arretramento per demolizione della parte di fabbricato da
arretrare.
Il P.G. ha rassegnato proprie conclusioni scritte
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
Si deduce che la Corte di Appello non ha ben interpretato ,
nella loro esatta portata, le conclusioni svolte in giudizio.
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con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
2.-
Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la
violazione dell’art. 872 c.c., contestando il tipo di tutela demolizione e/o risarcimento danni- accordata dalla
impugnata sentenza ( la quale, per inciso, fondava la
propria ratio decidendi sull’identificazione della svolta
3.-
Con il terzo motivo si lamenta il preteso carattere
illogico, insufficiente e contraddittorio della motivazione
della decisione gravata in ordine al quantum accordato dalla
stessa, che
andava rivalutato dopo aver ritenuto
abbandonata la demolizione.
4.- Il primo ed assorbente motivo del ricorso è fondato e va,
come da conforme richiesta del P.G., accolto.
Agli atti risulta incontestabilmente che l’odierno ricorrente lamentando la costruzione di un fabbricato in violazione
delle previste distanze di legge- ebbe, fin dall’inizio del
giudizio, a richiedere “il risarcimento dei danni oltre la
demolizione delle opere realizzate in contrasto con la
normativa vigente”.
Tale fatto è, peraltro riconosciuto anche dalla decisone
gravata che , a pag. 2, coglie tgle aspetto rinviando al
“fascicolo di parte del giudizio di primo grado dell’odierno
appellante”.
Il Tribunale di prima istanza condannava l’odierna contro
ricorrente “ad arretrare il fabbricato a confine con il terreno
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domanda come alternativa)
dell’attore fino a mt. 5 dal confine; nonché al risarcimento
dei danni nella misura di euro 10.000, con interessi e spese
di lite”.
La gravata decisione della Corte territoriale, ribadendo in
tutto e per tutto la già accertata illegittimità del fabbricato
giuste le conclusioni del CTU incaricato e riportate in
sentenza ( a pag. 5) ha , tuttavia, escluso -in accoglimento
dell’appello dell’odierna contro ricorrente- la parte della
condanna della sentenza di primo grado relativa
all’arretramento.
La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione di parziale
riforma della prima decisione sul presupposto di una
interpretazione delle domande attoree (di arretramento e di
risarcimento) come domande alternative.
La sentenza gravata è, in punto, errata, giusta la censura di
cui al motivo qui in esame ed accolto.
Infatti l’interpretazione data dalla Corte distrettuale alla
valenza alternativa delle domande formulate dal Verolini è
del tutto errata e priva di ogni fondamento.
Dal compendio degli atti, così come prima già rilevato
(e,quindi, dallo stesso fascicolo dell’appellato), emergeva la
volontà dello stesso di perseguire sia la condanna al
risarcimento che quella all’arretramento e giammai la
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realizzato dalla De Santis per violazione delle distanze legali,
volontà di richiedere alternativamente l’una o l’altra
domanda.
Le doglianze della parte ricorrente .appaiono difatti più che
fondate e, ricondotte correttamente nell’alveo dell’error in
procedendo (con possibilità anche di accesso agli atti), sono
Va , al riguardo, evidenziato che, nel verbale di udienza del
18.4.2005, il Verolino insisteva in entrambe le domande
chiedendone espressamente l’accoglimento.
Né in atti , al di là di un solo mero inciso in sede di
precisazione di conclusioni, emergeva nel giudizio di
secondo grado la volontà di richiedere in alternativa alla
demolizione il solo risarcimento ovvero, ancora, la volontà
inequivoca di abbandonare una delle due domande
introdotte in giudizio.
In ogni caso dal complessivo esame (cui era tenuta la Corte
territoriale) degli atti antecedenti e successivi alla
precisazione della conclusioni emergeva la volontà
inequivocabile della originaria parte attrice di insistere in
entrambe le domande – di arretramento e di risarcimentoperaltro già accolte dal primo Giudice.
In conclusione il primo motivo del ricorso va accolto e
comporta l’assorbimento dei rimanenti esposti motivi.
5.
–
L’accoglimento del motivo di cui innanzi comporta la
cassazione dell’impugnata sentenza con conseguente
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fondate nel loro complesso.
decisione – nel merito- di questa Corte che, per lo stesso
ordine di ragioni innanzi esposte può decidere nel merito e
rigettare il proposto appello.
6.- Le spese del giudizio di secondo grado e quelle del
presente giudizio seguono la soccombenza e si determinano
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i
rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel
merito rigetta l’appello e condanna la controricorrente
al pagamento in favore del ricorrente delle spese del
giudizio, determinate -quanto al secondo grado- in C
2.500,00 ( di cui C 1.500,00 per onorari e C 700,00
per diritti) e -per il presente giudizio- in C 2.700,00,
di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella
misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
23 giugno 2017.
così come in dispositivo.