Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2745 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5871-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1357/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo contro la società Unipolsai s.p.a., impugnando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello dalla stessa, confermando la sentenza della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso della società e ritenuta la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per l’anno 2006, concernente il mancato assoggettamento all’IVA dei compensi relativi a contratti di coassicurazione conclusi dalla società contribuente in adempimento della cd. “clausola di delega”, compensando le spese del giudizio-.

Il giudice di appello, nel confermare la decisione di primo grado, riteneva che rientrasse nell’ambito della nozione di assicurazione tutto il compendio di operazioni di assicurazione e riassicurazione, aventi natura strumentale rispetto alle diverse fasi di gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione.

La parte intimata non si è costituita.

L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 1911 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, nn. 2 e 12 nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 2 e art. 12. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che i compensi ricevuti dalla società assicuratrice delegataria fossero riconducibili ad una attività di interposizione in ambito assicurativo, posto che il risultato funzionale della clausola di delega era quello che l’impresa coassicuratrice delegataria si sostituiva ai deleganti nella fase di accertamento e di liquidazione dell’indennità spettante all’assicurato. Per converso, la disciplina di esenzione cui aveva fatto richiamo il giudice di appello riguarderebbe unicamente le ipotesi di operazioni di assicurazione e riassicurazione effettuate da mediatori ed intermediari nel caso in cui questi svolgano la funzione di mettere in contatto l’assicuratore con l’assicurato. Da ciò sarebbe dovuto conseguire l’assoggettamento ad IVA le commissioni di delega scaturenti dai rapporti di coassicurazioni.

Il motivo è fondato.

Come già deciso dalla sezione quinta di questa Corte in causa sovrapponibile “il contratto di coassicurazione vada qualificato quale “operazione di assicurazione” ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, e art. 135, par. 1 Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, in quanto con lo stesso, disciplinato dall’art. 1911 c.c., la garanzia assicurativa viene ripartita tra più assicuratori per quote determinate, per cui ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori, realizzandosi, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del negozio (a differenza dell’assicurazione plurima o cumulativa), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d’accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso, ricorrendo il requisito caratterizzante le “operazioni di assicurazione”, in relazione all’impegno di più assicuratori, previo versamento di un premio, di procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. A medesima conclusione non è dato pervenire con riferimento alle prestazioni effettuate da uno dei coassicuratori in adempimento della c.d. “clausola di delega”, in quanto tale clausola non modifica i termini del rapporto contrattuale di coassicurazione, dando luogo ad una responsabilità solidale, ma si risolve nel conferimento, ad uno dei coassicuratori, dell’incarico di gestire le polizze con assegnazione di un potere rappresentativo nel compimento di atti giuridici o nel pagamento dell’indennizzo che può essere, così, eventualmente richiesto al delegato anche nella qualità di rappresentante degli altri (cfr. Cass. civ, sez. 3, 12 luglio 2005, n. 14590). Si tratta, quindi, di una clausola negoziale mediante cui i coassicuratori, per ragioni di semplificazione, conferiscono ad uno di essi la gestione della polizza e, cioè, il compimento di tutti gli atti inerenti allo svolgimento del rapporto assicurativo, e che, non interferendo con la parziarietà dell’obbligazione dei coassicurati, vale ad armonizzare il frazionamento della garanzia assicurativa con l’esigenza dello svolgimento unitario del rapporto (Cass. civ, sez. 3, 28 gennaio 2005, n. 1754; Cass. civ., sez. 3, 12 dicembre 1997, n. 12610), ed infatti, anche nei casi in cui la clausola investa la gestione diretta delle controversie e, quindi, comprenda la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori, l’assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l’indennizzo gli è richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte (cfr. Cass., civ. sez. 3, 20 aprile 2017, n. 9961).

Parimenti, va considerato che l’atto con cui l’assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell’indennità nei confronti della compagnia delegataria è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell’indennità nei confronti di ciascun coassicuratore solo allorchè sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano “svolti” dall’assicurato unicamente nei confronti della delegataria, alla quale, dunque, siano affidati, oltre che compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti e di informazione alle compagnie coassicuratrici (cfr. Cass. civ, sez. 3, 10 agosto 2016, n. 16862; Cass. civ., sez. 3, 30 maggio 2013, 13661)” – cfr., ex plurimis, Cass. n. 21303/2018, conf. 21820/2018, Cass. 21302/2018, Cass. n. 21303/2018, Cass. n. 13112/2018, Cass. n. 11442/2018 -.

Da tali premesse si è quindi ritenuto che “le prestazioni eseguite da uno dei coassicuratori in adempimento di una “clausola di delega” non possono essere assimilate, ai fini della fruizione dell’esenzione dall’IVA, alle “operazioni di assicurazione”, in quanto ne risulta assente l’elemento imprescindibile, consistente nell’impegno, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto, posto che gli impegni oggetto della clausola di delega non hanno per oggetto la copertura assicurativa del rischio del verificarsi di un determinato evento, ma unicamente le modalità per una gestione accentrata e unitaria del rapporto plurisoggettivo (dal lato dell’assicuratore), difettando, inoltre, anche il requisito della corrispondenza del destinatario della prestazione con il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato” – cfr. Cass. n. 21303/2018, Cass. n. 13112/2018; Cass. n. 15240/2020 -.

La sentenza impugnata ha poi erroneamente ritenuto che nella fattispecie sussisterebbe un rapporto di accessorietà delle prestazioni svolte in delega con la prestazione assicurativa, non potendo applicarsi nemmeno la previsione di cui D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12. Quest’ultima, nel sancire il principio per cui alle prestazioni accessorie si applica la stessa disciplina tributaria in materia di IVA della prestazione principale, presuppone, così come desumibile dalla giurisprudenza Eurounitaria, che entrambe le prestazioni siano indirizzate in favore del medesimo destinatario, al fine di consentirgli di fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (cfr. Corte Giust., 25 febbraio 1999, CPP; Corte Giust., 22 ottobre 1998, Madgett e Baldwin). La stessa, quindi, non può trovare applicazione al caso in esame in cui la prestazione principale ha quale diretto beneficiario un soggetto (l’assicurato), mentre quella ritenuta accessoria uno diverso (i coassicuratori), in relazione al diverso e ulteriore fine perseguito, esclusivo dei coassicuratori, di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla garanzia prestata – cfr. Cass. n. 21303/2018 cit.-.

In conclusione, la pronuncia impugnata, che non ha seguito un indirizzo coerente con i principi sopra esposti, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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