Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2745 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20738/2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN LUIGI ROCCHI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., RO.MA., già soci accomandatari della società

STUDIO CAVOUR SAS di M.F. & C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio

dell’avvocato DONATO TOMA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 343/2015 del “TRIBUNALE di FORLI’ del

10/02/2015, depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Maria Aversa (delega verbale avvocato Alberici

Fabio) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Donato Toma difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. R.M. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Cesena, la s.r.l. Studio Cavour, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni a lui derivati dalle spese sopportate per rimediare all’errore della mancata inclusione di una parte del lastrico solare nella compravendita conclusa a seguito dell’attività di mediazione della società convenuta.

Si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale di Forlì, con sentenza del 27 febbraio 2015, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale ricorre R.M. con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono con un unico controricorso M.F. e Ro.Ma., nella qualità di soci accomandatari della s.a.s. Studio Cavour, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1746 e 1759 c.c., nonchè della L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 5.

5.1. Il motivo non è fondato.

La censura proposta – anche volendo trascurare il fatto che è formulata secondo una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè fa riferimento ad atti di causa e documenti senza indicare se e dove essi siano a disposizione di questa Corte – insiste nell’affermare che il mediatore dovrebbe essere considerato responsabile nel caso di specie, in virtù dell’obbligo di diligenza professionale gravante su di lui. La responsabilità del mediatore sarebbe consistita nella mancata consegna al R. di tutta la documentazione catastale, dalla quale egli avrebbe potuto evincere l’esistenza della parte di lastrico solare non inclusa nella prima compravendita, senza che vi fosse la necessità di stipulare un secondo atto.

La sentenza impugnata, però, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha riconosciuto che la società Cavour aveva consegnato al R. tutta la documentazione in suo possesso e che aveva informato gli acquirenti del fatto che l’ulteriore documentazione (relativa alla provenienza e identificazione catastale dell’immobile) sarebbe stata consegnata dai proprietari al notaio.

D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dal Tribunale, ha affermato che il mediatore non è tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accertamento della libertà da pesi dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell’affare; tuttavia egli è tenuto a comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione (sentenza 16 luglio 2010, n. 16623). Ne consegue che la sentenza in esame ha correttamente escluso la responsabilità del mediatore in relazione ad attività al compimento delle quali era tenuto il notaio.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, poichè la memoria nulla aggiunge rispetto alle censure contenute nel ricorso e tende a sollecitare la Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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