Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27449 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8999/2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA

234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ALUIGI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1048/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Urbino che aveva ritenuto inammissibile la domanda volta al riconoscimento del suo diritto a percepire l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2 e dell’indennità integrativa di cui alla L. n. 238 del 1997 e comunque insussistente il nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e l’epatite cronica da cui era affetto il ricorrente.

La Corte territoriale, pur ritenuta ammissibile la domanda ha tuttavia, in esito ad un nuovo accertamento medico legale, ha escluso che tra la somministrazione di gamma globuline umane (nel (OMISSIS)) e l’epatite cronica attiva (diagnosticata nel (OMISSIS)) fosse ravvisabile quella significativa probabilità ma una mera possibilità circa l’esistenza del nesso di causalità.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.A. ed articola un unico motivo con il quale denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., artt. 1223, 1227 e 2043 c.c., L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1 e art. 2, artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 2 e 38 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con tempestivo controricorso il Ministero della Salute.

Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale insistere nelle conclusioni già prese.

Tanto premesso il ricorso è in parte inammissibile e comunque infondato.

Da un canto la censura formulata con riguardo alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, è inammissibile in quanto non conforme al nuovo testo della citata disposizione che trova applicazione al caso in esame in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è attribuito rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. s.n. n. 8053 del 2014 e le successive conformi).

Orbene nell’articolato motivo di ricorso ci si duole nella sostanza del percorso logico e argomentativo seguito dal giudice di appello nel ricostruire il nesso causale tra la vaccinazione antitetanica sopportata e l’epatite insorta lamentando, in ammissibilmente, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e, nello specifico, sull’esistenza del nesso causale e della valutazione delle risultanze istruttorie in termini di mera possibilità e non, come dovuto in termini di rilevante probabilità.

Per tale aspetto dunque il ricorso è inammissibile.

Neppure è ravvisabile la denunciata violazione di legge con riferimento all’accertamento del nesso di causalità posto che la Corte territoriale, nel valutare le emergenze probatorie anche sulla base delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente nominato in appello, si è attenuta ai principi dettati dalla cassazione che più volte ha ricordato che (Cass. n. 753/2005) che, ai fini del sorgere dell’indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali dalla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni anzidetti e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Le Sezioni Unite di questa Corte – muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” – hanno precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581).

Nella specie, la Corte d’appello ha valutato l’esistenza del nesso causale indicando quale criterio regolatore quello della “ragionevole probabilità scientifica” e, dopo aver rilevato che il consulente tecnico d’ufficio nominato in appello aveva formulato un giudizio di mera possibilità di contagio, ha poi spiegato perchè dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio emergeva conclusivamente che la probabilità di contagio con il virus B fosse collegabile etiologicamente alla vaccinazione antitetanica somministrata il (OMISSIS) a base di gamma globuline su un criterio di mera possibilità e non su un criterio di alta o apprezzabile probabilità nè, tantomeno, in termini di assoluta certezza.

Fa parte poi dell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, la valutazione delle ulteriori circostanze che concorrono a relegare nell’ambito della mera possibilità l’esistenza del nesso causale tra la somministrazione di vaccino antitetanico e l’epatite manifestatasi dopo venticinque anni (fratello deceduto affetto da epatite B, soggezione a protesi dentarie fisse).

Nè le argomentazioni sviluppate nella memoria illustrativa sono idonee a scalfire le ragioni su illustrate della decisione poichè anch’esse si sostanziano nella richiesta di un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

la Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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