Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27448 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18506/2016 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

S.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pileci Gerardo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Accorgi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69,

presso lo studio dell’avvocato Rosati Federica, rappresentata e

difesa dall’avvocato Biagiolini Agosti Maria Antonietta, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto n. 7515/2015 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicato

il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il fallimento della (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano, pubblicato il 17.6.2015, che, in accoglimento dell’impugnazione L. Fall., ex art. 98 proposta da Accorigi srl nei confronti della odierna ricorrente e di altri creditori, per quanto in questa sede rileva, ha ammesso al passivo del fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione (da adesso (OMISSIS) srl) il credito di (OMISSIS) srl in chirografo, con esclusione del privilegio artigiano originariamente attribuito.

La curatela del fallimento Accorigi srl resiste con controricorso, mentre la curatela del fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione è rimasta intimata.

In prossimità dell’odierna adunanza entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve anzitutto disattendersi l’eccezione pregiudiziale della ricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto notificato da ufficiale giudiziario diverso da quello di Roma (luogo della trattazione della causa) o di Milano (luogo in cui era stata emessa la sentenza impugnata).

1.2. Si osserva al riguardo che secondo il recente arresto delle Sez. U. di questa Corte, in tema di notificazioni, la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non configura una causa di nullità della notificazione. In particolare, detta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari, non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione (Cass. Sez. U. 17533/2018).

2. Infondata è pure l’eccezione di carenza di interesse della ricorrente, pacificamente soccombente nel giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 99 e titolare di interesse attuale e concreto all’impugnazione, a seguito della statuizione di esclusione del privilegio originariamente attribuito e di condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente.

3. Del pari destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità derivante dalla trattazione unitaria dell’opposizione avverso il credito della ricorrente unitamente a quella nei confronti di altri creditori ammessi allo stato passivo del medesimo fallimento, trattazione unitaria che, evidentemente, come in tutte le ipotesi di cause riunite, non è in alcun modo ostativa alla possibilità, per ciascuna parte, di far valere gli eventuali vizi della sentenza impugnata in relazione al solo processo che ad essa si riferisce.

4. Ciò premesso, e passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 170,300,303,305 e 307 c.p.c., nonchè della L. Fall., art. 43, lamentando che dopo la pronuncia di interruzione del processo, a seguito della dichiarazione del difensore di (OMISSIS) dell’intervenuto fallimento di detta società, la causa era stata riassunta ai sensi dell’art. 170 c.p.c. nei confronti del difensore della debitrice e non anche nei confronti della curatela fallimentare.

5. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost., per violazione del principio di integrità del contraddittorio, atteso che la mancata notificazione del ricorso in riassunzione alla curatela ha impedito al fallimento (OMISSIS) di svolgere le proprie difese: la ricorrente aveva infatti appreso l’esito del giudizio di opposizione e conseguente declassamento del credito in chirografo solo in data 18.1.2016, tramite mail del curatore del fallimento (OMISSIS) srl, il quale aveva allegato la sentenza del tribunale di Milano n. 7515/2015 pubblicata il 17.6.2015.

6. Deve preliminarmente esaminarsi la tempestività del ricorso, considerato che il decreto del Tribunale che ha definito il giudizio di impugnazione L. Fall., ex art. 98 è stato pubblicato il 17.6.2015, mentre il ricorso risulta consegnato per la notifica il 18 luglio 2016 e dunque ben oltre il termine c.d. “lungo” di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis.

6.1. Si osserva, al riguardo, che la ricorrente non invoca espressamente la disposizione di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, pur deducendo la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, vale a dire la mancata notifica dell’atto di riassunzione della causa nei suoi confronti ed il fatto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo il 18.1.2016, tramite mail del curatore del fallimento (OMISSIS) srl.

6.2. La mancata espressa indicazione di tale norma non è peraltro decisiva, posto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, è unicamente necessario che siano allegati nel ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso, i presupposti di fatto indicati dall’art. 327 c.p.c., comma 2, (nullità della citazione o della sua notificazione e conseguente mancata conoscenza del processo per proporre l’impugnazione tempestivamente) (Cass.15635/2009).

7. Può dunque passarsi alla valutazione della sussistenza, in concreto, delle condizioni richieste dall’art. 327 c.p.c., comma 2.

7.1.Va anzitutto rilevata l’invalidità della notifica dell’atto di riassunzione del processo interrotto in quanto effettuata nei confronti del difensore della società fallita. In particolare, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, la notifica effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito “in bonis” anzichè nei confronti del curatore del fallimento non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra figura del curatore e la società fallita (Cass. 12785 del 2016; 7252 del 2006).

E ciò in conformità al recente arresto delle Sez. U. di questa Corte, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di sua mancanza materiale, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei ad integrare un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Sez. U. 14916/2016).

7.2. La ricorrente ha altresì dedotto, oltre alla nullità della notificazione dell’atto di riassunzione, l’ulteriore presupposto richiesto dall’art. 327 c.p.c., comma 2, vale a dire la mancata conoscenza del processo in tempo utile per proporre l’impugnazione tempestivamente: essa ha infatti riferito di aver avuto conoscenza della sentenza, pubblicata il 17.6.2015, solo a seguito della mail del curatore del fallimento (OMISSIS) srl (con allegata sentenza del tribunale di Milano) ricevuta solo in data 18.1.2016.

8. Pure tale presupposto deve ritenersi sussistente.

Orbene, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (Cass.18243/2008; 19574/2015).

Tale prova, peraltro, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 8/2019).

8.1. Nel caso in esame deve ritenersi che (OMISSIS) abbia assolto al relativo onere probatorio.

Ed invero, la notifica dell’atto di riassunzione al solo difensore della (OMISSIS), anzi al domiciliatario della stessa (avv. Nicola Vasile, del foro di Milano), è evidentemente intrinsecamente inidonea a far desumere la conoscenza di fatto, pur in presenza di vizi della notifica, della pendenza del procedimento in capo alla curatela fallimentare, in assenza di specifica comunicazione del difensore della società debitrice.

8.2.La mancata costituzione del rapporto processuale nei confronti della curatela fallimentare, d’altro canto, desumibile dall’intestazione del decreto impugnato, in cui è indicata la debitrice (OMISSIS) srl, con il patrocinio dell’avv. Nicola Vasile, nonchè dal dispositivo del decreto, pronunciato nei confronti di (OMISSIS) srl (nonostante nello svolgimento del processo si dia atto dell’intervenuto fallimento) e non anche della curatela fallimentare, rende verosimile che nessun altro atto del processo, e segnatamente il decreto che ha definito il giudizio, sia stato comunicato dalla cancelleria del tribunale alla curatela fallimentare.

8.3. Considerata, dunque, la difficoltà di fornire la prova diretta di un fatto negativo, quale la mancata conoscenza di un atto processuale mai giunto nella diretta sfera di conoscibilità del destinatario dell’atto stesso, deve ritenersi assolto l’onere richiesto dall’art. 327 c.p.c., comma 2, in conseguenza della non contestata effettuazione della notifica dell’atto di riassunzione del processo unicamente presso il difensore della parte originaria e della produzione, da parte della curatela ricorrente, della mail ricevuta il 18.1.2016, data in relazione alla quale il ricorso è tempestivo.

8.4. Non risulta invero alcuna altra comunicazione, proveniente dalla debitrice o dalla controricorrente, nè dal fallimento della (OMISSIS) srl in liquidazione, anteriore al gennaio 2016, da cui possa inferirsi la conoscenza o la conoscibilità, mediante l’uso della ordinaria diligenza, da parte della ricorrente, del procedimento di impugnazione del credito e del suo esito.

8.5. In particolare, prive di decisività appaiono le circostanze allegate dalla resistente soltanto nella memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. e dunque tardivamente (Cass. n. 28999 del 2018).

Avuto riguardo alla comunicazione del progetto di riparto del fallimento (OMISSIS) srl a tutti i creditori, da cui risulta l’ammissione in chirografo del credito della ricorrente, detta comunicazione risulta successiva alla data del 18 gennaio 2016, rispetto alla quale, come già evidenziato, l’odierno ricorso è tempestivo.

8.6. Del pari priva di decisività la circostanza, genericamente dedotta dalla resistente, che il difensore della debitrice faceva parte del medesimo studio del difensore della curatela fallimentare, lo studio B. (con sedi in (OMISSIS)) in assenza di specifici riferimenti temporali e di più concreti elementi da cui desumere la conoscenza della vicenda processuale da parte della curatela ricorrente: tra l’altro non risulta neppure possibile apprezzare la contestualità, non essendo indicata la data di nomina del difensore della curatela.

8.7. Inoltre, il domiciliatario di (OMISSIS) nel giudizio di impugnazione L. Fall., ex art. 98 pendente innanzi alla sez. fallimentare del tribunale di Milano, destinatario della notifica dell’atto di riassunzione nel procedimento per cui è causa, era l’avv. Nicola Vasile, del foro di Milano.

9. Rilevata dunque la mancanza di atti o comunicazioni direttamente conosciuti dalla curatela ricorrente anteriormente al gennaio 2016, dai quali poter desumere la conoscenza dell’esistenza del procedimento e del suo esito prima di tale data, deve ritenersi assolto l’onere richiesto dall’art. 327 c.p.c., comma 2, in conseguenza della non contestata effettuazione della notifica unicamente presso il procuratore domiciliatario della debitrice e della produzione, da parte della ricorrente, della mail con cui si dava notizia del mancato riconoscimento del privilegio, ricevuta il 18.1.2016, data in relazione alla quale il ricorso è tempestivo.

10. Dalla nullità della notificazione dell’atto di riassunzione non discende peraltro l’estinzione del giudizio di impugnazione, limitatamente alla curatela dell'(OMISSIS), come dedotto, in via principale, dalla ricorrente.

10.1. Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), sicchè, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, sia viziata o inesistente o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l’estinzione del processo (Cass.7611/2008; 21869/2013).

10.2. Nel caso di specie, peraltro, il giudice non ha provveduto a disporre la rinnovazione della notifica nulla, nè si è verificata alcuna sanatoria derivante dalla costituzione della parte, rimasta contumace; non risulta inoltre alcun elemento da cui desumere che l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e pertanto non si è mai costituito il rapporto processuale con la curatela fallimentare.

11. Va dunque dichiarata la nullità del procedimento e del decreto impugnato, limitatamente all’impugnazione L. Fall., ex art. 98 proposta da Accorigi srl nei confronti della curatela di (OMISSIS) srl.

Il decreto impugnato va dunque cassato in relazione alle sole statuizioni che riguardano l’impugnazione L. Fall., ex art. 98, proposta da Accorigi srl nei confronti della ricorrente e la relativa causa va rinviata innanzi al tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato nei limiti di cui in motivazione e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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