Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27448 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26041/2010 proposto da:
M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato
TOMASSINI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CASAMASSIMA
Domenico giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASL/(OMISSIS) BARI (OMISSIS), in persona del Direttore
Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA N. 2, presso lo
studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato TROTTA Edvige giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3237/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del
25/05/2010, depositata il 16/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato Casamassima Domenico difensore della ricorrente che
chiede la trattazione del ricorso in P.U.;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si
riporta agli scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
Con sentenza depositata in data 16 luglio 2010, la Corte d’appello di Bari, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le domande svolte da M.L. nei confronti della propria datrice di lavoro ASL BA, di pagamento di determinate somme a titolo di risarcimento danni, per non averle fatto fruire dall’ottobre 1990 al novembre 1998 e dal 17 dicembre 2002 in avanti del servizio mensa o per non averle erogato un buono pasto sostitutivo per ogni giornata di effettivo servizio.
Con ricorso notificato il 29 ottobre 2010, M.L. chiede ora, con un unico articolato motivo, la cassazione di tale sentenza, in quanto violerebbe del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 33, D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, e art. 55 C.C.N.L. di settore del 1995, in relazione agli artt. 228, 414, 420 c.p.c. e art. 2697 c.c. e in relazione all’art. 1226 c.c., artt. 112, 115 e 432 c.p.c. e inoltre sarebbe viziata da omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Resiste alle domande la ASL BA con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.
Nonostante la ridondante rubrica del motivo, la ricorrente censura sostanzialmente il fatto che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale da lei dedotta già nel primo grado, non abbia comunque desunto dal comportamento processuale della Azienda sanitaria e da altri elementi anche presuntivi la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e non si sia avvalsa neppure del proprio potere di emettere una sentenza equitativa.
In proposito, la Corte territoriale, accertato che il diritto alla mensa aziendale o al buono pasto sostitutivo spetta (D.P.R. n. 270 del 1987, ex art. 33, di recepimento dell’accordo nazionale per il personale del comparto SSN, richiamato poi dagli accordi successivi) nei giorni di effettiva presenza al lavoro e “in relazione alla particolare articolazione dell’orario” – articolazione specificata poi nel successivo accordo 15 luglio 1998 (personale in servizio nei turni antimeridiano e pomeridiano e per il restante personale se in servizio nella fascia oraria dalle 12 alle 16) -, ha anzitutto rilevato che la parte ricorrente non aveva mai dedotto e chiesto di provare l’orario osservato nei periodi cui è riferita la domanda, limitandosi a chiedere l’esibizione da parte della ASL dei fogli di presenza relativi.
Disposta comunque dalla Corte territoriale la richiesta esibizione, la ASL non aveva ottemperato al relativo ordine, sostenendo di non avere più la disponibilità dei fogli richiesti.
Correttamente affermando che da ciò il giudice poteva trarre, ex art. 116 c.p.c., argomenti di prova, la Corte territoriale ha peraltro rilevato che dal giudizio non erano emersi elementi di riscontro tali da poterne desumere l’osservanza, da parte della lavoratrice, dell’orario di lavoro che dava diritto al beneficio richiesto. In particolare, quanto alla prova testimoniale dedotta, la Corte ne ha escluso la pertinenza, concernendo essa il diverso dato di fatto – pacifico – della mancata attivazione del servizio mensa o erogazione della prestazione sostitutiva nei periodi indicati.
Negando infine di poter formulare un giudizio equitativo in ordine alla sussistenza del danno di cui è richiesto il risarcimento, la Corte ha pertanto concluso nel senso del rigetto della domanda.
Tali valutazioni della Corte territoriale appaiono corrette in diritto L. (l’interpretazione delle norme contrattuali non viene del resto specificatamente contestata nel ricorso, così come le regole sull’onere della prova applicate; sugli effetti della mancata osservanza dell’ordine di esibizione, cfr., ad es. Cass. 18 settembre 2009 n. 20104; sul principio per cui la liquidazione equitativa del danno presuppone che sia stato provato, anche avvalendosi di presunzioni, l’esistenza del danno da risarcire, cfr., ex ceteris, Cass. 30 aprile 2010 n. 10607).
Per il resto, la Corte territoriale svolge valutazioni del materiale probatorio raccolto che rientrano nella sua esclusiva competenza e che non possono essere contestate, in questa sede di legittimità, con la mera contrapposizione ad esse di diverse e magari altrettanto logiche valutazioni, come viceversa effettuato nel caso in esame dalla parte ricorrente”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
M.L. ha depositato una memoria, ribadendo le proprie tesi difensive.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, sostanzialmente conforme a precedenti pronuncie di questa Corte (cfr. recentemente Cass. 5 settembre 2011 n. 18220 (ord.), cui si intende dare continuità.
Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00, oltre spese generali del 12,50%, I.V.A. e C.P.A., per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011