Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27448 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27448 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 29658-2007 proposto da:
MANGANELLI

GIUSEPPE

C. F.

MNGGPP43P10G157L,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 103,
presso lo studio dell’avvocato POMARICI ROMANO,
rappresentato e difeso dagli avvocati BOVE LUCIO,
SCOPPOLA IACOPINI ALBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

3107

AZDIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROCINCIA DI MILANO 2
bt2g7 7-1-0/1
Effil-té
P.I. 12319440157, in persona del lLegale rappresentante
10’11-, 1 G Lio La)
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
pro tempor

Data pubblicazione: 09/12/2013

DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato
LORENZONI FABIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANGIA ROCCO, giusta delega in
atti;

controricorrente

di MILANO, depositata il 05/07/2007 r.g.n. 4018/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato SCOPPOLA IACOPINI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1946/2007 della CORTE D’APPELLO

RG 29658-07

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

— Il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda di Giuseppe
Manganelli, avanzata nei confronti dell’ASL Milano 2,con sentenza
ad ottenere il

rimborso da parte della predetta ASL delle spese sostenute per
uta 514%
l’intervento chirurgico al quale en sottoposto nel St Luke’s Hospital
e per le successive cure chemioterapiche ricevute a Huston. Rigettava
però, il richiamato Tribunale la richiesto, del rimborso delle spese
concernenti il ricovero in day Hospital nel Salem Oncology di Huston
per una seconda valutazione della diagnosi effettuata in Italia.

La Corte di Appello di Milano, su impugnazione dell’ASL Milano 2,
riformando la predetta sentenza del Tribunale di Milano, rigettava in
toto la domanda del Manganelli.

A fondamento del

decisum

la Corte del merito poneva il rilievo

fondante che non poteva farsi luogo,

ex art. 3 della legge 595 del

1985 e del correlato DM attuativo 3 novembre 1989 modificato con DM 13
maggio 1993, al

rimborso delle spese sostenute per l’intervento

chirurgico all’estero in quanto non vi era stata

preventiva

autorizzazione da parte dell’ASL e non poteva trovare applicazione la
deroga al regime autorizzatorio, prevista dall’art. 7

del DM, non

– potendo considerasi il Manganelli all’estero. Tanto in considerazione
della circostanza che lo stesso ivi si era recato per effettuare
procedure diagnostiche e terapeutiche presso un nosocomio. Del resto

I

parziale, dichiarava il diritto del Manganelli

era, secondo la Corte del merito, “improprio introdurre una crasi in
un iter clinico del tutto lineare e consequenziale anche nel suo
progressivo aggravamento sino alle prestazioni chirurgiche
chemioterapiche, poi praticate a Huston”.

di tre censur a 9di cui le prime due argomentate unitariamente.
,

Resiste con controricorso l’ASL intimata.

Viene depositattA, memoria illustrativa ed istanza di trasmissione del
ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione a sezione competente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’istanza di trasmissione del presente
ricorso al Primo presidente per l’assegnazione ad altra sezione civile
di questa Corte. Di contro, infatti, vi è non solo la considerazione
che tanto non sarebbe in linea con il principio costituzionale sulla
“durata ragionevole” del processo ( V. con riferimento ad un caso
analogo nel quale, però, si chiedeva l’assegnazione alla sezione
lavoro Cass. 16 aprile 2013 n.9148), ma anche il rilievo che la
trattazione dinanzi a questa sezione lavoro della Cassazione della
controversia in esame non comporta l’applicazione, trattandosi di
giudizio di legittimità, di regole processuali diverse sì che non può
ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa, tra l’altro, nemmeno
prospettata.

2

Avverso questa sentenza il Manganelli ricorre in cassazione sulla base

Con le prime due

censure il Manganelli, deducendo rispettivamente

vizio di motivazione e violazione degli artt. 115, 1 comma e 116 cpc,
sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto, come attestato
dai certificati medici del Dott. Silva e del Dott. Salem, che egli si
recò all’estero non per farsi operare, ma solo ed esclusivamente per

– ad una seconda valutazione presso il centro oncologico di Huston,
nel corso della quale, come attestato dal certificato del dott. Salem,
a causa di una diagnosi grave venne sottoposto ad intervento
chirurgico in via d’urgenza.
La censura non può essere condivisa l in quanto la Corte del merito
valuta le circostanze di cui ai richiamati certificati medici, solo
che perviene a conclusioni diverse da quelle auspicate dal ricorrente
e da quelle poste a base della sentenza di primo grado.

Infatti

la Corte

territoriale non

ritiene

condivisibile

la

ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, e fatta
propria dal Manganelli in sede di giudizio di appello, secondo il
quale l’attuale ricorrente doveva considerarsi, relativamente
all’intervento chirurgico, cittadino all’estero in quanto ivi si era
recato non per sottoporsi al predetto intervento chirurgico, ma solo
per procedere ad una seconda valutazione.
Non può essere condiviso, precisa la Corte di Appello, “l’ulteriore
• argomentare dell’appellato circa il fatto che la necessità e
indilazionabilità dell’intervento chirurgico deve essere rapportato

3

sottoporsi, come consigliato dal dott. Silva – suo medico specialista

alla situazione diagnosticata il 31 maggio

presso il nosocomio

americano. Infatti non è emerso alcun diverso, imprevisto quadro
patologico, ma si è avuta conferma di quanto in precedenza
diagnosticato dai sanitari italiani. Pertanto è improprio introdurre
una crasi in un iter clinico del tutto lineare e consequenziale anche

chemioterapiche poi praticate a Huston”.

Si tratta all’evidenza di un accertamento di fatto che in quanto
sorretto da congrua e logica motivazione è sottratto al sindacato di
questa Corte.

Il ricorso, pertanto, va respinto rimanendo negli esaminati motivi
assorbita la terza censura relativa alla disposta compensazione delle
spese in ragione della supposta erroneità della sentenza di appello.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per
esborsi ed E. 3500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2013

Il Presidente

nel suo progressivo aggravamento sino alle prestazioni chirurgiche

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