Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27447 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12340-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico – in

persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BUSSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIUSTI giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 791/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato intercorso tra Poste Italiane s.p.a. e M.M.R. nel periodo dal 20 giugno al 20 settembre 2005 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso UDR (OMISSIS) con mansioni di addetta al recapito ordinando la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la società al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita con gli interessi nella misura di legge.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Poste Italiane che articola quattro motivi con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione agli artt. 115 e 116, 421 e 437 c.p.c. (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. omettendo altresì di prendere in esame elementi fattuali pacifici e documentati rilevanti ai fini della declaratoria di risoluzione per mutuo consenso del rapporto (terzo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8 nella liquidazione dell’indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (quarto motivo).

Resiste con controricorso M.M.R..

Tanto premesso il ricorso appare manifestamente fondato nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

Questa Corte ha più volte affermato il principio che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576 e recentemente ord. sez. 6 7.1.2016 n. 84), “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentena della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata inondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservane del posto di lavoro identificati nominativamente, firma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.”

E’ stato anche precisato che tale principio non si pone in senso contrario Corte cost. n. 214/09 laddove, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Ora, come questa S.C. ha già chiarito nelle proprie precedenti sentenze, il passo della sentenza della Corte cost. sopra citato deve essere letto nel relativo contesto argomentativo, che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e veridicità della causa che si pone a monte dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto.

Ne discende che, nell’ampia casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

In questi termini, le due opzioni interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano coerenti.

In applicazione di tale principio questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

E’ stato anche precisato che tale principio non si pone in senso contrario Corte cost. n. 214/09 laddove, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Ora, come questa S.C. ha già chiarito nelle proprie precedenti sentenze, il passo della sentenza della Corte cost. sopra citato deve essere letto nel relativo contesto argomentativo, che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e veridicità della causa che si pone a monte dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto.

Ne discende che, nell’ampia casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

In questi termini, le due opzioni interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano coerenti.

In applicazione di tale principio questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17.1.2012 n. 565, Cass. 4.6.2012 n. 8966, Cass. 20.4.2012 n. 6216, Cass. 30. 5.2012 n. 8647, Cass. 26.7.2012 n. 13239, Cass. 2.5.2011 n. 9602, Cass. 6.7.2011 n. 14868).

In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. n. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a teiiiiine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v. Cass. 15.12.2011 n. 27052, Cass. 16.12.2012 n. 27217).

In tale quadro, caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità della apposizione del termine è sufficiente quindi l’accertamento della congruità del rapporto tra le assenze del personale stabile e il numero dei contratti a termine conclusi per tale esigenza, in un determinato periodo, non essendo, peraltro, affatto necessario un carattere di temporaneità ex se dell’esigenza stessa e neppure un carattere di straordinarietà ovvero un superamento di un (non meglio identificato) tasso fisiologico di assenteismo (v. fra le altre Cass. 14.2.2013 n. 6979).

Nel caso in esame non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti. In particolare, la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma riferite alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato finendo per il considerare generica una clausola in cui venivano indicate le mansioni cui era destinato il lavoratore assunto a termine, l’ufficio di applicazione (UDR (OMISSIS)) ed il fatto che andava a sostituire lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto.

Per tutto quanto sopra considerato, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame delle altre censure, e la sentenza cassata con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 e rinviata alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, verificherà anche alla luce delle questioni il cui esame sia stato ritenuto assorbito, la legittimità del termine apposto al contratto.

Al giudice del rinvio è rimessa poi la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA