Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27447 del 28/10/2019
Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27447
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17214/2015 proposto da:
S.G., in proprio e nella qualità di amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS) s.p.a.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 172, presso lo
studio dell’avvocato Carbone Natale, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del
curatore Dott. P.C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato Gravina Sergio, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 168/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 28/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
S.G., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) spa, propone ricorso per cassazione, con sette motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 28.4.2015, che, confermando la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da S.G. e rigettato l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) spa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 28.9.2001, che ha dichiarato il fallimento di detta società.
La Corte d’appello, in particolare, ha confermato la pronuncia di tardività dell’opposizione proposta dallo S. in proprio e disatteso l’eccezione di nullità della sentenza per omessa audizione del legale rappresentante della società debitrice, trattandosi di fallimento dichiarato all’esito della pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L. Fall., nella disciplina vigente ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e successive modificazioni.
Nel merito, la Corte territoriale accertava l’insolvenza della debitrice.
La curatela del fallimento (OMISSIS) spa resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Devono, in via pregiudiziale, esaminarsi le questioni di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso.
1.1.Secondo quanto eccepito dalla curatela controricorrente, infatti, quest’ultima ha provveduto a notificare al procuratore domiciliatario dell’odierno ricorrente, in data 21.5.2015, la sentenza n. 168/2015 della Corte d’Appello di Reggio Calabria.
1.2.Orbene il ricorrente ha allegato al ricorso copia autentica della sentenza, priva della relata di notifica della stessa, a mezzo pec, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, ma la sentenza impugnata, munita di relata di notifica, è stata prodotta dal controricorrente.
1.3. Deve dunque escludersi la sanzione di improcedibilità del ricorso, che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, precede la valutazione dell’inammissibilità (Cass. Sez. U. n. 9004/2009; 20883/2015), poichè la relata di notifica risulta comunque nella disponibilità del giudice essendo stata prodotta dalla parte controricorrente (Cass. Sez. U. 10648/2017).
2. Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della corte d’appello conseguente ad una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato art. 18, comma 14, L. Fall..
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell’art. 22 del predetto D.Lgs., sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione (Cass. 23043/09, Cass. 13086/10, Cass. 22245/10).
2.2 Ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 L. Fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza r della corte d’appello, che abbia deciso l’appello – proposto anteriormente alla vigenza del D.Lgs. n. 169 del 2007 contro la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 23043 del 30/10/2009; Sez. 1, Sentenza n. 23506 del 19/11/2010).
2.3. In ordine all’applicabilità della normativa in questione al caso di specie, deve quindi concludersi che nessuna rilevanza riveste la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 e che, nel caso di ricorso per cassazione, la sentenza impugnata sia stata emanata secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006-2007.
2.4. Il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22 dà infatti piena applicazione al principio tempus regit actum vigente in materia processuale, per cui la normativa sopravvenuta trova piena applicazione nei processi in corso (v., per tutte, Sez. 6-1, Ordinanza n. 12218 del 2013; Cass., sez. 1 n. 5925 del 2016).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della resistente, curatela del fallimento della (OMISSIS) spa, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019