Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27447 del 20/11/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 27447 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
sul ricorso 3963-2012 proposto da:
KONESTABO ALOJZ C.F. KNSLJZ26T24Z118J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
2017
2848
80078750587,
in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati
LIDIA
CARCAVALLO,
ANTONELLA
PATTERI,
Data pubblicazione: 20/11/2017
GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, giusta delega in
atti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 10581/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2011 R.G.N.
10341/2009.
R.G. 3963/2012
RILEVATO
1. che, con sentenza in data 4 febbraio 2011, la Corte di Appello di Roma,
per quanto in questa sede rileva, ha condannato l’INPS al pagamento
delle spese di lite del doppio grado omettendo la motivazione e la
relativa quantificazione;
2. che avverso tale sentenza Konestabo Alojz ha proposto ricorso,
non ha opposto difese l’INPS, che ha rilasciato solo procura in calce alla
copia notificata del ricorso;
CONSIDERATO
3.
che si deduce violazione degli artt. 91 e 112 cod.proc.civ., per non avere
la Corte territoriale provveduto alla determinazione del
quantum delle
spese di lite;
4.
che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
5.
che, nel caso della deduzione del vizio di omesso esame di una domanda
o di un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile,
ritualmente ed inequivocabilmente formulata, al fine dell’ammissibilità
del ricorso per cessazione, è necessaria la specifica indicazione dei
motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe
pronunciato (cfr., fra le tante, Cass. n. 14561 del 2012; v. pure Cass. n.
5087 del 2010 e n. 26155 del 2014) per consentire, preliminarmente, la
verifica del vizio mediante l’esame diretto degli atti e il riscontro ex actis;
6.
che tanto vale anche allorché della censura per omessa pronuncia sia
investito il capo della sentenza relativo alle spese di lite, dovendo
ritenersi inammissibile il ricorso in difetto di indicazione della nota
specifica prodotta in giudizio, delle attività svolte nei gradi di merito, del
valore della controversia necessario ad individuare lo scaglione
applicabile ed in mancanza di trascrizione o di specifica indicazione del
luogo in cui sarebbe rinvenibile la nota prodotta nei gradi di merito;
1
ulteriormente illustrato con memoria, affidato ad un motivo, al quale
7. che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per
esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 giugno 2017
cento spese generali e altri accessori di legge.