Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27447 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27447 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28064-2010 proposto da:
STOPPA FRANCESCO C.F. STPFNC57TO6G787C, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2897

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato nonchè da:

Data pubblicazione: 09/12/2013

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

STOPPA FRANCESCO C.F. STPFNC57TO6G787C;
– intimato sul ricorso successivo senza n. R.G. proposto da:

D’ALESSIO GIOVANNI C.F. DLSGNN71P03G787P, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato sul ricorso successivo senza n. R.G. proposto da:

BOVINO PAOLA C.F. BVNPLA82C42C975I, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;

avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI

- ricorrente successivo contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale al ricorso successivo –

contro
BOVINO PAOLA C.F. BVNPLA82C42C975I;
– intimata sul ricorso successivo senza n.R.G. proposto da:

HASANI ALFREDA C.F. HSNLRD69P53G787I, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa

dall’Avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in ati;
– ricorrente successivo -contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;

nonchè da

- intimato nonchè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale al
ricorso successivo contro

HASANI ALFREDA C.F. HSNLRD69P53G787I;
– intimata –

e sul ricorso successivo senza n. R.G. proposto da:
LASELVA MADDALENA LSLMDL48559G787D, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
SUPREMA DI

CASSAZIONE,

rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587,
– intimato non chè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI

controricorrente e ricorrente incidentale al
ricorso successivo – contro

LA SELVA MADDALENA LSLMDL48559G787D;
– intimata sul ricorso successivo senza n. R.G. proposto da:

SERRIPIERRO MARIA SRRMRA81B50G787B, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo –

contro:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato nonchè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale al
ricorso successivo –

SERRIPIERRO MARIA SRRMRA81B50G787B;
– intimata sul ricorso successivo senza n. R.G. proposto da:

GIULIANI MICHELE GLMMNL62E13G787M, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato –

nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

contro

- controricorrente e ricorrente incidentale al
ricorso successivo contro

GIULIANI MICHELE GLMMNL62E13G787M;
– intimato –

– DI PALMA FRANCESCO DPLFNC74M11C975G, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato non chè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale al
ricorso successivo contro

sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da:

- DI PALMA FRANCESCO DPLFNC74M11C975G;
– intimato sul ricorso successivo senza n. R.G. proposto da:

LOPEDOTE ANNA C.F. LPDNNA74D70F376Z, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato nonchè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale al
ricorso successivo –

contro
LOPEDOTE ANNA C.F. LPDNNA74D70F376Z;
– intimata sul ricorso successivo senza N. R.G. proposto da:

SUPREMA DI CASSAZIONE,

MASSA O MESSA FILOMENA C.F.

MSSFMN63S69G787H,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato LOJODICE OSCAR,
giusta delega in atti;

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587;
– intimato nonchè da

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale al
ricorso successivo contro

MASSA O MESSA FILOMENA C.F. MSSFMN63S69G787H;
– intimata –

avverso la
D’APPELLO

sentenza n.
di

BARI,

3827/2009 della CORTE

depositata

il

23/11/2009

pubblicata il 07/12/2009, R.G.N. 5216/2007 + altre;

– ricorrente successivo –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE (INPS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto dei ricorsi, accoglimento per quanto di
ragione.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

r.g. n. 28064/10
udienza del 16.10.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.5.2007 il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione della materia del
contendere sulle domande proposte da Filomena Massa e altri ricorrenti per ottenere la

l’Istituto al pagamento di un quinto delle spese processuali, liquidate per l’intero in € 4.130,00 oltre
accessori di legge, compensati i residui quattro quinti.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata in data 23.11.2009, riformando parzialmente la
sentenza impugnata, ha condannato l’Inps a corrispondere agli assicurati gli interessi anatocistici
sulle somme liquidate nella sentenza di primo grado con decorrenza dalla domanda giudiziale ed ha
ridetenninato l’importo delle spese di lite di primo grado, nell’intero, in € 4.350,00 dichiarandole
compensate per quattro quinti e compensando interamente le spese del gravame. A tali conclusioni
la Corte territoriale è pervenuta ritenendo, in particolare, che la causa non potesse considerarsi di
valore indeterminabile ed escludendo alcune voci indicate dagli appellanti.
Avverso tale decisione propongono separati ricorsi per cassazione tutti gli originari ricorrenti
affidandosi ciascuno a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps, che ha proposto
anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo (non svolgendo attività difensiva solo nei
confronti di Giovanni D’Alessio).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale e di quelli incidentali, ex art.
335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
1.- Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 91, 112 e 336 c.p.c., dell’art. 1283 c.c.,
nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente condannato
l’Inps a corrispondere gli interessi anatocistici “sulla somma a ognuno liquidata nella sentenza di
primo grado”, anziché, come richiesto, “sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale”.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., 91, 92 e 93 c.p.c.,
nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha disposto
la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado.

i

riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola, già percepito dall’Inps, ed ha condannato

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., 91, 92 e 93 c.p.c.,
violazione della tariffa forense approvata con d.m. 8.4.2004 n. 127, nonché vizio di motivazione,
relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha confermato la compensazione delle
spese di lite di primo grado per quattro quinti e alla statuizione con cui il giudice d’appello ha
rideterminato l’importo delle stesse spese di lite in complessivi € 4.350,00.
4.- Con il ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 434 c.p.c. nella parte in cui il giudice
d’appello ha accolto il motivo d’impugnazione concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di

della pronuncia di cessazione della materia del contendere.
5.- L’esame del ricorso incidentale (proposto dall’Inps nei confronti di tutti gli assicurati, ad
eccezione di Giovanni D’Alessio) assume evidentemente carattere preliminare. Il ricorso
incidentale deve ritenersi fondato anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, relativa a
fattispecie sostanzialmente analoghe (cfr. ex plurimis Cass. n. 8454/2009, Cass. n. 11407/2009 e,
più recentemente, Cass. n. 6304/2012, Cass. n. 6361/2012, Cass. n. 6362/2012, Cass. n. 6363/2012,
Cass. n. 6364/2012, Cass. n. 9350/2013, Cass. n. 12735/2013), alla quale questo Collegio intende
dare continuità giuridica, secondo cui, a fronte di una declaratoria di cessazione della materia del
contendere, i ricorrenti avrebbero potuto dolersi in sede di impugnazione solo contestando
l’esistenza dei presupposti per emetterla, essendo invece ad essi precluso, per difetto di interesse,
ogni altro motivo di censura. Poiché una contestazione del genere non risulta formulata in appello
(essendosi i ricorrenti limitati a censurare l’omessa liquidazione, da parte del Tribunale, degli
interessi anatocistici dovuti ex art. 1283 c.c., senza denunciare quale sarebbe stato l’errore compiuto
dal giudice di primo grado nel dichiarare la cessazione della materia del contendere), nessun rilievo
assumeva l’omessa pronuncia sulla domanda degli interessi anatocistici, dovendo la suddetta
domanda, ancorché non soddisfatta, ritenersi abbandonata come effetto dell’adesione prestata dagli
assicurati in primo grado alla richiesta dell’Inps (accolta dal giudice) di dichiarazione di cessazione
della materia del contendere.
6.- L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento dei primi due motivi dei ricorsi
principali (salvo quanto si dirà per quello di Giovanni D’Alessio).
7.- Il terzo motivo del ricorso principale è infondato. Quanto alle doglianze concernenti la
statuizione con cui la Corte d’appello ha confermato la compensazione per quattro quinti delle spese
del giudizio di primo grado, va rilevato che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.
20598 del 2008, emessa a composizione di un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità
con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dall’art. 2 della legge n. 263 del
2005 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione

2

condanna al pagamento degli interessi anatocistici, senza che fossero stati contestati i presupposti

delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui il provvedimento di compensazione
parziale o totale delle spese per “giusti motivi” deve trovare nella sentenza un adeguato supporto
motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite
a detto provvedimento, purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e
inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della
statuizione di merito; in particolare, l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della
compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di

statuizione di merito contengano in sé considerazioni giuridiche idonee a giustificare la regolazione
delle spese adottata. Le sezioni unite, nell’occasione, hanno anche escluso che la previsione
normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal
giudice possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale, non comportando una inammissibile
compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto
dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.
8.- In base ai suddetti principi, che il Collegio intende ribadire anche in questa sede, deve ritenersi
che, nel caso concreto, la conferma della compensazione (per quattro quinti) delle spese del giudizio
di primo grado risulti adeguatamente e non irragionevolmente motivata, nel quadro della più ampia
facoltà di apprezzamento dei “giusti motivi” di cui disponeva il giudice di merito, a norma dell’art.
92, comma 2, c.p.c., nel testo antecedente alla modifica operata dall’art. 2, comma 1, lett. a) della
legge n. 263 del 2005, con riferimento alla “modesta entità del diritto azionato”, alla “natura seriale
del contenzioso in materia di c.d. salario reale” e alla “condotta collaborativa dell’ente
previdenziale, che ha soddisfatto la richiesta attorea in corso di trattazione”, trattandosi di elementi
tutti idonei ad integrare i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c..
9.- Anche le censure relative alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado sono
infondate. Quanto all’addebito fatto al giudice d’appello di aver proceduto ad una globale
determinazione dei diritti e degli onorari, senza specificazione delle varie voci, deve rilevarsi che la
Corte di merito ha implicitamente, ma chiaramente, inteso fare riferimento alle voci di tariffa di cui
alle richieste della parte, nel momento in cui ha precisato quali voci dovevano essere escluse per
difetto dei relativi presupposti. Il giudice d’appello ha, inoltre, correttamente tenuto conto, ai fini
della liquidazione delle spese, della intervenuta riunione dei procedimenti e della (intervenuta)
trattazione unitaria delle cause (art. 5, comma 4, della tariffa approvata con d.m. 8 aprile 2004, n.
127, secondo cui ove più cause vengano riunite, dal momento della riunione l’onorario unico può
essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci) ed ha escluso
alcune voci (sia per diritti che per onorari) con statuizione che, su questo punto, non è stata

3

argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorché le argomentazioni svolte per la

specificamente censurata dai ricorrenti, che in questa sede si sono limitati semplicemente a
riprodurre il contenuto delle richieste avanzate, per ogni singola causa, davanti al giudice d’appello.
Il terzo motivo dei ricorsi proposti in via principale da Filomena Massa, Michele Giuliani, Alfreda
Hasani, Anna Lopedote, Francesco Stoppa, Paola Bovino, Maddalena La Selva, Maria Sei -ripieno e
Francesco Di Palma deve essere pertanto rigettato.
10.- Il ricorso proposto da Giovanni D’Alessio (nei confronti del quale, come detto, l’Inps non ha
svolto attività difensiva, omettendo quindi di impugnare il capo della sentenza relativo al

primo motivo. In effetti, deve ritenersi che il giudice di appello abbia fatto erroneamente
riferimento, come base di calcolo degli interessi anatocistici dovuti a ciascun ricorrente – e quindi
anche al D’Alessio -, ad una “somma a ognuno liquidata nella sentenza di primo grado, con
decorrenza dalla domanda giudiziale” – liquidazione che non trova riscontro nella pronuncia del
primo giudice, che ha solo dichiarato la cessazione della materia del contendere sulle domande
proposte per ottenere la riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola- anziché
provvedere al riconoscimento degli interessi anatocistici sugli interessi scaduti a decorrere dal
giorno della domanda giudiziale, come richiesto dal ricorrente in primo grado e in appello.
Il primo motivo del ricorso di Giovanni D’Alessio deve pertanto trovare accoglimento con la
cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, comma 2, c.p.c.), con la decisione della causa nel merito e la
condanna dell’Inps al pagamento, in favore del D’Alessio, degli interessi anatocistici sugli interessi
maturati alla data della domanda giudiziale.
11.- Il secondo motivo del ricorso di Giovanni D’Alessio è assorbito dalla cassazione della
sentenza impugnata (per l’effetto estensivo della cassazione di tale sentenza). Il terzo motivo deve
ritenersi infondato per gli stessi motivi indicati sub 9), che restano validi anche con riferimento alle
(identiche) censure formulate sugli stessi punti dal D’Alessio.
12.- In conclusione, riuniti i ricorsi, devono essere accolto quelli incidentali con cassazione senza
rinvio del capo della sentenza impugnata relativo al pagamento degli interessi anatocistici in favore
di Filomena Massa, Michele Giuliani, Alfreda Hasani, Anna Lopedote, Francesco Stoppa, Paola
Bovino, Maddalena La Selva, Maria Serripierro e Francesco Di Palma; devono essere dichiarati
assorbiti i primi due motivi e rigettato nel resto il ricorso proposto in via principale dai suddetti
ricorrenti. Il ricorso di Giovanni D’Alessio deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbito il
secondo e rigettato il terzo, con le conseguenze indicate sub 10).
13.- Considerato l’esito del giudizio di appello (nel quale l’impugnazione ha trovato solo parziale
accoglimento), si ravvisano giusti motivi per compensare le relative spese giudiziali.

4

riconoscimento, in favore del D’Alessio, degli interessi anatocistici) deve essere accolto quanto al

14.- In considerazione del limitato ambito di accoglimento del ricorso del D’Alessio, si ritiene
conforme a giustizia compensare anche le spese del giudizio di cassazione tra Giovanni D’Alessio e
l’Inps, mentre gli altri ricorrenti vanno condannati al pagamento in favore dell’Inps delle spese del
presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate come da dispositivo, secondo il criterio della
soccombenza.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso di Giovanni D’Alessio, assorbito il
secondo e rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo
nel merito condanna l’Inps al pagamento, in favore del D’Alessio, degli interessi anatocistici sugli
interessi maturati alla data della domanda giudiziale; accoglie i ricorsi incidentali, cassa senza
rinvio il capo della sentenza impugnata relativo al pagamento degli interessi anatocistici in favore di
Filomena Massa, Michele Giuliani, Alfreda Hasani, Anna Lopedote, Francesco Stoppa, Paola
Bovino, Maddalena La Selva, Maria Sei-ripieno e Francesco Di Palma; dichiara assorbiti il primo e
il secondo motivo e rigetta nel resto il ricorso proposto in via principale dai suddetti ricorrenti.
Compensa le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione fra Giovanni
D’Alessio e l’Inps e condanna gli altri ricorrenti a rimborsare all’Inps le spese del giudizio di
cassazione liquidate in e 100,00 oltre € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2013.

P.Q.M.

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