Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27446 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15315/2015 proposto da:

C.N., in proprio e nella qualità di liquidatore della Soc.

S.C. scn s.r.l. a socio unico in liquidazione,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

Parrella Domenico, Parrella Luca, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I.S. Centro Ingrosso Sviluppo Campania G.N. S.p.a.,

Curatore del Fallimento della Soc. S.C. scn s.r.l. a

socio unico in liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.C. srl in liquidazione (di seguito S.C.) in persona del legale rappresentante C.N. e quest’ultimo in proprio, propongono ricorso per cassazione, con sette motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 4.5.2015, che, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo avanzata dalla S.C. ed ha dichiarato il fallimento di detta società.

La proposta di concordato preventivo con cessione di beni formulata dalla S.C. si articolava in tre distinte ipotesi, come indicato nella versione definitiva del piano, da ultimo depositata il 18 settembre 2014:

l’ipotesi principale a) e l’ipotesi subordinata b) prevedevano entrambe, oltre alla cessione delle rimanenze di magazzino, dell’azienda e dei crediti, la cessione del contrato di leasing; l’ipotesi sub a) con collocazione del credito della C.I.S. spa per le rate del contratto di sub-mutuo in chirografo; l’ipotesi sub b) con attribuzione al medesimo credito di rango privilegiato; da tale diversa collocazione discendeva una diversa percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari, in misura del 67% nel primo caso e del 55% nella seconda ipotesi;

– l’ultima ipotesi, sub c), residuale, prevedeva il mancato realizzo dell’attivo derivante dalla cessione del contratto di leasing: in tal caso, evidentemente, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari risultava assai inferiore(20%).

La Corte d’appello, premessa la possibilità, in linea di principio, di presentare, nell’ambito della medesima domanda, piani concordatari alternativi ed in rapporto di subordinazione, ha peraltro rilevato che nel caso di specie la relazione del professionista attestatore risultava del tutto carente ed inadeguata, inidonea a porre i creditori in condizione di esprimere un consenso informato e consapevole sulla proposta, non potendo ricostruirsi l’iter logico dell’argomentazione che sorreggeva l’attestazione di fattibilità; e ciò avuto riguardo, in particolare, alla validità della costituzione in pegno del certificato di leasing in favore della C.I.S. spa, elemento direttamente incidente sulla compiuta informazione dei creditori circa la prognosi di adempimento dell’obbligazione contenuta nella proposta secondo le ipotesi principali, (sub a o sub b) o quella residuale.

La curatela fallimentare e la creditrice istante C.I.S. spa non hanno svolto difese.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1.c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 18, deducendo l’omessa pronuncia sul motivo di gravame avente ad oggetto la carenza di completezza ed esaustività dell’asseverazione ritenuta dal primo giudice;

il secondo motivo denuncia violazione del diritto di difesa della ricorrente (ed omessa pronuncia della corte territoriale sul punto), in relazione al fatto che il tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta per inadeguatezza del contenuto della relazione dell’attestatore, omettendo di segnalare tale carenza alla proponente;

il terzo e quarto motivo denunciano nullità della sentenza per ultra-petizione e violazione del principio del contraddittorio, per avere la Corte fondato la propria pronuncia su una questione rilevata d’ufficio e che non era mai stata sollevata prima, avente ad oggetto l’inadeguatezza dell’asseverazione;

il quinto e sesto motivo denunciano nullità della sentenza per omessa motivazione, deducendo la carenza del minimo motivazionale sulla pronuncia di inadeguatezza del contenuto dell’asseverazione;

il settimo motivo denuncia violazione della L. Fall., artt. 160 e 161, censurando la statuizione che ha fatto discendere la inammissibilità della proposta dalla sola carenza dell’attestazione, pur in presenza di fattibilità giuridica del piano. 2.Conviene per ragioni di priorità logica esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, con cui si assume la violazione del diritto di difesa della debitrice in quanto, con il decreto con il quale era stata fissata l’udienza L. Fall., ex art. 162 il tribunale non aveva fatto alcun riferimento alla carenza dell’attestazione, nè aveva concesso il termine di 15 gg. per la integrazione del piano e della documentazione connessa.

3.11 motivo è infondato.

Secondo lo stesso tenore letterale della L. Fall., art. 162, comma 1, in tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto da tale disposizione per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto, avendo piuttosto l’obbligo di corredare la domanda di concordato di tutta la documentazione prescritta dalla L. Fall., art. 161.

3.1. Ne consegue che l’assenza di relazione fra il contenuto del chiarimento eventualmente richiesto dall’autorità giurisdizionale e le ragioni dell’inammissibilità non violano il principio del contraddittorio e non danno luogo ad alcuna nullità (Cass. 12549/2014).

3.2. Dalla ritenuta necessità che la domanda di concordato sia ab initio completa e conforme ai parametri di legge, discende che non rileva la mancata specifica contestazione della ragione posta a fondamento della successiva pronuncia di inammissibilità nel decreto di convocazione L. Fall., ex art. 162, costituita nel caso di specie dalla carenza dell’attestazione.

In assenza di espressa disposizione in tal senso, non sussiste la necessità di una specifica contestazione delle carenze e criticità della proposta nel decreto di convocazione dell’istante, posto che non sussiste alcuna necessaria correlazione tra eventuali criticità indicate nel decreto di convocazione e valutazione di ammissibilità della proposta da parte del tribunale, la quale è resa all’esito del complessivo esame della domanda, della documentazione e degli ulteriori elementi acquisiti in sede di audizione del debitore.

3.3. Nel caso di specie, peraltro, nel decreto di convocazione L. Fall., ex art. 162, erano stati esplicitati taluni rilievi e criticità della proposta e conseguente correlativa necessità di adeguamento della attestazione, tanto che all’udienza di convocazione del 18.9.2014 veniva depositato un atto di integrazione e rettifica della proposta ed una nuova relazione di asseverazione da parte del professionista, in conformità alle modifiche adottate.

4. Il primo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo che, in quanto hanno ad oggetto la medesima questione sotto diversi e concorrenti profili vanno congiuntamente esaminati, sono infondati.

Con tali motivi i ricorrenti deducono, in buona sostanza, la nullità della sentenza per ultrapetizione, per aver fondato la pronuncia di inammissibilità su una ratio decidendi estranea all’oggetto del giudizio di reclamo ed aver reso una statuizione priva di motivazione o corredata da motivazione apparente.

4.2. L’esame degli atti evidenzia peraltro che il tribunale aveva specificamente indicato tra le cause di inammissibilità la carenza di attestazione del professionista ed è dunque agevole farne discendere che detta questione era stata devoluta alla corte d’appello in conseguenza dell’impugnazione proposta dalla ricorrente, fermo l’effetto devolutivo pieno attribuito dal consolidato indirizzo di questa Corte al reclamo avverso la sentenza di fallimento (Cass. 6306/2014); in ogni caso la mancata deduzione della questione in sede di reclamo avrebbe semmai comportato la formazione del giudicato interno della pronuncia di inammissibilità resa dal primo giudice per tale ragione.

5. Va altresì escluso il vizio di nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione apparente.

La Corte territoriale ha indicato in modo univoco la ratio posta a fondamento della decisione e l’iter logico adottato, evidenziando con chiarezza e precisione il nesso tra carenza della asseverazione ed inadeguatezza della informazione dei creditori.

6. Del pari infondato il settimo motivo di ricorso.

La corte territoriale, con apprezzamento adeguato, ha accertato che la relazione del professionista era generica, immotivata, del tutto priva di efficacia informativa ed inidonea dunque a consentire ai creditori di esprimere un informato consenso sulla proposta.

6.1. La Corte ha al riguardo rilevato che l’attestazione era del tutto deficitaria in relazione ad un elemento essenziale della complessa operazione da cui dipendeva la praticabilità delle diverse ipotesi di concordato prospettate, implicanti conseguenze assai rilevanti per il ceto creditorio, limitandosi a rinviare ogni valutazione sulla validità del pegno avente ad oggetto il certificato di leasing e sulle sue conseguenze sulla coerenza sistematica e sulla compiuta realizzabilità del piano nei termini prospettati, alla sede giudiziale.

Da ciò la Corte ha fatto discendere l’inammissibilità della proposta.

6.2. La statuizione è conforme a diritto.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di concordato preventivo, il tribunale, pur non potendo esprimere valutazioni in merito all’attestazione resa dal professionista, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori, al fine di consentire a questi ultimi un’ espressione libera e consapevole del voto (Cass. 7959/2017).

6.3. Nel valutare l’ammissibilità della domanda, dunque, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori Cass. 5825/2018).

7. Il ricorso va dunque respinto e, considerato che le altre parti sono rimaste intimate, non deve provvedersi sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA