Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27446 del 20/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27446 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 22269-2012 proposto da:
MELI ALESSANDRO C.F. MLELSN73P08C927C, domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARMELA COSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
2680

AZIENDA

OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA

DI

BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio

Data pubblicazione: 20/11/2017

dell’avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che la
/4’írappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO

, -11
,2é511
4-° ZANOLI, giusta delega in atti;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 593/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 30/03/2012 R.G.N. 713/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET per
delega verbale Avvocato STEFANO ZANOLI.

” n. 22269/2012 R.G.

FATTI DI CAUSA
on sentenza depositata il 30.3.2012, la Corte di appello di Bologna, confermando
la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda proposta da
Alessandro Meli nei confronti dell’Azienda ospedaliera-Università di Bologna Policlinico
S. Orsola-Ma. lpighi per ottenere il risarcimento del danno arrecato dalla fruizione dei
riposi compensativi oltre il settimo giorno
La Corte territoriale, premesso che risultava pacifica la fruizione dei riposi

settimanali, seppur fruiti in ritardo in alcuni periodi dell’arco temporale marzo 2000settembre 2005, ha rilevato che la specifica disciplina contrattuale (art. 20 c.c.n.l.
comparto Sanità 1995) consentiva lo spostamento del godimento del riposo “di norma
entro la settimana successiva, in un giorno concordato tra il dipendente e il dirigente
responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze del servizio” ed ha accertato
la ricorrenza di un interesse apprezzabile del datore di lavoro (essendo, il Meli, adibito
presso la Unità Organizzativa Radiologia d’Urgenza) nonché il mancato superamento
di limiti di ragionevolezza (trattandosi di pochissimi periodi nell’arco dell’anno). Il
giudice del merito ha, inoltre, ritenuto del tutto generiche – in quanto carenti di
puntuali allegazioni in fatto – sia la deduzione dello svolgimento di “superlavoro”
durante i turni notturni e festivi per violazione del c.d. contingentamento minimo
previsto nella U.O. di assegnazione sia la deduzione di un pregiudizio subito a fronte di
un obbligo di pronta disponibilità.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Meli sulla base di sei motivi.
L’Azienda ospedaliera resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.
20, comma 1, del c.c.n.l. comparto Sanità 1.9.1995 (in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, il Tribunale di Bologna, interpretato
erroneamente la disposizione negoziale includendo nei riposi settimanali spettanti
annualmente (pari a 52) le assenze domenicali effettuate per motivi diversi dalle ferie.
Inoltre, risulta priva di fondamento la statuizione della Corte distrettuale della
mancata contestazione della ricognizione, dell’Azienda ospedaliera, del numero
complessivo dei riposi compensativi fruiti dal Meli avendo, il ricorrente-appellante,
effettuato specifica contestazione nelle note conclusionali autorizzate nel giudizio di
primo grado nonché nel primo motivo di appello. La Corte di merito ha, inoltre, errato
1

2.

n. 22269/2012 R.G.

rispetto all’orientamento giurisprudenziale di legittimità espressamente richiamato
(Ca.sj, s. n. 8820/2001) respingendo il riconoscimento del danno da usura psichicoa e il danno biologico derivanti dal lavoro prestato oltre il settimo giorno.
2. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.
36 Cost., 2109 cod.civ., 9 d.lgs. n. 66 del 2003 (in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, omesso di pronunciarsi su

violazione di dette disposizioni di fonte legale.
3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, errato nell’affermare la
mancata contestazione dei riposi compensativi (pari a 52 giorni annuali) così come
dedotti dall’Azienda ospedaliera. Si rileva che il Meli ha ribadito che, a fronte della
mancata fruizione del riposo compensativo, sono stati concessi “permessi ampiamente
compensativi” come ad esempio permessi studio, permessi per lutto e assenza per
malattia, permessi che trovano fondamento in altre disposizioni legislative e
contrattuali e che vanno sommati a quelli previsti dall’art. 20 del c.c.n.l. compatto
Sanità.
4. Con il quinto motivo si deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione
circa un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto ragionevole il superamento, in
alcuni periodi degli anni dal 2000 al 2005, della cadenza settimanale del riposo
compensativo nonostante nell’anno 2000 il lavoratore abbia prestato attività per 21
giorni pari a 126 ore consecutive, per 17 giorni pari a 102 ore consecutive, per 16
giorni pari al 96 ore consecutive e nell’anno 2002 per 23 giorni pari a 138 ore di
lavoro consecutivo.
5. Con il sesto motivo si deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione
circa un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
cod.proc.civ.) avendo, il Tribunale, ritenuto “assolutamente normale” il ritmo di lavoro
tenuto dal Meli (erroneamente interpretando la disposizione contrattuale e omettendo
di considerare lo status del Meli quale studente lavoratore). Inoltre, la Corte
distrettuale ha ritenuto sfornite di specifiche deduzione (nonchè di fonte probatoria) le
domande risarcitorie per lo svolgimento di eccessivo carico di lavoro e l’obbligo di
2

specifico motivo di appello (riassunto nella sentenza impugnata) relativo alla

n. 22269/2012 R.G.

pronta disponibilità nonostante il lavoratore avesse prodotto documento datoriale ove
rigdava la possibilità di rinuncia delle ferie e di rientro in caso di esigenze di servizio.
6. I primi cinque motivi del ricorso, da trattarsi unitariamente perché connessi, sono
in parte inammissibili ed in parte infondati.
6.1. Innanzitutto, con riguardo ai profili di inammissibilità, la censura di violazione di
legge (per erronea interpretazione dell’art. 20 del c.c.n.l. comparto Sanità) è rivolta

(sulla inammissibilità di siffatte censure v. Cass. nn. 5637/2006 n. 5637, 11026 e
15952/2007, Cass. 6733/2014).
Inoltre, le censure relative alla contestazione della fruizione dei riposi compensativi
(52 giorni) garantiti dall’art. 20 del c.c.n.l. comparto Sanità sono prospettate con
modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione,
secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il
contenuto delle note conclusive prodotte in primo grado e il motivo di appello,
potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a
presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369
c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n.
5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726). Questa Corte ha, in ogni caso, statuito
che, in ossequio al sistema di preclusioni e decadenze che regola il processo del
lavoro, le parti hanno l’onere di allegare specificamente i fatti in modo dettagliato ed
analitico nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e ciascuna controparte ha il
dovere – nella prima occasione utile (che per il ricorrente è la prima udienza di
discussione, a seguito della lettura della memoria di costituzione della parte
resistente) – di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali, eventualmente
contestandole (Cass. Sez. U. nn. 8202/2005, 761/2002). La contestazione della
ricognizione dei permessi fruiti dal Meli così come allegati dall’Azienda effettuata
solamente in sede di note conclusive risultava, pertanto, tardiva.
6.2. I motivi sono, anche per gli ulteriori aspetti sviluppati, inammissibili.
Le censure non sono idonee ad investire la specifica ratio decidendi posta alla base
della soluzione delle varie questioni affrontate, poiché non tengono conto, nella loro
formulazione, dell’assunto della Corte di merito sulla sussistenza di una esplicita
disciplina, contrattuale, concernente il riposo settimanale e dell’accertamento della

3

direttamente contro la sentenza di primo grado e non contro la sentenza di appello

n. 22269/2012 R.G.

ragi9 volezza della cadenza degli episodi di fruizione del riposo compensativo oltre il
sesttl% iorno.

s.

Ha osservato questa Corte (cfr. sentenza Sez.

U. n. 142 del 7 gennaio 2013;

sentenze n. 24180 del 25 ottobre 2013, 24563/2016) che in relazione alla mancata
fruizione del riposo settimanale possono prospettarsi tre distinte situazioni. «Quella in
cui la fruizione del riposo oltre il settimo giorno è legittima in base alle previsioni

tempo di lavoro, prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici
compensativi. In tal caso, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità
del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale. Vi è poi l’ipotesi, in
cui, in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale contrasta con l’art. 36
Cost. e art. 2109 c.c. ed il lavoratore propone una domanda di risarcimento del danno
da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di
lavoro. In questi casi la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il diritto non ha
natura retributiva e si prescrive in dieci anni. Se poi il lavoratore sostiene di aver
ricevuto un ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in
una “infermità” determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di
una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, il quadro cambia
ancora sotto il profilo dell’onere della prova, perché questo danno ulteriore non può
essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua
sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa
insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale».

E’ stato, inoltre, affermato che «Il diritto dei lavoratori turnisti ad essere compensati
per la particolare penosità del lavoro svolto in relazione a prestazioni lavorative
comportanti turni di sette giorni consecutivi può essere soddisfatto, oltre che con
supplementi di paga o con specifiche indennità, con l’attribuzione di vantaggi e
benefici economici contrattuali di diversa natura» (Cass. n. 13674 del 07/06/2010).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha rilevato che una specifica disposizione
contrattuale (ossia l’art. 20 del c.c.n.l. comparto Sanità) regola la fruizione dei riposi
settimanali prevedendo che coincidano, di norma, con la giornata domenicale e che
“ove non possa essere fruito nella giornata domenicale il riposo deve essere fruito di
norma entro la settimana successiva, in un giorno concordato tra il dipendente e il
dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze del servizio”; ha
rammentato l’orientamento giurisprudenziale (Cass. n.8820/2001, successivamente
4

normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del

n. 22269/2012 R.G.

confermato da Cass. nn. 11306/2001, 15589/2001, 6513/2002) secondo cui

“In

ne a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette o – entro limiti di
lonevolezza – più giorni consecutivi con riposo compensativo, ove il lavoratore
chieda maggiori compensi di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo,
il giudice deve accertare se i compensi, in forma di indennità o di altro tipo di
emolumento, previsti dal detto contratto in ragione di una siffatta distribuzione
temporale abbiano anche la funzione di compensare tutti gli aspetti per cui la

comporti propriamente un pregiudizio indennizzabile di diritti personali, si manifesti
comunque maggiormente gravosa rispetto a quella degli altri, per essere svolta di
domenica, dopo sei giorni lavorati e con il conseguente superamento – pur entro il
limite delle otto ore giornaliere e delle quarantotto ore settimanali di cui all’art. 1
R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 – dell’orario settimanale considerato normale per la
generalità dei lavoratori”;

ed ha, infine, effettuato la verifica sia in ordine alla

ricorrenza di un interesse apprezzabile dell’Azienda ospedaliera allo spostamento oltre
il sesto giorno del riposo compensativo (da ritenersi ricorrente a fronte del servizio
pubblico essenziale presso il quale il Meli svolgeva la prestazione lavorativa di tecnico
di radiologia) sia con riguardo al mancato superamento dei limiti di ragionevolezza
della scadenza della riposo (ritenendo accertati pochissimi periodi nell’arco dell’anno).
La Corte distrettuale ha, pertanto, effettuato l’accertamento in merito alla violazione
degli artt. 36 Cost. e 2109 cod.civ. ritenendo di escludere sia il danno da usura psicofisica sia quello biologico alla luce della specifica disciplina negoziale dettata dalle parti
sociali nonché dell’accertamento di fatto compiuto sulla ragionevolezza dei periodi di
fruizione del riposo compensativo oltre il sesto giorno, accertamento non suscettibile
di censura in sede di legittimità se – come nella specie – congruamente motivato.
7. Il sesto motivo è infondato.
Osserva al riguardo il Collegio, che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non
conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte
dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la
possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito
attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
5

prestazione del turnista, ancorché non sia “ontologicamente” straordinaria e non

• n.

22269/2012 R.G.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e

a)

addittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento

el giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente
esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio,
ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico
posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di

che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non
possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da
quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005;
15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha rilevato che nessuna specifica
allegazione in fatto era stata effettuata in ordine al c.d. superlavoro e all’obbligo di
pronta disponibilità, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, condotto alla luce
dell’atto di appello del Meli nonché delle (insussistenti) emergenze istruttorie. Né il
ricorrente ha trascritto, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per
Cassazione, le circostanze di fatto (da dedurre quali fatti costitutivi del diritto al
risarcimento del danno conseguente a “superlavoro” ed ai turni di pronta disponibilità)
eventualmente contenute nel ricorso originario.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della
soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del presente
giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per
competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 giugno 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore
dott.ssa Elena Boghetich

IL CAN –LUME

Maria

acola

dott. G sepp Nap

motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità

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