Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27446 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 01/12/2020), n.27446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17826-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGOSTINO

DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PAOLA NUNZIATA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO DE DIVITIIS;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 10591/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.F. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la cartella esattoriale, notificata in data 7.3.20211, per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava ritenendo l’avviso di accertamento regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. e la Commissione Regionale della Campania confermava la sentenza di primo grado rilevando che l’invalidità della notifica poteva considerarsi sanata dalla conoscenza da parte del contribuente del debito fiscale; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19960/2017 annullava con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado in quanto, in mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c., la notifica era da considerarsi invalida e non sanata dalla conoscenza della pretesa fiscale da parte del contribuente acquisita anteriormente alla notifica dell’accertamento

3. Riassunto il procedimento Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando un profilo di invalidità della notifica dell’avviso di accertamento costituito dalla mancata indicazione dei motivi per i quali si era proceduto ex art. 140 c.p.c..

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si rileva che la CTR abbia errato nel ritenere sussistente l’obbligo in capo all’Ufficiale notificatore di annotare a margine della relazione i tentativi esperiti di cui agli artt. 138-139 c.p.c..

2. Il motivo va dichiarato inammissibile essendosi formato il giudicato endoprocessuale sulla questione della invalidità della notifica dell’avviso di accertamento e sulla mancata sanatoria. 2.1 Con l’ordinanza n. 19960/2017 la Corte di Cassazione, dopo aver premesso che, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, per la validità della notifica della cartella di pagamento secondo il procedimento fissato dall’art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nel caso di “irreperibilità relativa” del destinatario non era sufficiente la spedizione della raccomandata informativa del deposito ma era necessaria la sua ricezione o il decorso del termine di dieci giorni dalla sua spedizione, ha affermato che tale principio trova applicazione anche con riferimento anche al procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento anteriore alla pronuncia del giudice dl legittimità.

2.2 Sempre secondo quanto statuito dal Giudice rescindente “Ha dunque errato la CTR non solo nel considerare inapplicabile alla notificazione dell’accertamento presupposto rispetto alla cartella la disciplina dell’art. 140 c.p.c. nella formulazione antecedente alle sentenze n. 3/2010 e 258/2010, ma anche nel ritenere che l’atto di accertamento prodromico alla cartella fosse stato ritualmente notificato e non fosse affetto da invalidità in assenza del deposito di copia dell’atto nella casa comunale e di affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, adempimenti che la stessa CTR ha certificato non essere mai avvenuti nel caso di specie e che non possono essere messi qui in discussione”.

2.3 Costituisce, quindi, accertamento irretrattabile quello inerente l’invalidità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento.

2.4 Trattandosi di nullità e non di inesistenza la Corte si è incaricata di esaminare anche l’ulteriore questione dell’eventuale sanatoria della nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., ove il destinatario avesse comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale.

2.5 Sul punto secondo il giudice rescindente la CTR aveva fatto mal governo dei principi in tema di sanatoria della notifica dell’atto di accertamento nulla, valorizzando la conoscenza della pretesa fiscale da parte del contribuente che questi avrebbe avuto per avere ricevuto, in epoca precedente alla notifica dell’accertamento, un invito a dedurre da parte dell’Agenzia al quale era seguito l’invio di documenti.

2.6 Sulla base del principio secondo il quale il raggiungimento dello scopo della notifica postula un comportamento successivo alla conoscibilità dell’atto da notificare dal quale risulti ineludibilmente che il destinatario avesse avuto conoscenza dell’atto la Corte di Cassazione aveva rinviato alla CTR esclusivamente per la verifica della ricorrenza degli elementi di sanataoria di tale vizio.

2.7 Con riferimento allo specifico thema decidendum demandatogli il giudice di rinvio ha affermato che la nullità della notifica non risulta “sanata – per quanto richiamato dalla S.C. – da alcun comportamento successivo alla ricezione della raccomandata informativa, neppure dedotto dalle parti, idoneo a far emergere la conoscenza dell’atto impositivo”.

2.8 Tale ratio decidendi non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte dell’Agenzia con la conseguenza che anche sulla questione della mancata sanatoria per raggiungimento dello scopo si è formato il giudicato interno. 3 II ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate alla pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.100 per compensi oltre Euro 200 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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