Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27445 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21788/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 54, presso

lo studio dell’avvocato Francioso Luciana, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PG della Repubblica presso la Corte di Cassazione e PG della

Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli;

– intimati –

contro

Real Estate Corporation S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Coppola Vincenzo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

D.S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Parrella Luca, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 17 agosto 2016 ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.

La corte territoriale ha ritenuto che sussista lo stato di insolvenza, nonostante l’allegazione di un controcredito vantato dalla società, che, nell’assunto della medesima, giustificherebbe il rifiuto di adempiere, in quanto è stato provato che la stessa non abbia versato nessun canone di locazione alla creditrice istante, la locatrice Real Estate Corporation s.r.l., tanto da maturare un debito di Euro 657.000,00 per canoni ed oneri non corrisposti; inoltre, nel giudizio vertente sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione proposto dalla controparte, neppure fu opposta la detta circostanza, mentre qualsiasi opera sui beni locati avrebbe dovuto, per clausola contrattuale, essere previamente autorizzata dalla locatrice, onde, in definitiva, la contestazione del controcredito è destituita di seri argomenti. Ha precisato che la (OMISSIS) s.r.l. era società pienamente operativa, onde è infondata la pretesa, del tutto vaga e generica, di valutare lo stato di insolvenza comparando attivo e passivo, come per una società in liquidazione.

Contro questa sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resistono con controricorso la predetta creditrice e la procedura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la società ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nello stato di liquidazione della medesima al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto già inattiva, come risultava dalla situazione patrimoniale aggiornata prodotta in sede di reclamo e non esaminata, onde diverso doveva essere il criterio di valutazione dell’insolvenza, essendo sufficiente la prevalenza dell’attivo sul passivo.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 5 sull’accertamento dello stato d’insolvenza, dolendosi del giudizio affermativo, operato dalla corte d’appello a conferma della valutazione del tribunale, circa la situazione di insolvenza della società, giudizio che sarebbe inadeguato, perchè fondato sulla ritenuta insussistenza di un controcredito e, quindi, sul ritenuto inadempimento della (OMISSIS) s.r.l., laddove, invece, l’insolvenza deve palesare una condizione patologica dell’impresa, quale incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ed essa non sussiste in presenza di un inadempimento di credito contestato.

2. – Il primo motivo è infondato, avendo al contrario la corte del merito preso in esame il preteso stato di liquidazione di fatto della società, per escludere l’esistenza di questa circostanza, con valutazione di merito incensurabile in questa sede.

3. – Il secondo motivo è infondato.

Ai fini della L. Fall., art. 5, sul piano giuridico l’insolvenza – presupposto oggettivo per l’assoggettamento dell’impresa al fallimento – deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge, la quale si concentra sullo stato in cui versa il debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e di cui vanno ritenuti indici tanto gli “inadempimenti”, quanto gli “altri fatti esteriori” (Cass. 20 novembre 2018, n. 29913).

Certamente, può condividersi l’assunto secondo cui l’insolvenza differisce dall’inadempimento, poichè non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma appunto uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una “inidoneità” a dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni. Donde il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, secondo cui lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (e plurimis, Cass., sez. un., n. 115 del 2001 e Cass., sez. un., n. 1997 del 2003; sino alle più recenti in tal senso).

Ne deriva che, ai fini della dichiarazione di fallimento, è necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l’accertamento di una situazione d’impotenza economico-patrimoniale, idonea a privare il soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti; accertamento suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità per l’impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (Cass. n. 2830 del 2001).

Legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti, e, addirittura di un solo debito, posto che lo stato di insolvenza, inteso come situazione di irreversibile impotenza economica, che si realizza quando l’imprenditore non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni regolarmente e con mezzi ordinari, può essere legittimamente desunto, anche dal mancato adempimento di un solo debito, ove lo stesso si manifesti con caratteristiche esteriori tali da evidenziare in modo non equivoco la condizione di dissesto dell’impresa (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25588, non massimata; Cass. 30 settembre 2004, n. 19611). Quel che interessa, infatti, è che l’inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437 del 2017).

E’ stato, inoltre, da tempo chiarito (cfr. Cass. 19 marzo 2014, n. 6306) come, ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza, cosicchè il giudice deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, degli stessi. Ed invero, in tema di crediti contestati, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, circostanza che non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di accertare la legittimazione dell’istante (Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521); lo stesso accertamento incidentale deve essere compiuto al fine di stabilire la sussistenza dello stato di insolvenza in relazione a crediti contestati. Pertanto, in assenza di una ragionevole contestazione dei crediti che, se sussistente, toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza (Cass. 15 maggio 1971, n. 1409), appare del tutto congrua ed immune da vizi logici e giuridici la motivazione della sentenza impugnata laddove ha attribuito rilievo anche all’inadempimento rilevante verso la locatrice.

Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, in questa prospettiva, un apprezzamento di fatto incensurabile per cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Ed a tal riguardo non rilevano le cause dell’insolvenza, poichè più volte questa Corte ha sottolineato che l’accertamento dello stato di insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determinato, anche se non imputabili all’imprenditore (v. Cass. n. 441 del 2016).

In definitiva, stabiliti in tal senso i principi di diritto che rilevano ai fini della valutazione dello stato d’insolvenza, non può affermarsi che da essi la corte d’appello si sia discostata nel caso di specie.

L’attuazione di detti principi presupponeva doversi accertare la sufficienza o l’insufficienza dei mezzi a disposizione per estinguere con regolarità e in modo normale le obbligazioni accumulate. Tanto la corte d’appello ha puntualmente valutato mediante gli accertamenti e i correlati giudizi di fatto esposti, i quali accertamenti e giudizi non sono suscettibili di riesame in questa sede se non eventualmente sotto il profilo – non tradotto in esplicita censura – dell’inesistenza della motivazione.

Per ogni altro aspetto, il motivo è inammissibile, perchè, sotto l’egida di una critica in iure, si risolve in un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto in ordine agli elementi che la corte d’appello ha correttamente ritenuto sintomatici dell’insolvenza della società.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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