Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27445 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24050-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.E.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7695/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

04/11/2008, depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 9 ottobre 2009, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.L.E. M. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda di dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con Poste Italiane dal 1 febbraio al 30 aprile 2002 “ai sensi della vigente normativa”per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 di gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute e tutto il personale nel periodo estivo”.

Riformando la decisione di primo grado, la Corte ha invece accolto la domanda dichiarativa della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso dal 1 agosto al 30 settembre 1998, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, “per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la società Poste Italiane p.a., affidandolo a due motivi, relativi alla violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, L. n. 56 del 1987, art. 23 art. 8 CCNL del 1994, art. 112 c.p.c. e al vizio di motivazione.

L’intimata non si è costituita.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

La decisione della Corte territoriale è infatti tutta centrata sul tema della limitata efficacia temporale dell’accordo 25 settembre 1997, col quale i contraenti collettivi, esercitando il potere loro attribuito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 di individuazione di nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine finale ai contratti di lavoro subordinato, avevano introdotto nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi, il caso di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Senonchè, come correttamente rilevato dalla ricorrente, tale argomento non è mai entrato a far parte del contraddittorio tra le parti, essendo il contratto impugnato sottoscritto per la diversa causale sopra indicata, ripetutamente ritenuta legittima dalla giurisprudenza di questa Corte.

E’ stato infatti ormai definitivamente chiarito (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere effettuata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità di un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.

E’ stato infine ripetutamente confermato che questa ultima evenienza ricorre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro postale del 1994 con riguardo alla causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti.

hanno considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la società l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale in ferie, con la conseguenza che non è configurabile al riguardo in giudizio in tale ipotesi alcun onere di allegazione e prova della esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad essa (cfr., ad es. Cass. n. 18687/08).” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo il ricorso. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto delle domande di D.L.E.M., che va altresì condannata alle spese dell’intero giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande di D.L.E.M., che condanna a rimborsare alla ricorrente le spese dell’intero processo, liquidando quelle di primo grado in Euro 1230,00 (di cui 400,00 per diritti e 800,00 per onorari), quelle di secondo grado in Euro 1430,00 (di cui 400,00 per diritti e 1.000,00 per onorari) e quelle del presente giudizio in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre in ogni caso spese generali del 12,50%, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011 Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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