Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27444 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15175-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS),- Società con Socio Unico, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

RAIMONDO BOCCIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ADRIANA CALABRESE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., B.M.M., quali eredi di

B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. PICCINNI 55,

presso lo studio dell’avvocato ELISA MELLINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO BARBARISI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1756/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’8/11/2012, depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da Poste italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti intercorsi con B.C. nel periodo dal 2.2.2006 al 31.3. 2008 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 per l’espletamento dell’attività di smistamento e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna della società al pagamento delle retribuzioni spettanti dalla messa in mora (18.2.2009) al decesso intervenuto il (OMISSIS)

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Poste Italiane che articola cinque motivi con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, artt. 4 e 5 della clausola 5, n. 1 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis nonchè della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 43 dell’art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea; la violazione dell’art. 1372 c.c. in relazione all’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 43 in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 8 ed all’art. 1227 c.c. anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

In subordine, poi, e per l’ipotesi di conferma della decisione denuncia la violazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3 con riguardo all’art. 36 Cost. con riferimento alla condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sull’indennità in questione anche con riguardo alla decorrenza degli stessi. Da ultimo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riguardo alla ritenuta conversione del rapporto in luogo della nullità dell’intero contratto quale effetto della illegittimità del termine ad esso apposto.

Resistono con controricorso gli eredi di B.C..

Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato.

Le sezioni unite di questa Corte, con recenti pronunce alla cui ampia motivazione si rimanda, hanno affermato che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 cit. D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore e che la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile “ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, il D.Lgs. n. 368 cit., art. 5 come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. (cfr. Cass. s.u. 31 maggio 2016 n. 11374 ed anche nn. 13529, 13376 e 13375 del 2016).

L’orientamento espresso dalla citata sentenza delle sezioni unite, che affronta e risolve tutte le questioni prospettate anche con riguardo alla conformità della disciplina nazionale da applicare alla normativa comunitaria (cfr. in particolare i punti da 68 ad 80 della sentenza n. 11374 del 2016 cit.), va qui confermato e conseguentemente in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata e la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.

Nel caso in esame, la normativa su richiamata è stata rispettata: i sei contratti (2.2-31.3. 2006, 1.6-15.9.2006, 2.11.2006-31.1.2007, 2.430.6.2007, 3.9-31.10.2007, 8.2-31.3.2008) sono stati stipulati con soluzione di continuità (quindi non si rientra nel comma 4), hanno avuto ciascuno durata inferiore ai sei mesi, sono stati stipulati oltre il decimo giorno l’uno dall’altro (quindi non si rientra nel comma 3) e la loro durata complessiva per quanto stipulati tutti meno l’ultimo prima dell’introduzione del comma 4-bis, rileva ai sensi della L. n. 247 del 2007, comma 43 – è molto lontana dal tetto dei 36 mesi. I contratti inoltre rispettano le ulteriori specifiche prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1-bis. Pertanto, deve ritenersi che i contratti in successione siano conformi alla normativa sul contratto a tempo determinato.

La cassazione della sentenza ed il rigetto della domanda originariamente proposta rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso che investono statuizioni, rimosse, relative alla condanna al pagamento dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32 ed agli accessori o assorbite (sulla risoluzione per mutuo consenso del rapporto.

Per tutto quanto sopra considerato i primi cinque motivi di ricorso, manifestamente fondati, devono essere accolti, restando assorbito l’esame del sesto motivo e la sentenza della Corte di appello di Milano deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con decisione nel merito la domanda originariamente proposta deve essere rigettata.

La complessità della materia trattata ed il recente intervento chiarificatore delle sezioni unite giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte, accoglie i primi cinque motivi di ricorso, assorbito il sesto. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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