Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27444 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21564/2016 proposto da:

O.R., in proprio e quale erede del marito C.A.

(deceduto), elettivamente domiciliata in Roma, Via Pilo Albertelli

n. 1, presso lo studio dell’avvocato Camporeale Lucia, rappresentata

e difesa dall’avvocato Stara Salvatore, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositato il

14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari con decreto del 14 luglio 2016, in seguito alla riassunzione del procedimento in forza di ricorso per ricusazione di un suo componente, deciso con ordinanza del 26 agosto 2015, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., adottato dal tribunale il 4 ottobre 2013.

Ha ritenuto la corte – premessa l’applicabilità della L. Fall., art. 119 nel testo anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006 – la tardività del reclamo, in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento, il quale non va comunicato ai creditori.

Ha ritenuto, altresì, il reclamo infondato nel merito.

Contro il decreto viene proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; non svolge difese il fallimento intimato.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità derivata del decreto impugnato, in ragione della illegittimità dell’ordinanza che ha deciso sulla ricusazione, per violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 Cost., da artt. 51 a 54 c.p.c., non avendo il collegio della ricusazionè fissato l’udienza di trattazione ed ascoltato il giudice ricusato, il quale in tal caso avrebbe senz’altro ammesso gli addebiti, nonchè dichiarato inammissibile la ricusazione al di fuori dell’unico caso ammesso ex art. 52 c.p.c., comma 2.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17,26 e 119 L. Fall. così come risultante dalle pronunce della Corte Costituzionale nn. 151/80, 303/85, 55/86, 156/86 e 279/2010, essendo stato il reclamo proposto nei termini, cioè entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal curatore al solo C.A., debitore fallito, in data 16 ottobre 2013, termine valido per i due coniugi, quali soggetti interessati ed individuati sulla base degli atti del processo, avendo la odierna ricorrente preso parte anche al procedimento di rendiconto sfociato nel decreto di chiusura.

Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 295 c.p.c., artt. 118 e 119 L. Fall., con riguardo alla decisione di infondatezza del reclamo.

Con il quarto motivo, del pari, si censura la decisione di infondatezza resa dalla corte d’appello, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 277 c.p.c..

2. – Il primo motivo è inammissibile.

Con esso parte ricorrente intende far valere vizi del procedimento di ricusazione, che si è concluso con una ordinanza di rigetto.

Tuttavia, in tal modo essa finisce per sottoporre quest’ultimo provvedimento alla censura di vizi per cassazione, e non la situazione di pretesa incompatibilità del giudice ricusato e del decreto deciso dal collegio anche da lui composto.

Pertanto, ciò viola il costante principio, secondo cui l’ordinanza resa sull’istanza di ricusazione ex art. 53 c.p.c. non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., convertendosi l’eventuale vizio della non riconosciuta incompatibilità del giudice in motivo di nullità della sentenza stessa, per se stessa, allora, impugnabile.

In tal senso è la giurisprudenza consolidata (e multis: Cass. 4 dicembre 2018, n. 31361; Cass. 21 febbraio 2018, n. 4261, non massimata; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2690; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1932; Cass., sez. un., 20 novembre 2003, n. 17636; Cass. 28 marzo 2002, n. 4486; Cass. 27 giugno 2000, n. 8729).

Sotto tale profilo, occorre poi rilevare come l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. può determinare la nullità del provvedimento emesso solo nell’ipotesi in cui emerga la situazione di compromessa imparzialità del componente dell’organo decidente: situazione che in nessun modo risulta.

3. – Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta che il decreto impugnato abbia dichiarato tardivo il proprio reclamo, asserendo che il termine per il medesimo decorreva dalla comunicazione effettuata al proprio marito, quale debitore fallito. Sostiene poi di avere veste di creditore, senza specificare i fatti e le ragioni dell’assunto.

Ciò rende la tecnica espositiva del ricorso violativa dell’art. 366 c.p.c., per difetto di autosufficienza, non permettendo al giudice di legittimità di comprendere e valutare la censura sulla base del ricorso stesso.

4. – Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.

Essi, invero, mirano a censurare argomenti ad abundantiam, svolti dopo che la corte si era ormai privata del potere decisorio, dichiarando inammissibile il reclamo: noto essendo come qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda o un capo di essa o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza che ne contesti la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam (cfr., e plurimis, Cass. 17 gennaio 2019, n. 1093; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755; Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635).

5. – Alla pronuncia non fa seguito provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato fallimento svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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