Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27444 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24032-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 309/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

10/03/2009, depositata il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza depositata il 14 ottobre 2009, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento delle domande svolte da M.A., di declaratoria della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato intercorsi con Poste Italiane s.p.a. dal 16 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999 e dal 1 febbraio al 31 maggio 1999, motivati ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994 e dell’accordo nazionale del 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e (rimodulazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. In proposito, la Corte territoriale ha valutato generica e meramente di stile la causale indicata nei contratto di lavoro, ritenendo necessario che essa, per giustificare la deroga ex lege n. 56 del 1987, debba essere specificata in concrete ragioni giustificative “delineate e naturalmente evidenziate quale causa del contratto a termine”.

Con ricorso notificato in data 13-14 ottobre 2010, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con tre motivi, attinenti la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e L. n. 56 del 1987, art. 23 anche in rapporto agli artt. 1362 e ss. c.c. il vizio di motivazione e infine la violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c. quanto alla decorrenza della condanna al risarcimento danni, la cassazione della citata sentenza.

La lavoratrice, regolarmente intimata, non si è costituita in questa sede.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle di cui al citata L. del 2009.

I due primi motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati, assorbito il terzo; si propone pertanto la trattazione della causa in camera di consiglio.

Va infatti premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette, di per sè, unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063), senza necessità di un accertamento a posteriori in ordine alla ricorrenza effettiva delle stesse.

Come ricordato dalla società ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23), il caso di “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione della norma contrattuale collettiva indicata, ha tra l’altro ripetutamente confermato che con la stessa i contraenti collettivi hanno autorizzato la società Poste Italiane a stipulare contratti a tempo determinato con la causale indicata, valutandola preventivamente, senza necessità di ulteriori specificazioni o dimostrazioni, come corrispondente ad una situazione reale e pertanto sufficiente a giustificare l’apposizione del termine.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non essendovi ora sufficienti ragioni per discostarsi, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, disponendo pertanto l’accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, col rigetto delle domande di M.A..

La considerazione dell’andamento dell’intero processo e dell’esito finale in questa sede, viene posta alla base della compensazione delle spese del giudizio di merito e della condanna della intimata alle spese di questo giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande di M.A., che condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari (oltre 12,50%, IVA e CPA), compensando quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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