Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27443 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13574/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – Società con socio unico -, in

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ZEZZA giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2080/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

12/12/2012, depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato l’illegittima apposizione dei telinini apposti ai contratti intercorsi tra Z.M.K. e la società Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 26 gennaio al 31 marzo 2007 e dal 12 aprile all’11 luglio 2007 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate ed alla riammissione in servizio.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Poste Italiane che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, artt. 4 e 5, della clausola 5 n. 1 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE oltre che all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed infine della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 4 e 5.

Resiste con controricorso Z.M.K..

Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato.

Le sezioni unite di questa Corte con recenti pronunce al cui insegnamento si rimanda hanno affermato che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore e che la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 e successive integrazioni, applicabile “ratione tempoti s”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, il cit. D.Lgs. n. 368, art. 5, come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (cfr. Cass. s.u. 31 maggio 2016 n. 11374 ed anche nn. 13529, 13376 e 13375 del 2016).

L’orientamento espresso dalla citata sentenza delle sezioni unite, che affronta e risolve tutte le questioni prospettate anche con riguardo alla conformità della disciplina nazionale da applicare alla normativa comunitaria (cfr. in particolare i punti da 68 ad 80 della sentenza n. 11374 del 2016 cit.), va qui confermato e dunque, poichè nel caso in esame la normativa su richiamata è stata rispettata, la domanda originariamente proposta – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – deve essere rigettata.

Ed infatti i due contratti (il primo dal 26 gennaio al 31 marzo del 2007 e il secondo dal 12 aprile all’11 luglio del medesimo anno), sono stati stipulati con soluzione di continuità (quindi non si rientra nel comma 4); il primo ha avuto durata inferiore ai sei mesi e il secondo è stato stipulato oltre il decimo giorno (quindi non si rientra nel comma 3); la loro durata complessiva che, come si è visto, per quanto stipulati prima dell’introduzione del comma 4-bis, rileva ai sensi della L. n. 247 del 2007, comma 43 – è molto lontana dal tetto dei 36 mesi; i contratti inoltre rispettano le ulteriori specifiche prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1-bis.

Ne consegue che gli stessi sono conformi alla normativa sul contratto a tempo determinato.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo motivo ed il rigetto della domanda originariamente proposta rende superfluo l’esame dell’ultimo motivo di ricorso che investe la statuizione, rimossa, relativa alla condanna al pagamento dell’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

In conclusione e per le ragioni esposte il primo motivo di ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, restando assorbito il secondo, e la sentenza della Corte di appello di Milano deve essere cassata e la domanda originariamente proposta da Z.M.K. deve essere rigettata.

La complessità della materia trattata ed il recente intervento chiarificatore delle sezioni unite giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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