Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27443 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23736-2010 proposto da:
COMUNE di CIVITAVECCHIA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,
presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo rappresenta
e difende giusta delibera di Giunta Comunale n. 283 del 21/09/2010 e
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.S. (OMISSIS), P.R.
(OMISSIS), C.B., C.A.,
B.P., nella loro qualità di eredi rispettivamente
figli e moglie di C.P., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
COMUNE di CIVITAVECCHIA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,
presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo rappresenta
e difende giusta Delib. Giunta Comunale 21 settembre 2010, n. 283 e
giusta delega a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 7865/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
7/11/08, depositata il 06/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato Vallebona Antonio difensore del ricorrente e
controricorrente al ricorrente incidentale che si riporta agli
scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si
riporta alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato il 5-6 ottobre 2010, il Comune di Civitavecchia chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 6 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di P.R., T.S. e C.P. di declaratoria della illegittimità del loro trasferimento dal servizio trasporti urbani del Comune ad altri servizi dell’ente.
La Corte territoriale ha in proposito ritenuto che, nel deliberare il trasferimento ad altri servizi comunali di sette dei 25 addetti al servizio trasporti urbani, tra i quali i tre appellanti, il Comune avrebbe dovuto dar conto dei criteri che aveva seguito nella scelta, mentre di ciò aveva illegittimamente taciuto sia in sede di comunicazione della relativa decisione che successivamente in giudizio. Ulteriori profili dedotti dagli appellanti a sostegno della loro domanda sono stati ritenuti assorbiti dalla Corte d’appello.
Con due motivi, il Comune sostiene che, trattandosi di mero mutamento di compiti nell’ambito di mansioni di tipo amministrativo cui erano addetti gli intimati, non era tenuto a dar conto dei criteri di scelta nè questi sarebbero risultati discriminatori; in ogni caso deduce, in via subordinata, che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, in primo grado era stata definitivamente accertata la ragione della scelta, caduta sul personale amministrativo a seguito della limitazione del servizio trasporti urbani alle sole attività tecniche.
Resistono alle domande gli intimati con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente un ricorso incidentale condizionato, “per sentire accogliere tutte le altre richieste formulate nell’atto di appello, ritenute assorbite.” Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Il ricorso principale è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto, con rinvio ad altro giudice per l’esame degli ulteriori motivi di appello ritenuti assorbiti dalla Corte territoriale.
Trattandosi di lavoro “privatizzato” alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Comune ha nel caso in esame agito “con i poteri del privato datore di lavoro” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2).
Non appare contestato in giudizio che il fatto oggetto della materia del contendere non costituisca un trasferimento in senso proprio, con mutamento geografico del luogo della prestazione, essendo i resistenti rimasti ad operare nei medesimi uffici del Comune anche a seguito del mutamento. Da ciò deriva l’inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. in materia di trasferimento.
La relativa decisione, in assenza di una disciplina specifica, avrebbe pertanto potuto essere censurata, come quella di qualunque altro privato datore di lavoro, qualora avesse comportato una dequalificazione, in violazione dell’art. 2103 c.c. oppure in quanto fosse stata determinata unicamente da un motivo illecito (1345 c.c.) e pertanto discriminatoria, ritorsiva etc..
Gli originari ricorrenti non hanno peraltro dedotto che dal mutamento di posizione sia loro derivato un vulnus alla professionalità acquisita nel corso del rapporto di lavoro e, quanto alla natura discriminatoria della scelta, si sono limitati ad una mera asserzione, ancorata al fatto che il Comune non avrebbe spiegato le ragioni per le quali tra venticinque dipendenti avrebbe mutato settore proprio a quei sette; spiegazione che sarebbe stato certamente opportuno dare, ma che, come già rilevato, non era obbligata.” Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Ambedue le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso principale, inammissibile quello incidentale (in quanto dichiarato relativo a difese ritenute assorbite dalla Corte territoriale e che pertanto potranno essere comunque riproposte avanti al giudice di rinvio).
Riuniti i ricorsi, va pertanto accolto quello principale e dichiarato i-nammissibile quello incidentale; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
cassa conseguentemente la sentenza impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011