Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27443 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27443 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 3279-2012 proposto da:
– AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 08475780014, in
persona del

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,
presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUASCO
2013
2869

MARCO, PONZONE RUGGERO, giusta delega in atti;
– IRIDE S.P.A., (già AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA
TORINO S.P.A.) C.F. 07129470014, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 09/12/2013

dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BONINI ATTILIO e
ZAMBON FABIOLA, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

SOCIALE,

C.F.

ISTITUTO NAZIONALE
80078750587,

in

DELLA PREVIDENZA
persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.
05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA

FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A. ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 711/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/08/2011 r.g.n. 58/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. (GABRIELLA2
COLETTI DE CESAR9 f 41,4(‘”

F/412.3(q1 -3 1,0

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO per delega VESCI
GERARDO;

I.N.P.S.

t

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AEM Torino Distribuzione S.p.A. e IRIDE S.p.A. hanno proposto
opposizione a cartella esattoriale notificata da Equitalia ad AEM per il
pagamento di somme dovute (con accessori) per omissioni contributive
relative a CIG ordinaria e straordinaria, mobilità disoccupazione e malattia,

accolta dal Tribunale . La Corte di appello, su gravame dell’INPS, ha
riformato la decisione confermando parzialmente la cartella con esclusione
delle somme pretese a titolo di contribuzione di malattia e per i lavoratori
dipendenti dell’AEM con qualifica dirigenziale.
La Corte d’appello ha accertato che le società odierne ricorrenti sono
derivate dall’Azienda Energetica Municipalizzata (AEM) del Comune di Torino,
la quale, ai sensi dell’art. 22 della I. 8.06.90 n. 142 (ordinamento delle
autonomia locali), si trasformò in AEM Torino s.p.a., a capitale dapprima
interamente pubblico e in seguito, dopo la quotazione in Borsa, parzialmente
privato, pur restando di proprietà del Comune di Torino la maggioranza
assoluta delle azioni. A decorrere dal 31.10.06 AEM Torino s.p.a. incorporò
AMGA (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua) Genova s.p.a. e si trasformò in
Iride s.p.a., partecipata al 51% da Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.I., le cui
quote appartengono per metà ciascuno al Comune di Torino ed al Comune di
Genova. Lo stesso 31.10.06 l’attività societaria fu disarticolata in quattro
società controllate al 100% da Iride s.p.a., alle quali, per trasferimento di ramo
di azienda, furono trasferiti gli specifici settori di attività delle due originarie
aziende municipalizzate. Una di queste società è Iride Servizi s.p.a., la quale ha
per oggetto l’attività di “servizi agli enti locali in genere, servizi tecnologici e
facility management”. Alla luce di questo complesso iter societario la Corte di
merito ha inquadrato Iride Servizi tra le società che alla luce della suddetta
normazione costituiscono strumento degli enti locali per la gestione dei servizi.
Ad avviso del giudice dell’appello, AEM Distribuzione non gode
dell’esenzione contributiva riservata dalla legge alle imprese pubbliche,
essendo essa assoggettata alla comune disciplina delle società per azioni.

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

riferite a due periodi dall’agosto 2005 al maggio 2008. L’opposizione è stata

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Pertanto, essa non rientra fra le imprese esonerate dall’applicazione della
cassa integrazione guadagni (art. 3 del d.I.C.P.S. 12.08.47 n. 869 ed artt. 2 della
I. 5.11.68 n. 1115 e 16 della I. 23.07.91 n. 223) ed è tenuta al pagamento della
contribuzione relativa, nonché della contribuzione conseguente per la mobilità
dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione.

delle aziende di pubblici servizi, che, al pari delle aziende pubbliche, non sono
soggette all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (art.
40, n. 2, r.d.l. 4.10.35 n. 1827 ed art. 36 d.P.R. 24.04.57 n. 818), con
conseguente inapplicabilità anche dell’art. 20 del d.l. 25.06.08 n. 112 (conv.
dalla I. 5.08.08 n. 133), che ha stabilito che l’obbligo assicurativo in questione
sia applicato alle dette aziende solo a decorrere dall’1.01.09.
La sentenza impugnata rileva poi che a misura delle sanzioni è stata
correttamente calcolata dall’Istituto ai sensi dell’art. 116 I.n.388/2000.
Avverso questa sentenza con unico atto propongono ricorso per
cassazione, affidato a cinque motivi, AEM Torino Distribuzione s.p.a. ed Iride
s.p.a. Resiste l’INPS con controricorso, in proprio e quale mandatario della SCCI
s.p.a. Non svolge attività difensiva Equitalia Nomos s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, con la denuncia di violazione di plurime
norme di legge e vizio di motivazione, investe le statuizioni della sentenza
impugnata in materia di contribuzione e aliquote CIGO e CIGS e mobilitàNella specie, relativa alla contribuzione dovuta per due periodi
dall’agosto 2005 al maggio 2008, trova applicazione secondo la parte
ricorrente l’art. 35 del d.lgs. n. 448 del 2001 e, pertanto, a differenza che sotto
il vigore della legge n. 142 del 1990 (art. 22), gli enti locali per la gestione di
servizi, reti, impianti e beni non hanno più la facoltà, ma l’obbligo di valersi di
“soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la
partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati” (art. 113 della I.
142, come modificato dall’art. 35 del d.lgs. n. 448), di modo la società di
capitali partecipata assume la funzione di ente strumentale dell’ente locale per

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

AEM Distribuzione per la Corte torinese non rientra neppure nella categoria

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Distribuzione, dunque, rientrerebbe tra le imprese escluse dall’applicazione
delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria, ai sensi
dell’art. 3, c. 1, nel testo vigente, risultante dalle modifiche apportate dall’art.
1 della I. 8.08.72 n. 464 e dall’art. 4, c. 1, della I. 12.07.88 n. 270. Del resto,

economico su cui un soggetto pubblico può esercitare un’influenza dominante,
quale, nella forma del controllo, consegue alla proprietà della maggioranza
della società e il diritto di nominare più della metà dei componenti del
consiglio di amministrazione.
Sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, si denuncia
l’omessa valutazione degli elementi che differenziano le società ricorrenti
rispetto alla normale e generalizzata struttura e disciplina delle S.p.a. di diritto
comune.
Con il secondo motivo, denunciandosi la violazione dell’art.16 commi 1
e 2 della legge 223/91, si rileva che l’accoglimento del precedente mezzo
comporta necessariamente l’accoglimento del secondo motivo, perché la
contribuzione per mobilità è dovuta solo dalle aziende tenute al versamento
della contribuzione CIGO-CIGS.
Il terzo motivo, con la denuncia di violazione dell’art.40 n.2 r.d.l.
1827/35, 20 1.133/08, 2112 cod.civ. , nonché motivazione insufficiente illogica
e contraddittoria, investe le statuizioni sulla contribuzione per disoccupazione.
Si sostiene che alla società dovrebbe riconoscersi natura tale da
escluderla dalla soggezione all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria, ai sensi dell’art, 40, c. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1936, che esonera
dall’assicurazione le aziende pubbliche e, specificamente, le aziende pubbliche
e quelle private che esercitano pubblici servizi. Per queste aziende l’obbligo
della contribuzione per la disoccupazione è vigente solo dal 2.01.09, a seguito
del d.l. 112 del 2008 (conv. dalla legge n. 133 del 2008), che ha abrogato l’art.
40 suddetto ed ha esteso alle “imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli
locali privatizzate ed a capitale misto …” detto obbligo contributivo (art. 20).

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

l’art. 3 del d.lgs. 12.04.06 n. 163 considera impresa pubblica il soggetto

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Per il periodo antecedente al 2.01.09, parte ricorrente pone in rilievo
che per AEM Torino spa (dante causa di AEM Distribuzione) con d.m. 25338
del 1998 era stata riconosciuta la stabilità di impiego ai sensi dell’art 40, n. 2,
del r.d.l. n. 1827 del 1935, che è da ritenere trasmessa ex art. 2112 c.c. alla
società avente causa.

sentenza impugnata una erronea commistione tra la normativa di cui all’art.20
1.133/08 e quella anteriore (art. 40 n.2 r.d.l. 1827/35) affermando che la
società avrebbe titolo all’esenzione soltanto qualora ne avesse già diritto in
base alla situazione anteriore ai 31.12.2008 ed inoltre il personale avesse la
stabilità di impiego; inoltre, la sentenza della Corte di Appello nega la
ricorrenza della stabilità di impiego pur dando atto che la stessa società deriva
per scorporo di ramo d’azienda con il relativo personale ex art. 2112
cod.proc.civ. da precedenti società che garantivano tale stabilità con il CCNL; e
che essa stessa applica l’anteatto CCNL Elettrici\Federelettrica che fornisce
tale garanzia.
Il quarto motivo, con la denuncia di violazione di plurime norme di
legge, si censura la sentenza che ha negato la decontribuzione per CIGO-CIGS e
mobilità pur dando atto che l’INPS aveva esonerato AEM (da cui l’attuale
ricorrente deriva per scorporo di ramo d’azienda) da tali contribuzioni; attesa
la derivazione ex art. 2112 cod.civ., che comporta la continuazione dei rapporti
di lavoro, anche la società ricorrente doveva continuare a fruire dei benefici in
questione.
Con l’ultimo motivo si censura anche la statuizione sulle sanzioni e
somme aggiuntive pretese dall’Istituto previdenziale, rilevando che atteso il
contrasto interpretativo le stesse sanzioni e somme aggiuntive avrebbero
dovuto essere ridotte alla misura minore di cui all’adii comma 15
1.388/2000.
I primi quattro motivi devono essere trattati congiuntamente per la
loro connessione. Infatti, pur vertendo i primi due sulla contribuzione per
CIGO-CGIS e mobilità e il terzo e quarto sul contributo per disoccupazione,

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

Sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, si imputa alla

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assume rilievo comune stabilire, ai fini previdenziali, se la natura privata delle
società per azioni assuma caratteri diversi in presenza della partecipazione
pubblica alla S.p.A. (come nel caso di esercizio di un servizio pubblico locale “in
house”) o dell’influenza dominante che può essere esercitata rispetto ad una

I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione.
Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
Questa Corte, con le sentenze n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 223184,
del 2013, ha già avuto modo di pronunciarsi con riguardo ad analoghe
fattispecie, confermando, con articolate motivazioni, l’orientamento secondo
cui la società partecipata non può identificarsi con “le imprese industriali degli
enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella
quale l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente
attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi altresì escludere, in
mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema
societario, che la mera partecipazione — per maggioranza , ma non totalitaria,
da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo
attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata”.
Questa Corte ha, quindi, affermato, che la forma societaria di diritto
privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita
dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento
giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato
dall’accettazione delle regole del diritto privato. Quindi le società per azione a
partecipazione pubblica vanno escluse dal concetto di “imprese pubbliche” .A
tale orientamento, che si condivide, questa Corte intende dare continuità,
anche in ragione delle argomentazioni di seguito illustrate, che pongono in
evidenza come l’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale
promuova forme e strumenti di natura essenzialmente non autoritativa per la
gestione dei servizi pubblici locali (rispetto alla quale, peraltro, si sta

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

S.p.A. dalla pubblica amministrazioni.

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progressivamente sviluppando una attività, a carattere strumentale, di
costumer care) e di attività di impresa dell’amministrazione pubblica.
Storicamente, può ricordarsi che il fenomeno delle società a
partecipazione pubblica ha visto lo Stato assumere la veste di imprenditore,

anni ’90 alla privatizzazione formale di enti pubblici sino a pervenire a
fenomeni di esternalizzazione di attività dell’amministrazione, al fine di
renderne meno farraginosa l’azione amministrativa (cfr., Cass., S.U., ordinanza
n. 19667 del 2003).
Certo non è senza rilievo l’oggetto di servizio pubblico locale
dell’attività esercitata mediante società di diritto privato, e la partecipazione
pubblica alle stesse, preoccupandosi, tuttavia, il legislatore comunitario e
quello nazionale che non vengano lese le dinamiche della concorrenza nel
mercato e per il mercato, introducendo misure cd. antitrust, misure legislative
di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura,
eliminando barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero
esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, in
generale i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche; misure
per favorire l’apertura del mercato alla concorrenza. garantendo i mercati ed i
soggetti che in essi operano (cfr. Corte cost., sentenza n. 430 del 2007).
Ciò tuttavia, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità
sopra richiamata, non è dirimente ai fini previdenziali in esame, atteso che
proprio il passaggio della gestione dei servizi pubblici locali da soggetti pubblici
(quali le aziende municipalizzate) a soggetti privati, anche se partecipati,
incide sulla disciplina dei rapporti di lavoro in modo significativo, e fa venir
meno le condizioni a cui il legislatore ha connesso l’esclusione dal
pagamento della contribuzione in questione.
Quanto all’indennità di disoccupazione va ricordato che l’art. 40,
comma 1, n. 2, del R.D.L. n. 1827 del 1935, sanciva che non sono soggetti
all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria “gli impiegati,
agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e

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in particolare, o a partire dagli anni trenta del novecento, per poi passare negli

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operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad
essi sia garantita la stabilità d’impiego”.
L’art. 32 della legge n. 264 del 1949, ha poi stabilito, al comma 1,
lettera b), che l’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione era esteso
agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non fosse garantita

L’art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957, nel testo originario, stabiliva che ai
fini dell’applicazione dell’articolo 40, n. 2 , del d.P.R. n. 1827 del 1935 e
dell’art. 32, lettera b), della legge n. 264 del 1949, la sussistenza della stabilità
dell’impiego, quando non risultava da norme regolanti lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici
servizi, era accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro,
con prowedimento del Ministro del lavoro e la previdenza sociale decorrente
a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.
Detto art. 36 è stato modificato dall’art. 20, comma 5, del d.l. n. 112
del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che ha soppresso le parole
“dell’articolo 40, n.2, del dPR n. 1827 del 1935”.
Il medesimo art. 20 del d.l. n. 112 del 2008, al comma 4, ha abrogato
l’art. 40, n. 2 del R.D.L. n. 1827 del 1935, prevedendo (al successivo comma 5)
che l’estensione dell’obbligo assicurativo, di cui al comma 4, si applicava con
effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
L’art. 40 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art.
2, comma 69, lettera c), della legge n. 92 del 2012.
Le richiamate sopravvenienze normative non incidono sulla fattispecie
in esame atteso il periodo di contribuzione in contestazione.
Nessun significato interpretativo può, infatti attribuirsi al d.l. n. 112
del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto, solo con
decorrenza 1° gennaio 2009, l’obbligo del versamento dei contributi per
malattia e maternità nei conforti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici
e degli enti locali, privatizzate ed a capitale misto (art. 20, comma 2). Infatti la

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

la stabilità dell’impiego, senza limite di retribuzione.

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contribuzione disciplinata da tale norma è diversa da quella inerente i titoli
vantati dall’INPS nella presente controversia e non implica “razionalizzazione”
dell’intera materia dell’obbligazione contributiva delle imprese pubbliche,
privatizzate o a capitale misto, ovvero una assimilazione di tali imprese a
qualunque fine previdenziale o assistenziale, dato che, piuttosto, la

malattia a tutte le imprese, comprese quelle privatizzate e a capitale misto (v.,
Cass., sentenza n. 19087 del 2013)
Non è poi fondata la doglianza

con la quale, nel censurare la

statuizione della Corte d’Appello, la ricorrente tende a far derivare l’esonero
della richiesta di contribuzione da un provvedimento emesso dall’Autorità
amministrativa in favore di AEM, in quanto lo stesso dovrebbe ritenersi
produrre effetto esonerativo anche per AEM spa e per le società da essa
derivate, per scorporo ovvero per cessione di ramo d’azienda.
Come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, nel caso di specie,
detto provvedimento di accertamento era legato alla condizione dell’Azienda
esaminata in relazione alla soggettività specifica del datore di lavoro, come
esistente al momento dell’accertamento ed alle condizioni ivi verificate, con
impossibilità di trasferire detto provvedimento in capo ad altri soggetti
economici (Cass., n. 20818 del 2013).
Peraltro, in presenza di trasferimento d’azienda, trova applicazione
l’art. 2112

th che persegue lo scopo di garantire ai lavoratori la conservazione

dei diritti in caso di mutamento dell’imprenditore assicurando la continuità del
rapporto di lavoro nei confronti dell’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed
esistente al momento del trasferimento. È estranea, invece, alla tutela da essa
offerta la garanzia di continuità delle prerogative della struttura aziendale
riconosciute alla parte imprenditoriale dall’autorità amministrativa, atteso che
dette prerogative sono condizionate alla permanenza dei requisiti richiesti
dalla legge per il loro riconoscimento.
Sempre con riguardo al requisito della stabilità dell’impiego, passando
al rilievo attribuito alle disposizioni collettive, come questa Corte ha più volte

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

omogeneità è solo nel senso della estensione dell’obbligo contributivo per la

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affermato, nel giudizio di legittimità le censure relative all’interpretazione di
un contratto o di un accordo collettivo offerta da parte del giudice di merito
possono essere prospettate sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri
legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o contraddittorietà
della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione

alcuna utilità ai fini dell’annullamento di quest’ultima (da ultimo, Cass., n.
14318 del 2013).
La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica richiede una
specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è
realizzata la violazione anzidetta, non potendo le censure risolversi, in
contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera
contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata.
Nella specie la ricorrente si limita a richiamare il CCNL di settore
Elettrici/Federelettrica, citato dalla Corte d’Appello quale elemento preso in
esame con il DM 25338/98, senza articolare la censura come richiesto dalla
giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. La Corte d’Appello, peraltro,
dava atto di non poter accedere alla tesi della ricorrente di estensione
dell’esonero per il riconoscimento della stabilità di impiego in forza del
Contratto Elettrici/Federelettrica, ma rilevava che il provvedimento in
questione era stato emesso in favore di un soggetto rispondente al momento
della domanda ai requisiti richiesti, la cui efficacia non poteva essere estesa
alle diverse figure societarie che nel tempo si erano succedute.
Ugualmente infondata appare l’ultima doglianza relativa alla richiesta
applicazione dell’art. 116 commi 8 e 15 1.388/2000, invocata dalla parte sul
rilievo dell’esistenza di un contrasto interpretativo. Il citato comma 15 pone
come premessa, per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8, in
presenza di tali incertezze, l’integrale pagamento dei contributi e dei premi
dovuti: circostanza che non risulta essersi verificata nel caso di specie.
Sussistono le condizioni per compensare tra le parti costituite le spese
di giudizio in ragione della complessità delle questioni sottoposte all’esame

ricorso 3279/12 — udienza 15 ottobre 2013

proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste

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della Corte, su cui solo di recente si è formato un orientamento della
giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese del

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Così deciso in Roma il 156ari-TU9
Il Presidente estensore

presente giudizio.

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