Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27443 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 01/12/2020), n.27443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17666-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

58, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO DI SEGNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO VENERUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2841/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.R. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di accertamento emesso in relazione all’anno di imposta 2011 con il quale veniva contestato un maggiore reddito- elevandolo da Euro 3.449 ad Euro 231.164 – ai fini Irpef e relative addizionali ai sensi della disciplina dell’accertamento redditometrico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso rilevando che la contribuente aveva provato che il finanziamento della spesa era avvenuto con denaro provento di un mutuo.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania rigettava l’appello ritenendo che fosse sufficiente ai fini della superamento della presunzione del maggior reddito accertato sinteticamente la sola prova della disponibilità di redditi esenti o soggetti alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati.

5. Avverso la sentenza della CTR Agenzia delle Entrate srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso e memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si argomenta che la CTR abbia errato nell’affermare che l’onere della prova contraria dell’accertamento sintetico fornita dal contribuente fosse da ritenersi assolto con la semplice dimostrazione della disponibilità della somma senza tener conto della loro destinazione.

2.1 Il motivo è fondato.

2.2 L’art. 38, comma 4, nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia prevede che “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.”.

2.3 Questa Corte in tema di delimitazione dei confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ha ripetutamente affermato che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455/16, 25104/148895/2014, 26321/2016, 7389/2018).

2.4 I giudici di seconde cure nell’affermare che “l’onere dimostrativo del contribuente deve riguardare la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati” omettendo di valutare altri elementi quali la durata e la continuità del possesso dei redditi, non hanno fatto buon governo dei principi di maggiore pregnanza probatoria espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata.

3 Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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