Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27442 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13024/2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ncorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico -, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3418/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

9/04/2013, depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da S.M. ed ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 e la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2006 e la condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni non percepite dalla data di risoluzione del rapporto.

La Corte territoriale ha ritenuto che la disciplina normativa richiamata era esclusiva/alternativa rispetto a quella del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e non aggiuntiva rispetto a quella generale prevista da tale articolo. Che, per le imprese operanti nel settore dei servizi postali, era stata prevista un’autonoma possibilità di stipula di contratti a tempo determinato all’interno di limiti quantitativi e temporali stabiliti dalla norma.

Che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 214/2009, aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla norma in questione e che l’adozione dell’art. 2, comma 1 D.Lgs. cit., perseguiva uno scopo distinto da quello di garantire l’attuazione dell’accordo quadro nell’ordinamento nazionale, non contrastante con il punto 8, n. 3 dell’accordo recepito nella Direttiva 1999/70.

Con riguardo all’eccezione di avvenuta violazione dei limiti quantitativi stabiliti per le assunzioni a tempo determinato (clausola di contingentamento nella misura del 15%), il giudice del gravame ha rilevato che, nel caso concreto, la società Poste aveva prodotto prospetti di contingentamento, che evidenziavano l’avvenuto rispetto della quota del 15% di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e che il contenuto di tale documentazione non era stato specificatamente contestato nel merito da parte dell’appellante.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’art. 2697 c.c. (mancata prova del rispetto del limite percentuale di assunzioni a termine indicato nella richiamata disposizione superamento del 15% di assunzioni a termine dell’anno) – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. (superamento del limite percentuale suddetto e mancata comunicazione alle 00.SS. di categoria).

Sostiene il S. che nel ricorso aveva contestato la violazione della norma in esame, eccependo il superamento del limite percentuale massimo, e che il giudice di primo grado si era limitato ad affermare che la società Poste Italiane aveva dimostrato di avere rispettato il limite fissato e che il motivo veniva riproposto nell’atto di appello, ove si specificava che il documento prodotto da controparte era assolutamente inidoneo a fornire la prova del mancato superamento della clausola di contingentamento, attesa la sua provenienza di parte e perchè redatto in assenza di contraddittorio, privo della vidimazione e delle attestazioni provenienti dagli enti pubblici preposti per legge a conferire allo stesso giuridica validità in sede di valutazione delle prove.

Assume la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in relazione alla circostanza, ribadita in appello, della mancata osservanza della clausola di contingentamento, non avendo la Corte territoriale indicato la prova dalla quale era stato desunto il rispetto della percentuale di legge.

Aggiunge che la percentuale degli assunti è calcolata sul totale dei dipendenti di Poste, compresi coloro che sono addetti ai servizi finanziari, i quadri aziendali, i dirigenti, laddove il D.Lgs. n. 261 del 1999, definisce il servizio postale universale come quello inerente la raccolta il trasporto lo smistamento e la distribuzione degli invii postali, onde, rispetto a tale diverso quadro di riferimento gli assunti a termine superano la percentuale di legge, calcolata considerando soltanto tale numero di dipendenti.

Con il secondo motivo, è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la pronunzia avrebbe omesso di valutare le censure contenute negli atti difensivi. Ribadisce il ricorrente la assoluta inidoneità probatoria dei documenti prodotti dalla società, che avrebbe dovuto, invece, richiamare a fondamento delle proprie allegazioni sul punto documentazione risultante presso gli uffici pubblici preposti, deputati per legge a conferire agli stessi autenticità. Con il terzo motivo, viene lamentato error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. ed all’art. 118 disp. att. c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento – insufficiente ed incongrua esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) ritenendo che le apodittiche affermazioni contenute nella sentenza gravata in ordine al rispetto della clausola in questione non sia accompagnata da alcuna argomentazione logico giuridica e da alcun richiamo a disposizioni di legge che facciano propendere per la soluzione adottata.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte nell’esaminare un procedimento del tutto analogo al presente (cfr. Cass. 4 gennaio 2016 n. 3) ha, condivisibilmente affermato che “il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non pone problemi interpretativi laddove prevede la possibilità, per le imprese concessionarie di servizi postali, di stipulare contratti a termine, con i limiti e nei periodi ivi previsti, a prescindere dal ricorrere delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e senza la necessità di indicare, in sede di stipulazione del contratto, le ragioni obiettive che giustifichino l’apposizione del termine. La piena legittimità della norma in esame è stata ritenuta sia in considerazione della ratio legis, che è manifestamente quella di favorire una parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste con riguardo alla possibilità di ricorrere nello specifico settore all’apposizione del termine, indipendentemente dalla puntuale indicazione delle ragioni giustificatrici di tale apposizione (cfr. Cass. 11.7.2012 n. 11659, Cass. 26.7.2012 n. 13221), che con riferimento all’assenza di violazione dei principi di cui agli artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo stato osservato che la norma censurata si limita a richiedere, per la stipula dei contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già l’indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una durata massima e di una quota percentuale dell’organico complessivo), per cui il giudice ben può esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza in concreto di tutti gli elementi di tale dettagliata fattispecie legale. La disposizione in esame è stata considerata pienamente conforme all’ordinamento comunitario, posto che, come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata, essa trova il proprio fondamento e la propria giustificazione nella direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio e tale impostazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, che, nell’ ordinanza in data 11 novembre 2010, ha valorizzato, ai fini della propria statuizione, l’assunto che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis, era finalizzata a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l’attuazione della direttiva 1997/67/CE (in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali), con particolare riferimento allo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio, ossia ad uno scopo distinto da quello dell’attuazione dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001” (cfr. ora anche Cass. s.u. n. 11374 del 2016 ed altre successive in termini).

Con specifico riguardo alla denunciata adozione di un parametro erroneo ai fini della valutazione del rispetto della percentuale del 15%, le citate pronunce hanno evidenziato che “nulla la norma dispone in relazione alla tipologia delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzione a termine e che una tale limitazione è estranea anche alle motivazioni adottate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214 del 2009. In tale pronuncia, premesso che la disposizione in esame costituisce la tipizzazione legislativa di un’ipotesi di valida apposizione del termine, il giudice delle leggi ha affermato che tale valutazione, preventiva e astratta, non è manifestamente irragionevole, atteso che la garanzia alle imprese in questione, nei limiti percentuali previsti, di una sicura flessibilità dell’organico, è direttamente funzionale all’onere gravante sulle imprese stesse di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, nonchè la realizzazione e l’esercizio della rete postale pubblica i quali costituiscono attività di preminente interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 (Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio). Il giudice delle leggi ha escluso la sussistenza di un profilo di incostituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, rispetto ai principi di cui all’art. 3 Cost., avendo ritenuto non manifestamente irragionevole che, ad imprese tenute per legge all’adempimento di simili oneri sia riconosciuta una certa flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a tempo determinato. E ciò è tanto più valido in quanto il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nell’imporre alle aziende di comunicare ai sindacati le richieste di assunzione a termine, prevede un meccanismo di trasparenza che agevola il controllo circa l’effettiva osservanza, da parte datoriale, dei limiti posti dalla norma”.

Inoltre la evidenziata mancanza di ogni limitazione rispetto alle funzioni svolte dai dipendenti a termine assunti ai sensi della norma in questione comporta la utilizzabilità di analogo criterio in ordine alla composizione dell’organico da prendere in esame ai fini del raffronto numerico utile al computo della percentuale da rispettare. Ciò in ragione della esigenza di omogeneità dei termini del raffronto stesso. Con riguardo poi alla dedotta violazione delle regole processuali e del principio di ripartizione dell’onere della prova, va ribadito, conformemente alle pronunce già richiamate (in particolare Cass. n. 5 del 2016 cit.), che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale la prova del rispetto del limite della percentuale di contingentamento grava sulla società, tenuta all’osservanza della relativa clausola, ritenendo, tuttavia, che, nel caso concreto, a fronte della produzione di documentazione da parte della società, oneratane, andasse fatta applicazione della regola processuale secondo la quale, nel processo civile (così come nel rito del lavoro) non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte (Cass. 4 dicembre 2007 n. 25269). E nella specie la contestazione è sta ritenuta genericamente effettuata, senza che validamente sia stato prospettato tempestivamente alcun rilievo relativo all’efficacia e validità probatoria del prospetto indicato ed allegato dalla società, che, oltre al numero dei lavoratori assunti a termine nel periodo di riferimento, indicava il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, e recava in calce la sottoscrizione del dirigente, che ne attestava la conformità ai dati risultanti dalle emergenze contabili della società, sulla base degli elementi e degli elaborati forniti dalle competenti strutture aziendali.

Le censure formulate in appello con riguardo alla valutazione compiuta dal primo giudice sono riportate senza precisare il carattere di decisività delle circostanze dedotte e dei rilievi svolti in ordine alla rilevanza dei dati acquisiti agli atti di causa, ritenuti dal giudice del gravame inidonei a scalfire i dati probatori rilevanti evidenziati dal giudice di primo grado, in ragione della mancanza di ogni attinenza con le ragioni della decisione impugnata, che aveva invece ritenuto la genericità della contestazioni”.

In merito al vizio motivazionale dedotto, deve, infine, rilevarsi che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 e che, pertanto, trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”. Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, alla stregua di quanto osservato in ordine all’applicazione dei parametri di raffronto per la valutazione del limite percentuale di legge e considerato che la motivazione espressa al riguardo non è assente o meramente apparente e che neanche gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

La citata sentenza n. 8053 del 2014 delle sezioni unite di questa Corte ha chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. cit.). Il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può, dunque, identificarsi con il difettoso esame dei parametri in base ai quali è stata condotta la valutazione del giudice di merito ai fini del giudizio sulla legittimità del ricorso all’apposizione del termine al contratto.

Alla stregua di tutte tali considerazioni e considerato che anche la doglianza di cui all’ultimo motivo costituisce una replica di quelle prospettate nei precedenti motivi, deve ribadirsi al riguardo che la pronunzia gravata non è sorretta, come prospetta il ricorrente, da una motivazione meramente apparente, ma si fonda su una disamina della documentazione prodotta.

In conclusione, per le ragioni su esposte, il ricorso manifestamente infondato deve essere rigettato e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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