Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27442 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27442 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 30528-2007 proposto da:
INTESA SANPAOLO S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato
GENTILI AURELIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

2758

contro

ISVEIMER

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

DELL’ITALIA MERIDIONALE – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in

Data pubblicazione: 09/12/2013

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50,
presso lo studio dell’avvocato STUDIO NAPOLITANO
SALVATORI, rappresentata e difesa dagli avvocati
ABIGNENTE ANGELO, MARTANO ALFREDO, giusta delega in

– controri corrente nonchè contro

GUERRIERO ROSA C.F. GRRR5052342F839Z;
– intimata –

sul ricorso 30738-2007 proposto da:
GUERRIERO ROSA C.F. GRRRS052B42F839Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo
studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato
GENTILI AURELIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega
in atti;
– controri corrente nonchè contro

atti;

-

ISVEIMER

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

DELL’ITALIA MERIDIONALE – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

sul ricorso 846-2008 proposto da:
GUERRIERO ROSA C.F. GRRRS052B42F839Z, elettivamente

studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che
10 rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato
GENTILI AURELIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega
in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale nonchè contro

ISVEIMER

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

DELL’ITALIA MERIDIONALE – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –

sul ricorso 5106-2008 proposto da:
ISVEIMER

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

DELL’ITALIA MERIDIONALE – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50,
presso lo studio dell’avvocato STUDIO NAPOLITANO
SALVATORI, rappresentata e difesa dagli avvocati
ABIGNENTE ANGELO, MARTANO ALFREDO, giusta delega in
atti;

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell’avvocato
GENTILI AURELIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega
in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

GUERRIERO ROSA C.F. GRRRS052B42F839Z;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1923/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 10/05/2007 R.G.N. 3734/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato MARTANO ALFREDO;
udito l’Avvocato MARSIGLIA GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per: l)

– contrari corrente e ricorrente incidentale –

R.G. 30528/2007, rigetto INTESA; 2) R.G. 30738/2007,
inammissibile incidentale ISVEIMER; 3) R.G. 846/2008,
rigetto ricorso GUERRIERO ROSA; 4) R.G. 5106/2008,

inammissibile condizionato GUERRIERO ROSA.

FATTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, Guerriero Rosa,
dipendente dell’Isveimer s.p.a., premesso di essere stata licenziata con
lettera in data 11.1.99 in esecuzione dell’accordo 20/3/97, nell’ambito di una
procedura ex lege n. 223 del 1991, e che, in base al predetto accordo,
avrebbe dovuto essere assunta dal Banco Napoli s.p.a., rientrando tra i
dipendenti privi copertura previdenziale,. non avendo maturato 15 anni di
iscrizione al Fondo di Previdenza, lamentava che ciò nonostante non era

stata assunta. Precisava che l’Isveimer nel disporre il licenziamento
non aveva tenuto conto dei criteri di scelta previsti dalla L. n. 223 del 1991 e
non aveva espletato compiutamente la procedura di cui alla L. n. 223 del
1991, essendone stata contestata la regolarità da parte della Direzione
Provinciale del lavoro.
Tutto ciò premesso la Guerriero, deducendo con varie argomentazioni in
fatto e in diritto l’illegittimità o inefficacia del licenziamento impugnato,
chiedeva, in via principale, che fosse dichiarato l’inadempimento di Banco di
Napoli s.p.a. all’obbligo di assunzione ed il conseguente diritto di essa
ricorrente ad essere assunta alle dipendenze del Banco di Napoli dalla data
del 1.1.99 con il grado ricoperto presso l’Isveimer e l’avvenuta costituzione
del rapporto di lavoro con condanna del Banco al risarcimento del danno pari
a tutte le retribuzioni maturate dal 1°.1.99 fino alla immissione in servizio; in
via subordinata, la condanna del Banco di Napoli al risarcimento del danno
pari ad euro 962.316.000,00 ( l’ultimo stipendio moltiplicato per 18 anni); in
via ulteriormente gradata, dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimato
in data 1°.1.99 dall’isveimer con reintegra e risarcimento del danno e tutte le
conseguenze di cui allo Statuto dei Lavoratori.
L’adito giudice rigettava il ricorso.
Tale decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Napoli, con
sentenza del 10 maggio 2007, che, in parziale accoglimento del gravame
interposto dalla Guerriero, condannava Intesa Sanpaolo Imi s.p.a. ( già
Banco di Napoli s.p.a. ) al risarcimento del danno per la mancata assunzione
della ricorrente, liquidato nella somma pari al trattamento economico del
livello retributivo iniziale dell’area di appartenenza, come previsto
dall’accordo 6.3.1997, dalla data del licenziamento alla data della pronuncia
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate.
Rigettava nel resto la domanda.
1

Ad avviso della Corte dal verbale di accordo sindacale del 6.3.1997 non
derivava una mera disponibilità all’assunzione dei 52 lavoratori lsveimer non
inquadrati nelle categorie direttive e privi di copertura previdenziale, bensì,
alla luce di una interpretazione condotta secondo i canoni di cui agli art. 1362
e ss c.c. ( non limitata al senso letterale delle parole, insufficiente alla
identificazione della volontà delle parti, ma tenendo conto anche del
comportamento tenuto successivamente dalle parti) un vero e proprio
impegno del Banco a detta assunzione sottoposto alla sola condizione

dell’autorizzazione del consiglio di amministrazione, intervenuta in data
14.3.1997. La Corte precisava che la vicenda andava inquadrata nella
fattispecie in cui ci si obbliga, con accordo sindacale, ad assumere ex novo
lavoratori dipendenti di un’altra azienda. Specificava che il Banco di Napoli
non aveva adempiuto all’obbligo di assumere la Guerriero e che da tale
inadempimento non poteva farsi derivare la costituzione del rapporto di
lavoro, come chiesto in via principale dalla lavoratrice, mancando gli elementi
essenziali del contratto di lavoro quali le mansioni, bensì solo il risarcimento
del danno da commisurare alle retribuzioni previste per il livello retributivo
iniziale dell’area di appartenenza della Guerriero ( terzo livello retributivo, 2°
area di appartenenza).
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a.
(incorporante la Sanpaolo IMI s.p.a.) con cinque motivi.
Resistono con controricorso Guerriero Rosa e l’Isveimer s.p.a. in
liquidazione.
La Guerriero propone, altresì, ricorso incidentale condizionato illustrato da
memoria ex art. 378 c.p.c., cui resistono con controricorso Intesa Sanpaolo
s.p.a. e l’Isveimer s.p.a. in liquidazione che propone, a sua volta, ricorso
incidentale condizionato illustrato da memoria.
La Guerriero impugna, a sua volta, la decisione della Corte di appello con
ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso Intesa
Sanpaolo s. p. a..
L’Isveimer s.p.a. in liquidazione è rimasta intimata.
DIRITTO
Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi trattandosi di
impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
E’ anche il caso di precisare che questa Corte ha già avuto modo di
pronunciarsi su un ricorso uguale a quello qui proposto in via principale da
Intesa Sanpaolo ( cfr. Cass. n. 24482 dell’I 1 ottobre 2011) ed a tale
2

decisione il Collegio ritiene di aderire anche in considerazione del fatto che
non è stato addotto alcun argomento idoneo a modificare le motivazioni già
espresse nel menzionato precedente.
Osserva al Corte che con il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso
principale, Intesa Sanpaolo s.p.a., denunciando omessa e/o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo per il giudizio implicante violazione e falsa
applicazione degli artt. 1321, 1362 e ss., 1321 e 1362 e ss. c.c. oltre che
omessa e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce,

sotto vari profili, la erronea interpretazione, da parte del Giudice a quo,
dell’accordo 6 marzo 1997 e l’inesistenza di un obbligo giuridico del Banco di
Napoli ad assumere i 52 lavoratori compresi nell’elenco inviato dall’Isveimer
in esecuzione di detto verbale sindacale.
Con il secondo ed il quinto motivo la società ricorrente, denunciando
violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5, nonché
dell’art. 1218 c.c. sostiene che le intese o accordi, “con i quali nella trattativa
sulla mobilità si organizza e regola l’intera fenomenologia”, sarebbero atti
politici, programmatici o di gestione a carattere endoprocedimentale privi di
natura negoziale.
Tutti i motivi sono infondati.
Invero, la Corte territoriale, dopo avere osservato che era stata concordata
l’assunzione di 52 dipendenti dell’Isveimer da parte del Banco di Napoli e
dopo avere rimarcato come fosse inéontestato che la Guerriero era stata
inclusa nell’elenco di tali dipendenti, si è diffusamente soffermata sul valore
giuridico dell’accordo del 6 marzo 1997, indicando gli indici ermeneutici – artt.
1362 e segg. c.c. – utilizzati per interpretare l’accordo “non limitandosi al
senso letterale delle parole”, ma indagando quale fosse stata la reale
intenzione delle parti. In questa operazione interpretativa ha tenuto a dare
atto che l’accordo conteneva l’espressione “disponibilità a considerare
l’assunzione”, rilevando che in esso si leggevano altre espressioni letterali
incompatibili con la natura meramente “politica” dell’accordo ed aventi un
preciso e chiaro contenuto giuridico. Tali espressioni letterali sono state
individuate in quelle riguardanti:
a) il numero massimo dei dipendenti interessati e quindi l’ambito numerico
della platea dei destinatari;
b) la specificazione delle categorie di lavoratori destinatari del passaggio alle
dipendenze del Banco: personale non direttivo e privo di copertura del fondo
3

di previdenza aziendale che non avesse già goduto di altre misure di
accompagnamento all’esodo;
e) la data, in via di previsione, “in cui potranno essere assunti tali 52
dipendenti ISVEIMER in concomitanza allo scopo manifestato
dalla capogruppo Banco di Napoli, vale a dire rimpiazzare dipendenti
del Banco stesso esodati secondo il piano di esodo in corso, con indicazione
di due diversi scaglioni, ciascuno formato da una metà dei 52”;

d) il regime giuridico delle assunzioni con indicazione anche dei livelli
retributivi e con l’espressa affermazione “che si tratterà di assunzione ex
novo”, con l’indicazione ulteriore che il Banco avrebbe tenuto conto della
circostanza che si trattava di personale già sperimentato presso
l’ISVEIMER”.
Chiarisce la Corte che “se davvero si fosse trattato di una “mera disponibilità
a considerare”, in questo caso, il direttore generale del Banco di Napoli non
avrebbe aggiunto tutti gli elementi della fattispecie, numero massimo,
caratteristiche dei dipendenti, regime giuridico e così via e sarebbe stato, se
mai rinviato ad altro incontro l’esame del contenuto giuridico
dell’assunzione”.
Tantomeno poi sarebbe stata necessaria la ratifica del consiglio di
amministrazione del Banco, pacificamente intervenuta in data
14/3/1997, se l’accordo non avesse previsto un obbligo da assumere.
Coerentemente, pertanto, con incensurabile motivazione, la sentenza
impugnata afferma che “complessivamente il testo considerato appare
contenere un vero e proprio impegno del Banco sottoposto alla sola
condizione, ovviamente, dell’autorizzazione del Consiglio di
amministrazione”.
La decisione specifica poi le vicende successive che hanno confermato in
pieno l’interpretazione dell’accordo, ratificato dal Consiglio di
amministrazione in data 14.3.1997, e cioè, tra l’altro:
a) l’accordo 20.3.1997 tra ISVEIMER e Sindacati ove all’art. 3 si
prevede testualmente: “i licenziamenti nel rispetto delle forme
previste dalla legge, saranno intimati entro il tempo massimo di 180 giorni
dalla chiusura della procedura ex art. 223/91. Resta peraltro convenuto che
le modalità di esodo del personale ad oggi privo di copertura previdenziale,
in esubero rispetto all’organico descritto in premessa, verranno determinale
come previsto dal verbale della riunione tenuta il 6.3.1997 presso la
Direzione Generale del Banco di Napoli fra il Direttore generale del Banco di
4

Napoli, Prof. Pepe, i liquidatori ISVEIMER e le organizzazioni sindacali FABI,
FALCRL FIBA, FISAC, UIB, verbale che si allega come parte integrante del
presente accordo”;
b) l’avvenuta trasmissione, da parte dell’ISVEIMER, dell’elenco dei
52 lavoratori al Banco di Napoli;
c) l’accordo sindacale 26/3/1998, che richiama l’accordo 20/3/1997 e
ribadisce il diritto del personale esodato ad ottenere il trattamento

pensionistico nella misura maturata ai sensi del regolamento ISVEIMER,
affermando che la norma ha trovato esecuzione nei confronti di tutto il
personale esodato, sicché – ne conseguiva, a contrario – “per il personale
privo di copertura previdenziale le parti considerano il passaggio alle
dipendenze del Banco”;
d) la lettera di apertura della procedura di mobilità, a norma della ex lege n.
223 del 1991, art. 4, comma 3, ove si afferma testualmente, dopo il richiamo,
ancora una volta, all’accordo 20/3/97, contenente come allegato il verbale
6/3/1997, che: “a seguito di tale accordo, l’organico si è ridotto da 241 unità a
126; per 52 dei dipendenti rimasti in servizio è tuttavia prevista l’assunzione
da parte del Banco di Napoli, in esecuzione degli accordi stipulati tra le
OOSS, l’ISVEIMER ed il Banco di Napoli”; analoga informazione viene diretta
in data 19.10.98 ai sindacati dei dirigenti.
e) il verbale di accordo sindacale 10.12.98, ove si ribadisce quanto detto
nella informativa circa i 52 dipendenti per i quali è prevista l’assunzione
presso il Banco;
f) il documentato colloquio intervenuto tra la Guerriero con il dott. Attanasio
del Banco di Napoli;
g)

la lettera di licenziamento del 16.12.98 di risoluzione del

rapporto di lavoro, ove si fa riferimento all’art. 3, 2° capoverso dell’accordo
20.3.1997 intervenuto tra ISVEIMER e RSA, vale a dire proprio al contenuto
del verbale 6.3.1997 facente parte integrante dell’accordo 20.3.1997.
In definitiva, la Corte ha ampiamente motivato la decisione mentre, al
contrario, Intesa Sanpaolo S.p.A. ha riproposto la propria interpretazione
senza riuscire con essa ad inficiare l’iter argomentativo della sentenza, non
indicando le ragioni, per cui la Corte avrebbe disatteso i canoni ermeneutici
utilizzati per pervenire alle sue conclusioni, così come richiesto dalla
costante giurisprudenza, allorché sia censurata in sede di legittimità
l’interpretazione delle clausole contrattuali per violazione delle norme
sull’interpretazione (Cass. 22 agosto 2002 n. 12366).
5

Con il secondo e quinto motivo Intesa Sanpaolo censura la sentenza
per violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 5.
La società ricorrente sostiene che le intese o gli accordi, “con i
quali nella trattativa sulla mobilità si organizza e regola l’intera
fenomenologia”, sono atti politici, programmatici o di gestione che non
avrebbero natura negoziale. Al riguardo la ricorrente cita giurisprudenza di
questa Corte sulla natura endoprocedimentale e non negoziale delle intese

predette.
Detti riferimenti giurisprudenziali non si attagliano, tuttavia, alla fattispecie in
oggetto perché si riferiscono alle intese tra la società che intende procedere
ai licenziamenti collettivi ed i sindacati dei lavoratori destinatari della
procedura di riduzione del personale. Con la locuzione “effetti
endoprocedimentali” – si è opportunamente e correttamente puntualizzato – si
vuole sottolineare che tali intese si inseriscono nella procedura e si svolgono
nell’ambito di un libero confronto tra l’imprenditore, che intende procedere a
licenziamenti collettivi, ed il sindacato al fine di trovare un accordo che
risolva in tutto o in parte il problema delle eccedenze.
Nel caso in esame, il Banco di Napoli, che non è il datore di
lavoro, non doveva operare alcun licenziamento: quale capo gruppo è
intervenuta con l’accordo del 6.3.97 per garantire una soluzione alternativa ai
licenziamenti con il passaggio al Banco di 52 dipendenti privi di copertura
assicurativa.
Il Banco di Napoli quindi era terzo rispetto al soggetto che stava
attuando i licenziamenti pur facendo parte l’Isveimer e il Banco
dello stesso gruppo societario.
La Corte d’Appello di Napoli ha perciò affermato che: “nulla evidentemente,
impediva al Banco di assumere obblighi circoscritti a sole 52 unità lavorative
prive della copertura previdenziale del fondo Isveimer, soprattutto
considerato, la conclusione del piano di esito complessivo dei dipendenti del
Banco menzionato nell’accordo stesso”.
Coerentemente la Corte partenopea ha concluso che la vicenda andava
piuttosto attratta “alla fattispecie del passaggio di cantiere in cui appunto si
assume, con accordo sindacale, un impegno ad assumere ex novo lavoratori
dipendenti di un’altra azienda”.
Ciò porta a ritenere che è altresì privo di pregio anche il quinto motivo di
gravame nel quale la ricorrente – riportando ancora la giurisprudenza in tema
di effetti endoprocedimentali delle intese raggiunte all’esito di una procedura
6

ex lege n. 223 del 1991 – sostiene che se dette intese non contengono
obblighi giuridici, deve escludersi la responsabilità per inadempimento del
Banco di Napoli e quindi il risarcimento del danno.
La Corte ha correttamente motivato sull’infondatezza dell’assunto
dell’inesistenza di un obbligo giuridico e quindi ha giustamente dichiarato la
responsabilità del Banco di Napoli.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei ricorsi incidentali

condizionati.
Passando all’esame del ricorso proposto dalla Guerriero si osserva che con
l’unico motivo viene dedotta violazione a falsa applicazione dell’art. 1223 c.c.
in quanto la Corte di merito erroneamente aveva limitato il risarcimento del
danno liquidato alla ricorrente dalla data del licenziamento a quello della
pronuncia della sentenza, escludendo il risarcimento per il periodo dalla data
della decisione a quello del raggiungimento dell’età pensionabile da parte
della lavoratrice (come richiesto nel ricorso introduttivo). In effetti il
risarcimento doveva essere esteso a tutto il periodo in cui sarebbe durato
l’inadempimento del Banco all’obbligo di assunzione e, dunque, fino
all’assunzione ovvero al raggiungimento dell’età pensionabile.
Il motivo è infondato.
Vale ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è stato
affermato – in fattispecie in cui veniva valutato l’inadempimento del datore di
lavoro all’obbligo di assunzione del lavoratore ( nella materia delle assunzioni
obbligatorie) assimilabili al caso in esame — che ” il danno da liquidare ex
artt. 1226 e 1227 c.c., in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso
di assunzione deve essere liquidato sino alla pronuncia di secondo grado”
(Cass. n. 488 del 13.1.2009; Cass. n. 5766 del 20.4.2002; Cass. n. 11877
del 23.11.1998; vedi anche Cass. n. 11953 del 1995, in una fattispecie
analoga a quella in esame, in cui è stato rilevato che la determinazione del
danno “….non può prescindere dalla considerazione della condotta tenuta
dal lavoratore medesimo, al fine di valutare adeguatamente quanta parte di
tale pregiudizio costui avrebbe potuto evitare, ricercando con l’ordinaria
diligenza un’altra occupazione (cfr., ex plurimis, Cass. 14 novembre 1985 n.
5577; 17 gennaio 1986 n. 313; 3 marzo 1987 n. 2246; 5 marzo 1987 n. 2353;
13 giugno 1987 n. 5225; 16 marzo 1988 n. 2465; 22 ottobre 1992 n.
11527)”).
Ed infatti, è stato osservato che per il periodo successivo alla sentenza
manca il requisito dell’attualità e della certezza della proiezione nel futuro
7

dell’evento lesivo rappresentato non solo dall’inadempimento del datore di
lavoro ma anche dalla permanenza dello stato di non occupazione, che può
cessare anche per eventi diversi dalla assunzione ad opera del datore di
lavoro obbligato. Ed invero, una sentenza di condanna non limitata alla
pronuncia di secondo grado ma estesa fino alla effettiva assunzione da parte
del datore di lavoro renderebbe la quantificazione del danno insensibile a
qualunque fatto sopravvenuto, diverso dall’assunzione, che pur potrebbe

Pertanto, anche il ricorso proposto dalla Guerriero va rigettato.
L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà
dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale di Intesa Sanpaolo s.p.a.
e quello incidentale di Guerriero Rosa e dichiara assorbiti í ricorsi incidentali
condizionati; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

valere ad eliminare la permanenza del detto danno.

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