Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27442 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 01/12/2020), n.27442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17531-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

SIRACUSA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato

SIMONE BECCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

MAIORANA;

– ricorrente –

Contro

S.G., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 849/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa avverso l’intimazione di pagamento, notificata in data 14/01/2011, riferita ad una cartella di pagamento concernente l’Irpef per l’anno di imposta 1994.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto della regolare notifica della cartella di pagamento e del mancato decorso del termine prescrizionale.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo che, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, andava applicata la prescrizione breve quinquennale e non quella ordinaria decennale.

5. Avverso la sentenza della CTR Riscossioni Sicilia spa (già Serit spa) ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate non si sono costituiti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni denuncia la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver applicato la CTR il regime ordinario di prescrizione decennale anche in seguito all’intervento delle Sezioni Unite.

2. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.

2.1 La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, richiamata nell’impugnata sentenza, ha affermato che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo “.

2.3 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l’allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest’ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

2.4 Orbene l’impugnata sentenza ha ritenuto sussistente tout court la prescrizione breve quinquennale per l’intero credito tributario. Tale termine prescrizionale deve ritenersi correttamente applicato per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4).

2.5 E’ pacifico che l’intimazione di pagamento si riferisce a cartella per tributi Irpef.

2.7 Tale imposta diretta come insegna questa Corte (cfr Cass.n. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass. n. 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), per “tutto ciò che periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

2.8 L’obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell’anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.

2.9 Orbene, posto che nel giudizio di merito risulta accertato che il primo atto interruttivo della cartella di pagamento, notificata in data 12/6/2001, è costituito dall’intimazione di pagamento la cui notifica è del 12/1/2011, sono da considerare prescritti, per decorso del termine quinquennale, solo i solo i crediti per sanzioni ed interessi maturati anteriormente 12.1.2006.

3. In conclusione il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Regione Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Regione Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

 

 

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