Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27441 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18799/2016 proposto da:

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell’avvocato Gianni

Saverio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento Società (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in persona del

curatore Dott. M.D., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Francesco Denza n. 27, presso lo studio dell’avvocato Piperno

Paolo Davide, rappresento e difeso dall’avvocato Cerolini Paolo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1612/2015 del TRIBUNALE di FERMO, del

26/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Fermo del 26 giugno 2016, la quale ha respinto l’opposizione proposta avverso lo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., relativa a credito vantato per saldo debitore di conto corrente.

Il tribunale ha rigettato l’opposizione condividendo la valutazione del g.d., secondo cui manca la data certa ai documenti prodotti, ritenendo che essi siano stati depositati in fotocopia, onde, sebbene rechino “a vista” il timbro postale, ai fini della attestazione della data certa, la natura di fotocopie impedisce di accertare se il timbro faccia corpo con la lettera, oppure sia stato frutto di un fotomontaggio, sia pure per mera comodità ed in buona fede.

Resiste la curatela del fallimento con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e della disciplina del processo telematico, in quanto la banca ebbe a depositare con tale modalità i documenti, dunque mediante la loro scannerizzazione; peraltro, in corso del giudizio di opposizione essa chiese di depositare gli originali, proprio al fine di consentirne la verifica di conformità: ma il giudice respinse la richiesta, reputando il deposito superfluo, per non essere stati documenti, nella loro conformità agli originali, mai contestati dal controparte.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., avendo il tribunale ritenuto interminato il quantum dovuto, senza esaminare la ricca documentazione contrattuale, gli estratti notarili, le richieste di affidamento, gli estratti di conto corrente:documenti tutti da cui scaturiva la prova piena dell’entità della somma pretesa.

2. – Il primo motivo è fondato.

E’ ammesso da entrambe le parti che non vi fu contestazione della conformità delle fotocopie agli originali e che il giudice del merito respinse la richiesta di deposito dei secondi, secondo il meccanismo ex art. 2719 c.c..

Ed invero – a parte ogni questione circa le modalità di deposito iniziale dei documenti in giudizio da parte della banca – la menzionata norma esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte dalla parte in giudizio, perchè questa sia onerata della produzione degli originali, onde la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; laddove, invece, il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (cfr. Cass., ord. 16 gennaio 2018, n. 882; Cass., ord. 13 giugno 2014, n. 13425; ed altre).

Tuttavia, non è dato al giudice, da un lato, negare la facoltà di deposito comunque degli originali di parte, dall’altro dubitare del contenuto apparente delle fotocopie prodotte da questa, proprio in virtù del dubbio che egli nutra circa la fedeltà con gli originali: pena la insanabile contraddizione decisoria e la violazione del disposto dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di assumere le proprie determinazioni sulla base delle prove offerte dalla parte, secondo le regole che ne disciplinano l’ingresso in giudizio, ai sensi del Titolo II del Libro VI del codice civile, artt. 2699 ss. c.c..

In tal modo soltanto, invero, sarà poi possibile compiere la valutazione, riservata al giudice del merito, circa la ricorrenza, o no, della data certa nel caso di scrittura privata non autenticata; ove questa Corte ha chiarito che può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perchè la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre poi grava sulla parte che contesti la certezza della data l’onere di provare – pur senza necessità di querela di falso – che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso (cfr. Cass. 5 ottobre 2017, n. 23281; Cass. 28 maggio 2012, n. 8438; Cass. 14 giugno 2007, n. 13912).

3. – Il secondo motivo è assorbito.

4. – Il provvedimento impugnato va dunque cassato e la causa rinviata al giudice del merito, in diversa composizione, affinchè, ammessa la produzione degli originali come richiesta nel corso del giudizio di opposizione, decida sulla domanda di ammissione. Al giudicè del merito si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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