Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27441 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20866-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7872/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

07/11/2008, depositata il 08/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 31 agosto-1 settembre 2010, la s.p.a.

Poste Italiane chiede con un unico motivo la cassazione della sentenza depositata l’8 settembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso in data 6 luglio 2000 con P.S. con la causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”. In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto collettivo contenente la individuazione, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 di tale nuova causale di legittima apposizione di un termine finale al contratto di lavoro fosse scaduto col 31 dicembre 1997 e che dagli elementi forniti dalla società non risultasse una sua proroga fino alla stipulazione del novo contratto collettivo.

L’intimato non si è costituito in questa sede.

Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

La relazione proseguiva proponendo di valutare il ricorso inammissibile.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Prima della data della camera di consiglio la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione stragiudiziale in sede sindacale della controversia, datato 31 gennaio 2011.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per il venir meno dell’interesse allo stesso a seguito della conciliazione della parti.

Le spese di questo giudizio vanno compensate nello spirito della conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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