Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27441 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27441 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 13576-2011 proposto da:
BERETTA LUCIANA BRTLCN48T43A794H, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MANENTI EUGENIO, giusta delega in atti;
– ricorrentecontro

2013
2745

CAPOGROSSO

ANGELA

CAPOGROSSO

CPGNGL56P57A794X,

BENEDETTA CPGBDT54R63A794F, elettivamente domiciliate
in ROMA, VIA E.DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato
PANTALANI

STEFANO,

rappresentate

e

difese

Data pubblicazione: 09/12/2013

dall’avvocato POZZETTI PAOLO, giusta delega in atti;
– controri correnti nonchè contro

CAPOGROSSO CARMELA, CAPOGROSSO MICHELE, CAPOGROSSO
NICOLA, CAPOGROSSO PAOLO;

sul ricorso 13658-2011 proposto da:
CAPOGROSSO NICOLA APGNCL47E110L388,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RIBOTY 23, presso lo studio
dell’avvocato FELIZIANI ALBERTO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CAPOGROSSO

ANGELA

CPGNGL56P57A794X,

CAPOGROSSO

BENEDETTA CPGBDT54R63A794F, elettivamente domiciliate
in ROMA, VIA E.DUSE 35, presso lo studio dell’avvocato
PANTALANI STEFANO, rappresentate e difese
dall’avvocato POZZETTI PAOLO, giusta delega in atti;
– controri correnti nonchè contro

CAPOGROSSO CARMELA, CAPOGROSSO PAOLO, CAPOGROSSO
MICHELE, BERETTA LUCIANA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 186/2010 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 15/05/2010 r.g.n. 264/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

– intimati –

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato POZZETTI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il

rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, a seguito di una prima sentenza del
Pretore della stessa sede dichiarata nulla per tlisintegrità.i del
contraddittorio, con sentenza in data 9 novembre 2005 dichiarava
che tra i coniugi Capogrosso Nicola e Capogrosso Grazia, i figli
Nicola, Benedetta ed Angela e la moglie di Nicola, Beretta Luciana,
era intercorsa una impresa familiare nel periodo 20.9.1975 30.6.1986, con diritto di ciascuno di partecipare agli utili di
impresa, ai beni acquistati con tali utili e agli incrementi
dell’azienda ai sensi dell’art. 230

bis cod. civ.; accertava le

percentuali delle rispettive quote nonché i cespiti immobiliari
acquistati con i proventi dell’impresa e i relativi valori di mercato
nonché l’ammontare del denaro liquido e degli investimenti in titoli
di credito di pertinenza dell’impresa; attribuiva le somme spettanti
ai coniugi Capogrosso Nicola e Capogrosso Grazia, nel frattempo
deceduti, ai compartecipi all’impresa familiare nonché agli altri figli
coeredi Carmela, Paolo e Michele, estranei a detta impresa;
condannava Nicola Capogrosso figlio, rimasto nel possesso di
taluni beni acquistati dall’impresa e gestore della stessa al
momento del suo scioglimento, al pagamento in favore di tutti
costoro di importi vari.
A seguito di appello principale di quest’ultimo ed incidentale
di Beretta Luciana, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 1
aprile – 15 maggio 2010, dopo aver disposto una consulenza
tecnica, in parziale riforma della sentenza di primo grado, tenuto
conto della responsabilità e del rischio di impresa di ciascun

R.G. n. 13576/11 – 13658/11
Ud. 2 ott. 2013

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compartecipe, confermava le quote di partecipazione all’impresa
familiare come segue: 30% per Capogrosso Grazia, 20% per
Capogrosso Nicola figlio, 15% ciascuno per Capogrosso Nicola
padre, Angela e Benedetta, 5% per Beretta Luciana. Rideterminava
il valore di stima dell’impresa familiare, tenuto conto dei cespiti
valori di mercato nonché del denaro liquido e degli investimenti in
titoli di credito di pertinenza dell’impresa; accertava l’importo dei
crediti derivanti dalla successione di Capogrosso Nicola e
Capogrosso Grazia, cui avevano diritto anche i coeredi non
partecipanti all’impresa familiare; rideterminava gli importi dei
crediti per i quali Capogrosso Nicola era stato condannato in primo
grado in 85.549,18 per Capogrosso Benedetta, 90.774,02 per
Capogrosso Angela, 54.980,63 per Capogrosso Carmela,
54.980,63 per Capogrosso Paolo, £ 35.152,88 per Capogrosso
Michele ed £ 32.903,43 per Beretta Luciana, oltre / per tutti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal 30
giugno 1986.
Per la riforma di questa sentenza hanno proposto distinti
ricorsi per cassazione Capogrosso Nicola e Beretta Luciana,
illustrati da successive memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Hanno resistito ad entrambi i ricorsi, con distinti
controricorsi, Capogrosso Benedetta e Capogrosso Angela. Gli altri
coeredi non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente disporsi, ex art. 335 cod. proc. civ.,
la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
Peraltro, il ricorso proposto da Capogrosso Nicola, in quanto
successivo a quello di Beretta Luciana, deve essere considerato
quale ricorso incidentale.
2. Il ricorso di Beretta Luciana è articolato in cinque motivi.

immobiliari acquistati con i proventi dell’impresa e dei relativi

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3. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione
degli artt. 101, 102, 112, 115 cod. proc. civ. nonché omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
deduce che la sentenza impugnata ha utilizzato per la decisione
anche le deposizioni rese dai testi Merisio e Ghilardi, che erano

deceduti.
Il difensore di essa ricorrente si era opposta all’acquisizione
dei relativi verbali, posto che la sentenza resa in quel giudizio era
stata dichiarata nulla per disintegrità del contraddittorio, ma il
giudice d’appello senza pronunciarsi al riguardo ha tenuto conto di
dette deposizioni.
4. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione
degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 230 bis cod. civ. nonché vizio
di motivazione, deduce che nella fattispecie in esame era
ravvisabile una società di fatto, quanto meno tra i genitori ed il
figlio Nicola, e non già un’impresa familiare.
Elementi in questo senso erano desumibili dal ricorso
introduttivo, dal quale risultava la comune partecipazione agli utili
e alle perdite, circostanza questa caratteristica del contratto di
società, dal momento che nell’impresa familiare sui collaboratori
non ricadono le perdite e le spese di esercizio, cioè il rischio di
impresa.
La tesi della società di fatto era confermata dal fatto che essa
ricorrente aveva versato il trattamento di fme rapporto e denaro
proveniente dall’eredità del padre su un conto corrente a lei
intestato ed utilizzato dal marito e dalla suocera per l’impresa. Tale
circostanza però era stata ritenuta non provata dalla Corte di
merito, perché resa da un teste inattendibile, il fratello di essa
ricorrente, teste le cui dichiarazioni erano invece vere.
5. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli
artt. 100, 101, 115 e 421 cod. proc. civ., 230 bis cod. civ. nonché
vizio di motivazione.

stati assunti dal Pretore di Brescia e che erano successivamente

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Rileva che, diversamente da quanto affermato nella sentenza
impugnata, non esisteva un’impresa familiare, ma due distinte
imprese, una facente capo ai coniugi Capogrosso Nicola e
Capogrosso Grazia, nella quale lavoravano le figlie Angela e
Benedetta, l’altra al solo figlio Nicola, coadiuvato successivamente

fiori e quella fissa in un chiosco da lui realizzato, e non nel negozio
di fiori. La fatturazione delle due imprese avveniva separatamente
e vi erano distinte partite IVA.
Aggiunge la ricorrente che era errato l’assunto della Corte di
merito, secondo cui i guadagni venivano gestititi unitariamente per
l’acquisto di immobili e titoli e che degli introiti derivanti
dall’impresa aveva usufruito Nicola figlio, al quale erano intestati
gli uni e gli altri. Non vi era alcuna prova di tali circostanze, prova
che in ogni caso avrebbe dovuto essere fornita dagli altri
compartecipi. Vi era peraltro la prova della vincita al totocalcio, da
parte di Nicola figlio, della somma di lire 45 milioni.
6. Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando violazione
degli artt. 230 bis e 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamenta che le
è stata attribuita la quota di partecipazione all’impresa familiare
del 5%.
Al riguardo la prova testimoniale aveva dimostrato che la sua
collaborazione era stata rilevante, assidua e costante, dal momento
che lavorava stabilmente nel chiosco. Di contro, spropositata era la
misura delle quote attribuite alle sorelle Angela e Benedetta
Capogrosso (15% ciascuna), non rispecchiando tali quote per
qualità e quantità l’apporto lavorativo dato dalle stesse.
7. Con il quinto motivo, denunziando violazione degli artt.
230 bis e 2697 cod. civ. nonché vizio di motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente rileva che,
diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, sia
gli utili derivanti dalla vendita di fiori nel chiosco che il denaro

da essa ricorrente. Quest’ultimo esercitava la vendita ambulante di

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versato sul suo conto corrente ed utilizzato dal coniuge, Nicola
figlio, non potevano rientrare nell’impresa familiare. Il chiosco era
stato infatti gestito interamente da essa ricorrente e dal di lei
coniuge, come era emerso dalla prova testimoniale, mentre il
danaro era di sua esclusiva proprietà. In ogni caso, in ragione di
tale sua attività, la quota del 5% attribuitale appariva del tutto
8. Il ricorso proposto da Capogrosso Nicola è articolato in
sette motivi.
9. Il primo motivo è identico a quello proposto dall’altra
ricorrente Beretta Luciana e denunzia le medesime violazioni di
legge e lo stesso vizio di motivazione. Anche qui si afferma la
inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testi Merisio e Ghilardi.
10. Il secondo motivo denunzia le medesime violazioni di legge
dedotte da Beretta Luciana nonché vizio di motivazione.
Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla
sentenza impugnata, fra le parti era intercorsa non già un’impresa
familiare, bensì una società di fatto, come era emerso dalle
deposizioni dei testi. Si afferma anche qui che tali dichiarazioni
sono state erroneamente valutate.
11. Con il terzo motivo è denunziata violazione degli artt. 100,
101, 115, 421 cod. proc. civ. e 230 bis cod. civ.
Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente
ritenuto che Capogrosso Nicola figlio fosse il “capo dell’impresa”,
mentre in realtà tutto il lavoro veniva organizzato e diretto da
Capogrosso Grazia, come era emerso dalla prova testimoniale.
Inoltre, non esisteva un’impresa familiare, ma due distinte
imprese, una facente capo ai genitori, nella quale vi lavoravano le
figlie Angela e Benedetta, l’altra al figlio Nicola, in un primo tempo
da solo e successivamente con l’apporto della moglie Luciana
Beretta. Nicola figlio esercitava la vendita ambulante e quella fissa
presso il chiosco da lui realizzato. La vendita di fiori al minuto nel
negozio prima esercitata da Nicola padre è poi passata a Benedetta

modesta.

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ed Angela, tramite cessione dell’attività. Vi erano fatturazioni
separate, due diverse partite IVA, distinte dichiarazioni di redditi.
La collaborazione tra le parti era del tutto estemporanea e
sporadica e trovava giustificazione nei rapporti familiari. Non vi era
prova che l’acquisto di immobili e titoli fosse stato effettuato da
familiare, ed in ogni caso tale prova era a carico delle controparti. I
titoli peraltro erano intestati alla madre Grazia. Era stata invece
provata la vincita al totocalcio di lire 45 milioni conseguita da
Nicola figlio nel maggio 1986.
12. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 230 bis
cod. civ. e vizio di motivazione.
Si afferma che i diritti economici dei partecipanti all’impresa
familiare devono essere commisurati alla quantità e qualità del
lavoro prestato e che la ripartizione delle quote (30% per Grazia,
20% per Nicola figlio, 15% ciascuno per Nicola padre, Benedetta ed
Angela, 5% per Beretta Luciana) era stata effettuata dalla Corte di
merito non tenendo conto di tale criterio e più precisamente per
difetto nei confronti di Nicola figlio e della moglie Luciana, e per
eccesso nei confronti degli altri familiari.
In particolare era incongruo attribuire a Nicola figlio una
quota inferiore rispetto a quella della madre e di poco superiore a
quella del padre e delle sorelle Benedetta e Angela, tenuto conto
che Nicola era stato considerato nella sentenza impugnata il
titolare dell’impresa e che aveva altresì svolto l’attività di vendita
ambulante. Non era giustificata l’attribuzione alla moglie Luciana
di una quota pari al 5%, tenuto conto del rilevante apporto dato da
costei all’impresa, per avere stabilmente lavorato nel chiosco, come
era emerso dalla prova testimoniale, e per essere stata tale attività
quella più redditizia.
Non giustificate erano altresì le quote di partecipazione
attribuite a Benedetta ed Angela, considerato che esse non avevano
partecipato all’attività di vendita ambulante e di vendita nel

Nicola figlio con il denaro proveniente dalla gestione dell’impresa

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chiosco, avendo svolto le mansioni di commesse nel negozio di
fiori, senza peraltro dimostrare l’accrescimento apportato
all’azienda.
13. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 2103 bis cod.
civ. e vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
familiare è cessata il 30 giugno 1986, mentre, al più tardi, ciò è
avvenuto nel 1985, quando Nicola figlio si è allontanato dalla
famiglia, come è emerso dalle dichiarazioni della sorella Carmela.
Conseguentemente, essendo stato acquistato il capannone, sito in
Bergamo, nella Via Boito nel luglio 1986, esso non avrebbe dovuto
essere incluso nei beni costituenti il patrimonio dell’impresa
familiare.
14. Con il sesto motivo è denunziata violazione dell’art. 230

bis cod. civ. nonché vizio di motivazione su un fatto decisivo per il
giudizio.
Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è
contraddittoria laddove, da un lato, ritiene che titolare dell’impresa
familiare fosse Nicola figlio e, dall’altro, afferma che il negozio di
Via Pirovano, dopo la cessazione dell’impresa rimase nella
disponibilità del padre che, poi, nel 1986 lo cedette ad Angela e
Benedetta.
15. Con il settimo motivo, nel denunziare violazione dell’art.
230 bis cod. civ. nonché vizio di motivazione su un fatto decisivo
per il giudizio, il ricorrente lamenta che non v’era ragione per
rigettare la richiesta di dilazione del pagamento delle quote di
partecipazione formulata ai sensi dell’art. 230 bis, comma 4, cod.
civ.
La ratio di tale disposizione è infatti quella di evitare
“l’eccessiva esposizione debitoria dell’impresa”, che deriverebbe,
come nella specie, da un immediato pagamento di un importo
elevatissimo.

Si deduce che, secondo la sentenza impugnata, l’impresa

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16. Osserva la Corte che i ricorrenti, con il primo motivo dei
rispettivi ricorsi, propongono identiche censure, onde tali motivi
vanno trattati congiuntamente.
Le censure sono prive di rilevanza.
Ed infatti la Corte di merito per la formazione del proprio

Merisio e Ghilardi, ma anche di altri numerosi testi nonché le
prove documentali acquisite e i risultati della consulenza tecnica
disposta in sede d’appello.
I testi suddetti hanno peraltro riferito su circostanze comuni
anche ad altri testi, senza che le loro dichiarazioni abbiano avuto il
carattere della decisività o della esclusività.
17. Vanno altresì trattati congiuntamente, in ragione della
loro connessione, il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto
da Beretta Lucina e il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto
da Capogrosso Nicola.
Con tali motivi si deduce che nella fattispecie in esame non
era ravvisabile un’impresa familiare, bensì una società di fatto,
quanto meno tra i coniugi Capogrosso Nicola e Capogrosso Grazia
ed il figlio Nicola e due distinte imprese, una facente capo ai
genitori e l’altra al figlio Nicola.
Al riguardo deve rilevarsi che sia il Tribunale che la Corte di
merito con l’impugnata sentenza hanno accertato l’esistenza di
una impresa familiare, ritenendo corretta la qualificazione
giuridica data al rapporto dagli originari ricorrenti.
In particolare, la Corte territoriale ha affermato che dalle
prove testimoniali e documentali non era emerso alcun elemento
dal quale poter desumere che fra le parti, per tutta la durata o per
parte dell’attività, fosse stata costituita una società di fatto. Era
viceversa emerso che era stato posto in essere un rapporto
giuridico riconducibile all’istituto previsto dall’art. 230 bis cod. civ.,
il quale ha natura residuale e suppletiva, in quanto diretto ad
apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di

convincimento ha utilizzato non solo le dichiarazioni dei testi

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lavoro che si svolgono nell’ambito degli aggregati familiari e che
riconosce al familiare, che effettui prestazioni lavorative
nell’impresa familiare, un diritto di partecipazione agli utili e la
liquidazione in denaro della sua quota alla cessazione dell’azienda.
Più precisamente, la prova testimoniale assunta aveva
Capogrosso, di commercio di fiori e di piante, avevano partecipato
la moglie e poi i figli man mano che avevano acquistato l’età di
lavoro. Dei numerosi figli, l’inserimento stabile e continuativo si
era realizzato nel corso degli anni solo per Nicola, Benedetta e
Angela. Il capofamiglia Nicola, per motivi di salute, aveva poi
passato la gestione dell’impresa alla moglie Grazia e quest’ultima
l’aveva poi trasferita al figlio Nicola.
Non vi era, poi, ad avviso della Corte di merito, traccia alcuna
della divisione, tra genitori e sorelle da un lato, e il figlio Nicola e la
moglie dall’altro, delle attività relative al negozio di fiori, al
commercio ambulante esercitato da Nicola figlio e al chiosco. Era
rimasto provato al riguardo che l’approvvigionamento era comune;
che i guadagni delle varie attività venivano tutti introitati prima
dalla madre e poi dal figlio Nicola e che venivano gestiti
unitariamente per acquisti di immobili, titoli, nuove attività, come
il chiosco davanti al cimitero. Di contro, non era stato provato che
Nicola figlio avesse mai avuto proventi diversi da quelli derivanti
dall’attività relativa al commercio dei fiori e nemmeno che avesse
conseguito una grossa vincita al totocalcio. Del resto lo stesso
Nicola figlio aveva ammesso nel corso dell’interrogatorio libero che i
due conti intestati a lui e alla madre servivano per la gestione di
tutte le attività, circostanza questa inconciliabile con l’assunto
delle due distinte gestioni.
Tali accertamenti e valutazioni non sono sindacabili in questa
sede. E’ infatti principio consolidato di questa Corte che nelle
controversie aventi ad oggetto l’accertamento di un rapporto è
censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei

pienamente confermato che nell’impresa iniziata dal padre Nicola

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criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre
costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta
sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici
e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno
indotto il giudice del merito ad operare una determinata

11045; conf. Cass. 21 maggio 2002 n. 7469; Cass. 7 giugno 2003
n. 9168; Cass. 13 febbraio 2004 n. 2842).
18. Il quarto motivo del ricorso principale ed il quarto motivo
di quello incidentale vanno trattati congiuntamente, in quanto
censurano la sentenza impugnata con riguardo all’attribuzione
delle quote a ciascun familiare e alla determinazione degli utili
dell’impresa.
Essi sono infondati.
La Corte di merito, con motivazione ampia e dettagliata, sulla
scorta delle prove testiOmoniali e documentali e della disposta
consulenza tecnica, tenuto conto della responsabilità e del rischio
di impresa di ciascun compartecipe, ha determinato l’apporto dato
da ciascun familiare all’impresa come segue: 30% a Capogrosso
Grazia, 20% a Capogrosso Nicola figlio, 15% ciascuno a
Capogrosso padre, Angela e Benedetta, 5% a Beretta Luciana. Ha
rideterminato il valore di stima dell’impresa familiare, tenuto conto
dei cespiti immobiliari acquistati con i proventi dell’impresa e dei
relativi valori di mercato nonché del denaro liquido e degli
investimenti in titoli di credito di pertinenza dell’impresa; ha
accertato l’importo dei crediti derivanti dalla successione di
Capogrosso Nicola e Capogrosso Grazia, cui avevano diritto anche i
coeredi non partecipanti all’impresa familiare; ha rideterminato gli
importi al cui pagamento Capogrosso Nicola era stato condannato
in primo grado.
I ricorrenti hanno censurato tali accertamenti e valutazioni,
rilevando che le quote sono state loro attribuite per difetto, posto

qualificazione del rapporto controverso. (Cass. 23 agosto 2000 n.

11

che il loro apporto all’impresa familiare era stato più consistente
rispetto a quello ritenuto dal giudice d’appello.
Senonchè, da un lato in tali censure non è ravvisabile alcuna
violazione di legge, avendo la Corte di merito applicato l’art. 230 bis
cod. civ., secondo cui la partecipazione agli utili dell’impresa

dell’azienda vanno ripartiti in proporzione alla quantità e alla
qualità del lavoro prestato; dall’altro non si ravvisa alcun vizio
nella motivazione della sentenza impugnata, essendo questa
coerente, logica e priva di vizi logico-giuridici.
E’ appena il caso di rilevare che non è consentito al giudice di
legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale e di
sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di
merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logica-formale, delle
argomentazioni svolte da tale giudice. Spetta, inoltre, in via
esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la
concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze
del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.
19. Il quinto motivo del ricorso proposto da Beretta Luciana
ed il quinto ed il sesto motivo del ricorso proposto da Capogrosso
Nicola – che vanno esaminati congiuntamente perché connessi involgono parimenti accertamenti di fatto riservati al giudice di
merito, non censurabili in questa sede.
Si sostiene che sia gli utili derivanti dalla vendita di fiori nel
chiosco gestito dalla Beretta e da Nicola figlio che il denaro versato
sul conto corrente della prima non potevano rientrare nell’impresa
familiare; che questa è cessata al più tardi nel 1985; che il
capannone di Via Boito, acquistato nel 1986, doveva essere escluso

familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi

12

dall’impresa familiare; che il negozio di Via Pirovano dopo la
cessazione dell’impresa rimase nella disponibilità del padre.
Anche questi motivi, ai quali ha già dato adeguata risposta la
sentenza impugnata, si risolvono in una inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di
pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del
giudizio di cassazione.
20. Infondato è infme il settimo motivo del ricorso proposto
da Capogrosso Nicola circa il diniego, da parte della Corte di
merito, della dilazione del pagamento, ex art. 230 bis cod. civ.,
delle somme da corrispondere ai compartecipi familiari.
Pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, in
realtà il motivo censura la sentenza impugnata sotto tale ultimo
profilo (

“Anche questa parte della motivazione non viene

condivisa e si fonda su elementi inesatti….”).
Ma, anche qui la motivazione è coerente, logica e priva di
contraddizioni, avendo la Corte di merito rigettato la richiesta di
dilazione sul rilievo che il Capogrosso è rimasto in possesso di tutti
i beni immobili acquistati – con esclusione solo di quelli, di minor
valore, intestati alle tre sorelle -, e di tutti i notevoli valori
mobiliari, oltre che di parte dell’azienda familiare, e ciò dal 1986,
ossia per più di venti anni, usufruendo per detto periodo di
incrementi e utili spettanti alle sorelle e ai coeredi.
21. I ricorsi in conclusione devono essere rigettati, previa
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio avuto
riguardo alla natura e alla complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Chwyke, eL st_set…_&tkk;
Così deciso
deciso in Roma in data 2 ottobre 2013.

merito, e perciò in una richiesta volta all’ottenimento di una nuova

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