Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27441 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 01/12/2020), n.27441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6480-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 443/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Isernia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di L.M. e D.C.G. contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, la ricorrente assume la violazione dell’art. 295 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio, in attesa dell’esito finale ed irrevocabile di quello pregiudiziale sul reddito societario;

che, mediante la seconda censura, l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: i giudici di secondo grado avrebbero emesso una sentenza meramente apparente;

che gli intimati non si sono costituiti;

che secondo motivo – dotato di priorità logica – è fondato;

che la parte motivazionale della sentenza impugnata testualmente recita: “Osserva il Collegio che le censure mosse dall’appellante Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di (OMISSIS) alla sentenza appellata, sono infondate e, pertanto, vanno rigettate. Questo Collegio condivide e fa propria la statuizione impugnata rilevando che dagli atti del procedimento si rileva la correttezza di quanto affermato dalla ricorrente. In particolare, per quanto attiene la decisione dei giudici di prime cure di annullare l’avviso di accertamento a carico della ricorrente, a seguito dell’intervenuto annullamento da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dell’accertamento a carico della società da cui il ricorso introduttivo oggetto della sentenza appellata ha avuto origine, non vi è alcun valido motivo per censurarla. Da quanto innanzi consegue il rigetto dell’appello”;

che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Sez. 6-5, n. 13977 del 23/05/2019);

che, in questo senso, la sentenza della CTR molisana è nulla;

che il primo motivo resta assorbito;

che, dunque, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Molise, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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