Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27440 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 11/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 25900-2015 proposto da:

L.G.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TRIONFALE 6551, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA

RUO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA

GALIZIA DANOVI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.S.B. (detta F.), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO RIMINI, giusta procura in

calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

L.G.W.F.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso per

regolamento di competenza;

avverso l’ordinanza n. 2976/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ragioni della decisione.

1.- L.G.G.F. ha presentato ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 24 settembre 2015 che, nel procedimento (rg. 2976/2015) da lui introdotto per la modifica delle condizioni di divorzio dalla ex moglie R.L.S.B. (stabilite da un giudice inglese), aveva respinto la sua istanza di riunione del procedimento a (pieno (rg. 47783/2015), pendente dinanzi ad altro giudice del medesimo ufficio giudiziario, promosso per il mantenimento) dai due figli maggiorenni ( I. e G.) non autosufficienti nei confronti di entrambi i genitori. Ad avviso del tribunale, erano insussistenti i presupposti del cumulo processuale delle domande, sia perchè queste erano soggette a riti diversi sia perchè la riunione era di scarsa utilità, in ragione della diversità del thema decidendum.

La controparte ha eccepito la inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

2.- L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite presentata dal ricorrente non può essere accolta, non implicando il ricorso la soluzione di contrasti di giurisprudenza nè la decisione di questioni di massima di particolare importanza.

3.- Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’orientamento che si deve qui ribadire – secondo cui l’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza; la valutazione della opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti sono pendenti, con la conseguenza che l’esercizio o il mancato esercizio di tale potere è insindacabile in fase di gravame (Cass. n. 1873/2004). Ne consegue che tale provvedimento costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, non implicando la soluzione di questioni relative alla traslatio iudicii, e non è impugnabile con regolamento di competenza (Cass. n. 8757/2015, n. 1873/2004, n. 7446/2001). E’ stato anche sottolineato che la riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorchè disposta fuori dei casi previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.c., disciplinando tali norme non una fase dell’iter formativo della decisione, ma solo l’ordine del procedimento, sicchè la loro asserita violazione non determina la nullità della sentenza (Cass. n. 3193/2004).

4.- Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo previsto dalla legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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