Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27440 del 20/11/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 27440 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 20/11/2017

SENTENZA
sul ricorso 17195-2016 proposto da:
COMUNE DI ROVIGO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ECUADOR 6, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERRUCCIO LEMBO;
– ricorrente contro
CAPPELLO TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER;
– controricorrente avverso la sentenza n. 555/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 05/01/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Ferruccio Lembo e Bruno Cossu.

ESPOSIZIONE DEL FATTO
1. Con sentenza n. 474/2012 il Tribunale di Rovigo – dopo aver
respinto l’eccezione del resistente Comune di Rovigo di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario – accolse la domanda proposta da
Tiziana Cappello, in qualità di dipendente del Comune di Rovigo,
assunta a decorrere dall’I_ novembre 2002 con contratto part-time
orizzontale (per 18 ore settimanali) a tempo indeterminato inquadrata nella categoria B, profilo professionale di “operatore
addetto al controllo soste” – al fine di ottenere il riconoscimento del
proprio diritto di precedenza (ex art. 3, comma 101, della legge n.
244 del 2007) nell’ambito delle 20 assunzioni che il Comune, in sede
di approvazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2009-2011, aveva deciso di effettuare mediante la procedura di

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CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

stabilizzazione dei dipendenti in servizio con contratto a tempo
determinato.
Per l’effetto, il Tribunale adito condannò il suddetto Comune: a)
ad effettuare la richiesta trasformazione del contratto della ricorrente
da tempo parziale a tempo pieno, a partire dal 21 dicembre 2009; b)

differenze retributive con gli accessori di legge.
2. Avverso la suddetta sentenza propose appello il Comune di
Rovigo, ribadendo sia la deduzione di difetto di giurisdizione del
giudice ordinario sia le censure nel merito respinte in primo grado.
3. Con sentenza depositata il 5 gennaio 2016, la Corte d’appello
di Venezia ha respinto l’appello del Comune, confermando la sentenza
appellata.
4. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha precisato
che:
a) come affermato dal primo giudice la presente controversia è
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto rientra tra
quelle previste nel comma 1 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
non tra quelle di cui al comma 4 dello stesso articolo, non essendo in
questione profili di interesse legittimo nell’ambito di procedure
concorsuali, ma diritti soggettivi asseritamente violati dalla PA, atteso
che con la domanda azionata la dipendente lamenta l’erronea
applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere
pertenga ad atti di organizzazione dell’ufficio (vedi: Cass. SU 15
settembre 2010, n. 19552);
b) la lavoratrice ha fatto valere in giudizio il proprio diritto di
precedenza previsto dalla legge in caso di nuove assunzioni di
personale a tempo pieno e non ha minimamente contestato né la
scelta della PA di procedere ad assunzioni mediante stabilizzazioni né
le modalità di svolgimento della relativa procedura;

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a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, le conseguenti

c) le suddette assunzioni anziché contestate sono state poste a
base del diritto fatto valere dall’interessata, diritto che presuppone la
scelta della PA di procedere a nuove assunzioni ed è diretto a
limitarne e non ad azzerarne a portata;
d) con il secondo motivo di appello il Comune di Rovigo ha

trasformazione di cui all’art. 3, comma 101, della legge n. 244 del
2007 sarebbero applicabili soltanto nell’ipotesi di nuove assunzioni
relative ai medesimi profili professionali e non semplicemente alla
medesima categoria contrattuale, precisando che i lavoratori inclusi
nel piano dei fabbisogni de quo pur essendo tutti di categoria B, come
la Cappello, tuttavia erano di profili diversi rispetto a quello
dell’appellata e che comunque la procedura di stabilizzazione era da
preferire perché di carattere eccezionale e iniziata prima del 2007;
e) anche tale motivo va respinto perché dall’art. 52, comma 1,
del d.lgs. n. 165 del 2001 si ricava il principio – confermato dall’art. 3
CCNL di settore – della presunzione di equivalenza delle mansioni
nell’ambito della categoria contrattuale;
f) infine va sottolineato che il presupposto del diritto azionato
dalla lavoratrice non è rappresentato dalla scelta operata
dall’Amministrazione nel 2007 di procedere ad assunzioni a tempo
determinato, ma dalla successiva scelta del 2009 di attivare la
procedura di stabilizzazione effettuando assunzioni a tempo pieno e
indeterminato.
3. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Rovigo
propone ricorso per tre motivi e nel primo motivo e, in parte, nel
secondo ribadisce la censura di difetto di giurisdizione del giudice
ordinario.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, Tiziana
Cappello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

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riproposto l’eccezione secondo cui il diritto di precedenza e quindi la

I – Sintesi delle censure
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n.
1, cod. proc. civ., difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
rilevandosi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte

ordinaria e amministrativa relativa a fattispecie diverse da quella di
cui si discute ne presente giudizio – la dipendente, nella sostanza,
contesta la modalità scelta dal Comune datore di lavoro per
procedere a nuove assunzioni.
In particolare la lavoratrice assume di aver subito una lesione del
proprio diritto di precedenza per il fatto che l’Amministrazione ha
fatto ricorso alla stabilizzazione dei dipendenti assunti con contratto a
tempo determinato di cui al comma 94 dell’art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, anziché aver proceduto alla trasformazione
dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno prevista nel
successivo comma 101 dell’art. 3 medesimo.
La domanda azionata, pertanto, non riguarda l’erronea
applicazione di una legge, ma direttamente l’assunzione del
personale, come effettuata dalla PA, in base al piano triennale dei
fabbisogni di personale.
Di

qui

la

sussistenza

della

giurisdizione

del

giudice

amministrativo, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ., erronea interpretazione dell’art. 3, comma 101,
della legge n. 244 del 2007, sostenendosi l’erroneità
dell’affermazione della Corte territoriale secondo cui il diritto della
dipendente alla trasformazione del rapporto – nei suddetti termini – è
da configurare come diritto soggettivo perfetto e non come interesse
all’esplicazione di una procedura assunzionale diversa da quella scelta
dalla PA.

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d’appello – oltretutto facendo riferimento ad una giurisprudenza

Si aggiunge che, in base all’art. 3, comma 101, cit., la
trasformazione, presupponendo “nuove assunzioni”, può essere
effettuata soltanto nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti per
le assunzioni, a partire dallo svolgimento di una procedura
comparativa tra i richiedenti.

soggettivo di precedenza alla “immediata trasformazione” del
rapporto. Infatti, una singola persona non può vantare un diritto di
precedenza rispetto ad un posto di nuova istituzione, perché la
“precedenza” va riferita ad una modalità di assunzione rispetto ad
un’altra. Quindi, il singolo lavoratore può avere soltanto un interesse
a sollecitare la PA a svolgere il procedimento di verifica tra i lavoratori
assunti part-time, interesse da tutelare dinanzi al giudice
amministrativo (vedi: TAR Lazio Roma, Sez. I, sentenza 21 maggio
2012, n. 4567.
Infine si osserva che, nella legge n. 244 del 2007, la procedura
di stabilizzazione di cui al comma 94 dell’art. 3 cit. è stata configurata
come straordinaria, prioritaria nonché derogatoria rispetto al regime
generale assunzionale e quindi non paragonabile alle altre modalità di
assunzione, principio confermato nella successiva normativa.
1.3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n.
3, cod. proc. civ., erronea interpretazione e applicazione delle
seguenti disposizioni: a) artt. 52, comma 1, e 6, comma 4-bis, del
d.lgs. n. 165 del 2001; b) art. 3 CCNL di settore; c) art. 3, commi 94
e 101, della legge n. 244 del 2007.
Si contesta il collegamento effettuato dalla Corte d’appello tra
l’art. 3, comma 101, cit. e gli artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 3,
comma 2, del CCNL di settore.
Infatti, l’art. 3, comma 101, non contiene alcun riferimento al
diritto del lavoratore a cambiare mansione/profilo professionale,
mentre le altre due norme citate tutelano il diritto del dipendente ad

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Pertanto, la lavoratrice non poteva vantare alcun diritto

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, oppure ad
altre esigibili.
In base all’art. 6 del d.lgs. n. 165 cit. il piano dei fabbisogni di
personale deve essere articolato per profili, la cui individuazione
compete ai dirigenti e non ai dipendenti: la Corte territoriale, invece,

pianificazione dei bisogni della PA datrice di lavoro, utilizzando
impropriamente il criterio della esigibilità/equivalenza delle mansioni,
che è nato per altra finalità e cioè per porre dei limiti allo jus variandi
datoria le.
II
2.

Esame delle censure

Si deve premettere che l’unica questione – tra quelle

prospettate nel ricorso – che è di competenza delle Sezioni Unite è
quella relativa alla giurisdizione, avanzata nel primo motivo e in parte
del secondo motivo.
Tale questione va risolta nel senso del rigetto delle censure del
Comune ricorrente e della sussistenza della giurisdizione del giudice
ordinario, come affermato dalla Corte d’appello.
3.

Per una migliore comprensione di tale soluzione appare

opportuno muovere dalla riproduzione e dall’analisi letterale del testo
dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 cit,
(intitolato: Disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del
rapporto di lavoro del personale con contratto di lavoro part-time),
secondo cui:
“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale
la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel
rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo
pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro
per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto
richiesta”.

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consacra il “nuovo” diritto del lavoratore di poter intervenire nella

Il dato letterale rende palese che il diritto di precedenza alla
trasformazione del rapporto da part-time a full-time, non è stato
configurato dal legislatore come un diritto assoluto, in quanto si è
stabilito che esso “può” essere fatto valere dagli interessati se
ricorrono entrambi i suddetti presupposti:

personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalità e dei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
Ciò significa che il diritto soggettivo alla precedenza della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno non nasce automaticamente per il fatto che l’Amministrazione
di appartenenza ha avviato una qualunque procedura di assunzione di
personale a tempo pieno e l’interessato ha presentato la prevista
domanda, ma nasce solo se ricorrono i suddetti presupposti.
5. La particolarità della presente fattispecie richiede altresì una
breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell’art. 3,
comma 101, onde indagare – come prescrive l’art. 12 disp. prel. cod.
civ. – l’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di
interpretazione logico-sistematica e teleologica.
Al riguardo deve essere premesso che è con l’art. 1, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che è stato introdotto il
rapporto di lavoro a tempo parziale per la generalità dei pubblici
dipendenti.
Dopo tale introduzione il legislatore si è soprattutto preoccupato
di disciplinare l’ipotesi della trasformazione del rapporto a tempo
pieno in part-time, a domanda degli interessati, e la eventuale ritrasformazione in senso inverso, sempre su domanda dei dipendenti.
In questo ultimo ambito, l’art. 12-ter del d.lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro

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a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di

sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla
CES) – inserito dall’art. 1, comma 44, lett. e), L. 24 dicembre 2007,
n. 247, a decorrere dal 10 gennaio 2008 e ora abrogato dall’art. 55,
comma 1, lett. a), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25
giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 1 del

abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di
quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo
parziale”.
Mentre il precedente art. 4, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 61
del 2000 ha solennemente affermato che: “fermi restando i divieti di
discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei
criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo
1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale”.
L’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015 (che ha abrogato, fra l’altro, il
d.lgs. n. 61 del 2000 e che è vigente dal 25 giugno 2015) ha poi
statuito che: 1) “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di
pari inquadramento”; 2) “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi
diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo
trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa”.
6. Con riguardo alla presente fattispecie, va anche precisato che
risulta pacifico che la lavoratrice ha fatto riferimento a tale norma per
un rapporto di lavoro originariamente nato come part-time
orizzontale a tempo indeterminato.

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medesimo d.lgs. n. 81 del 2015 – ha stabilito che: “il lavoratore che

7. L’anzidetta breve ricostruzione del quadro normativo consente
di desumere – grazie alla combinazione del criterio ermeneutico
letterale con quello logico-sistematico e teleologico alla luce del
canone dell’interpretazione conforme a Costituzione e, in particole
agli artt. 3 e 97 Cost. – che i due anzidetti presupposti che, in base

diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a
full-time devono essere letti non solo come coesistenti, ma anche in
armonia con la disciplina complessiva della materia.
Ne deriva che:
a) l’ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di
avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno
valida ai fini dell’applicazione di cui all’art. 3, comma 101, cit.
soltanto dopo aver individuato nelle proprie dotazioni organiche
(determinate nel piano triennale dei fabbisogni di personale)
vacanze relative alle categorie e ai profili propri di quei lavoratori
part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo
pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno
(applicabile ratione temporis anche ai Comuni con più di mille
abitanti) e, in particolare, con il principio del contenimento delle
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 1,
comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nonché
con la direttiva di non creare posizioni soprannumerarie;
b) se l’ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di
assunzione di personale a tempo pieno – nel rispetto degli indicati
presupposti – deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai
lavoratori part-time potenzialmente interessati e quindi prendere

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alla norma, condizionano il nascere, a domanda dell’interessato, del

in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale degli stessi;
c) in particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il
suddetto potere – che condiziona il nascere del diritto di
precedenza alla trasformazione in argomento – in modo non

presenza oggettiva di esigenze di funzionalità dell’Amministrazione
oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali di correttezza
e buona fede ex art. 97 Cost.(arg. ex Corte Cost. sentenza n. 224
del 2013 n. 224);
d) di conseguenza l’ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l’onere
di fornire adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori
part-time, anche se, in ipotesi, negativa;
e) d’altra parte, perché l’esercizio del diritto di cui si discute non dia
luogo ad abusi, come regola generale, è necessario che la
procedura assunzionale si riferisca all’espletamento di mansioni
uguali oppure equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale, sia per ragioni organizzative sia perché questo
speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole privilegio
esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni
lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal
lavoratore part-time, intendendosi per tali quelle che comportano
un inquadramento nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione

stabiliti

dai

contratti

collettivi

di

lavoro,

differenziandosene solo per l’orario di lavoro (arg. ex art. 4,
comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 e art. 7 d.lgs. n. 81 del 2015);
f) in altri termini, non si deve trattare dell’avvio di una qualunque
procedura di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla
quale, in astratto, il dipendente che chiede la trasformazione abbia

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arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente ancorato alla

i requisiti per partecipare, anche con riferimento alla categoria e al
profilo professionale posseduto rispetto a quelli contemplati nella
procedura di assunzione.
8. La procedura di stabilizzazione de qua – anche a prescindere
dalla questione relativa ai profili professionali – non può essere

eccezionale, qualificata dal legislatore come prioritaria e, come tale,
riservata soltanto a lavoratori in possesso di determinati requisiti non posseduti dalla Cappello – e oltretutto consentita previa
individuazione di precisi limiti di spesa, derivanti dal rispetto del patto
di stabilità interno, reputati dalla Corte costituzionale come rilevanti
ai fini dell’art. 81, quarto comma, Cost., il quale comporta la
fondamentale esigenza del rispetto, anche da parte delle Regioni e
degli enti locali, dei canoni di chiarezza e solidità del bilancio, con la
conseguenza che “la copertura di nuove spese deve essere credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato
rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (ex
multis: Corte cost., sentenze n. 359 del 2007 e n. 213 del 2008).
E, nella specie, l’osservanza di tali limiti di spesa per il personale
rientra a pieno titolo nella statuizione del comma 101 cit. secondo cui
la trasformazione deve avvenire “nel rispetto delle modalità e dei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.
9. Anche se deve essere precisato che le “modalità” e i “limiti”
contemplati da quest’ultima disposizione vanno riferiti anzitutto
all’applicazione della regola generale del concorso pubblico disposta
dall’art. 97 Cost., rispetto alla quale “l’area delle eccezioni” deve
essere “delimitata in modo rigoroso” (vedi, per tutte: Corte cost.,
sentenze n. 363 del 2006; n. 215 del 2009; n. 293 del 2009; n. 100
del 2010 nonché Cass. 12 settembre 2014, n. 19294).

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considerata conforme ai suddetti criteri perché è di carattere

Pertanto, se coloro che sono interessati ad esercitare il suddetto
diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto non sono stati
assunti, come part-time, in seguito al superamento di una prova di
concorso o selettiva, il riconoscimento del diritto alla trasformazione
“con precedenza” sarà anche condizionato al superamento di una

lavoro flessibile presso la PA.
10. L’impossibilità di configurare la procedura di stabilizzazione
de qua come una procedura di assunzione di personale a tempo pieno
tale da essere inclusa nella sfera di applicazione dell’art. 3, comma
101, cit. per la fattispecie in esame risulta confermata, in primo
luogo, dal comma 94 dell’art. 3 citato, secondo cui:
“3. 94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei
commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro
il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni
2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi
di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei
commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente
al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo
restando quanto previsto dall’ articolo 1, commi 529 e 560, della

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prova comparativa o selettiva, come accade per altre situazioni di

legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure
di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta
collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto

negli enti di ricerca”.
Inoltre, in base al precedente comma 90 dello stesso art. 3
(Stabilizzazione di pubblici dipendenti precari e fissazione dei
requisiti):
“3. 90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008
e 2009:
OMISSIS
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui alli articolo 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007”.
Per il comma 120 dello stesso art. 3 (Assunzione degli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno):
“3. 120. All’ articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali
deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per
l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle
seguenti ulteriori condizioni:

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che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e

a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo
triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in
servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto»”.
Per il comma 8 dell’art. 19 (Assunzioni di personale) della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, in vigore dal 3
agosto 2008):
“8. A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione
del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio
di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge,
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”.
Nella stessa ottica il comma 557 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che:
“1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni
da modulare nell’ambito della propria autonomia” e rivolte, in termini
di principio, a precisi ed enumerati ambiti prioritari di intervento, non
comprendenti la trasformazione dei rapporti da part-time a tempo
pieno”.

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c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione

11. Dalle suesposte considerazioni si desume che:
1) per quanto riguarda la questione della giurisdizione, non
possono esservi dubbi sulla devoluzione alla giurisdizione del
giudice ordinario delle controversie in cui si discute di una
prospettata una violazione del suddetto diritto, atteso che una

lavoro, nella quale vengono in rilievo situazioni giuridiche aventi
consistenza di diritto soggettivo, rientranti nella giurisdizione
del giudice ordinario. E ciò in applicazione del consolidato
indirizzo delle Sezioni Unite, secondo cui, ai sensi dell’art. 63
del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, sono devolute alla
giurisdizione del Giudice ordinario le controversie relative ai
rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti, costituendo la sopravvivenza della
giurisdizione del giudice amministrativo in materia un’ipotesi
eccezionale, limitata alle sole controversie relative a “procedure
concorsuali” per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni (art. 63, comma 4, cit.), e restando, anche in
questo ambito, esplicitamente attribuite alla giurisdizione
ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assunzione”, ai
sensi dell’art. 63, comma 1, cit. (Cass. SU 7 luglio 2010, n.
16041; Cass. SU 15 settembre 2010, n. 19552; Cass. SU 7
ottobre 2015, n. 20098);
2) in particolare, la lavoratrice ha fatto valere in giudizio l’erronea
applicazione della disposizione legislativa che prevede il diritto
di precedenza alla trasformazione dei rapporti di lavoro parttime in tempo pieno in caso di nuove assunzioni da parte
dell’ente datore di lavoro di personale a tempo pieno, ma non
ha contestato la scelta della PA di procedere ad assunzioni

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simile violazione riguarda la fase esecutiva del rapporto di

mediante stabilizzazione (la cui contestazione sarebbe devoluta
al giudice amministrativo), né le modalità di svolgimento della
procedura (la cui contestazione sarebbe, in ipotesi, devoluta al
giudice ordinario);
3) la pretesa in concreto azionata dalla Cappello non può essere

trasformazione, ex comma 101 dell’art. 3 cit., in quanto nella
specie tale diritto non è mai sorto, data l’assenza dei
presupposti che, per legge, ne condizionano la nascita.
III

Conclusioni

12. In sintesi, vanno respinte le censure relative alla questione di
giurisdizione – formulate nel primo motivo di ricorso e in parte del
secondo – dichiarandosi la giurisdizione del Giudice ordinario.
Poiché in ciò si esaurisce l’esame delle censure di competenza
delle Sezioni Unite, gli atti devono quindi essere rimessi, ai sensi
dell’art. 142 disp. att. cod. proc. civ., alla Sezione Lavoro della Corte,
per l’ulteriore corso, ivi comprese le spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo di ricorso e
parzialmente il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del
giudice ordinario. Rimette la causa davanti alla Sezione Lavoro della
Corte per l’ulteriore corso, ivi comprese le spese del presente giudizio
di cassazione.
Così deciso n Roma, il 24 ottobre 2017.

configurata come “diritto soggettivo” alla precedenza della

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