Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2744 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

e sul ricorso n. 4270/2009 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4245/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/10/2006 r.g.n. 405/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilità in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso proposto da T.G. contro l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda del lavoratore volta all’inclusione del compenso per lavoro straordinario – prestato in via ricorrente – nella base di calcolo del T.F.R., limitatamente al periodo 1984 – 1992, escludendo cioè il periodo 1982 – 1984 e quello successivo al 1.11.1992; respingeva la domanda di inclusione dello straordinario nel calcolo della 13A e 14A mensilità, nonchè nel compenso per ferie non fruite. Proponeva appello l’attore T.; l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Roma pronunciava due sentenze. Con una prima, parziale, così provvedeva:

dichiarava l’inclusione dello straordinario nel T.F.R. dal 1.6.1982 fino al 31.10.1992; dichiarava la stessa inclusione agli effetti della 13A e 14A mensilità fino alla detta data; non riconosceva incidenza dello straordinario sulle ferie; rigettava l’eccezione di compensazione per assorbimento di quanto erogato in virtù dell’accordo sindacale risalente al 1974 sull’aumento della produttività. Con la seconda sentenza, definitiva, liquidava il “quantum” delle pretese accolte.

2. Contro tali sentenze ha proposto separati ricorsi, di analogo contenuto, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ricorsi che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Tre i motivi a corredo di ciascun ricorso per Cassazione.

L’attore T. è rimasto intimato. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., nonchè omessa pronuncia in merito alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto al computo dello straordinario su 13A mensilità, 14A e ferie. Nonostante l’eccezione di prescrizione formulata in atto di costituzione in primo grado ed in appello, la Corte di Appello non ha motivato sul punto. Posto che il diritto riconosciuto dalla Corte di Appello si arresta, al più, col 1.11.1992, il primo atto interruttivo è costituito dalla lettera in data 19.12.1997, quando il quinquennio era trascorso.

4. Il motivo è fondato e va accolto. Sia nella sentenza parziale, sia nella definitiva la Corte di Appello non motiva in ordine all’eccepita prescrizione, onde l’omissione di pronuncia e la carenza di motivazione appare evidente.

5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1322 c.c. e del CCNL Grafici, con riguardo all’erronea individuazione della retribuzione da assumere a base di calcolo sia del T.F.R. che delle mensilità aggiuntive, retribuzione da intendere come quella dovuta a fronte dell’orario normale. Al ricorso sono allegate, per incorporazione nel testo, le parti di interesse del contratto collettivo.

6. Il ricorso è improcedibile “in parte qua”. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevede che al ricorso per Cassazione debba essere allegato il contratto collettivo di riferimento. La giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che la produzione debba essere integrale e non limitata agli articoli o alle clausole che la parte ricorrente ritenga si debbano esaminare, in quanto nell’interpretazione del contratto la Corte di Cassazione – fruendo di piena libertà di apprezzamento – deve essere posta in grado di valutare la portata di una clausola o di un articolo in base al complesso del contratto stesso. Ciò vale in particolare quando una clausola o un articolo deve essere interpretato anche alla luce della complessiva pattuizione, ovvero quando un articolo deve essere interpretato per mezzo di altri; il che è tanto più vero quando, come nella specie, si deve partire da una definizione generale o “nomenclatura” per verificare in quale misura ed in quali limiti la detta definizione estenda i suoi effetti all’intero contratto oppure sia derogata da norme particolari. Il principio in questione è applicabile sia al procedimento di interpretazione pregiudiziale di un contratto, ex art. 420 bis c.p.c., sia in generale ad ogni ricorso in cui venga in questione l’interpretazione di un CCNL, non potendosi dare il caso di una interpretazione “a tutto campo” e di una interpretazione “minus plena”.

7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce assenza di motivazione circa la declaratoria del diritto al ricalcolo del T.F.R. per il periodo 1982 – 1984, nonostante la parte abbia eccepito che nel periodo medesimo la prestazione di straordinario non era costante nè sistematica.

8. Il motivo è fondato e va accolto: la Corte di Appello da atto che il Tribunale ha escluso l’incidenza dello straordinario per il periodo sopra indicato, per carenza di prova circa la sistematicità, ma non esplicita le ragioni per le quali ha ritenuto provata la prestazione con le caratteristiche volute. La mancanza di motivazione appare evidente.

9. Le sentenze impugnate devono essere pertanto cassate in relazione ai motivi accolti ed il processo va rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara improcedibile il secondo motivo; cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA