Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2744 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 14/05/2019, dep. 05/02/2020), n.2744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25983-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 314/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 17.7.2018 il Tribunale di Napoli in accoglimento del proposto ricorso, ha riconosciuto lo status di rifugiato in favore di R.T., cittadino pakistano, perchè perseguitato in Patria a causa della sua omosessualità. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso sulla scorta di due motivi, con cui lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25 e dell’art. 4.5. della direttiva n. 29011/95/UE. Lo straniero resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, non constando in che data sia stata effettuata la comunicazione del provvedimento all’Amministrazione ricorrente.

2. Il richiedente ha narrato della nascita della sua relazione omosessuale, che, iniziata con un’amicizia con un compagno di scuola, era stata agita solo quando i due avevano iniziato a frequentare l’ambiente omosessuale in Inghilterra, e così superato le inibizioni derivanti dall’educazione musulmana ricevuta. La relazione era, poi, culminata con l’unione civile celebrata in Inghilterra. Il racconto è stato ritenuto credibile dal Tribunale, perchè intrinsecamente coerente, oltre che documentato con un certificato di unione civile, la cui autenticità non è stata posta in discussione, con fotografie che ritraggono il richiedente al gay pride e la fatwa di cui lo stesso è stato oggetto. Il timore circa la persecuzione in Pakistan nei confronti degli omosessuali è poi stato ritenuto conforme alle notizie circa il trattamento agli stessi riservato nel Paese, che punisce come reato una relazione omosessuale.

2. Il ricorso, che evidenzia come la documentazione dell’unione civile in Inghilterra non sia stata apprezzata correttamente dalla Commissione territoriale e che contesta la coerenza interna del racconto, è inammissibile: nonostante sia stata prospettata la violazione di legge i motivi tendono, infatti, ad un nuovo esame circa la credibilità del richiedente, che, contrariamente a quanto si opina in seno al ricorso, risulta effettuata in conformità dei parametri indicati dal D.L.gs n. 251 del 2007, art. 3, le cui conclusioni costituiscono un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, vizio che non è stato dedotto.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non si fa luogo alla statuizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per essere l’Amministrazione ricorrente istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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